Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6122
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Testo completo
N. R.G. 2514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Roberta Dotta Presidente rel.
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da:
(CF ), (CUI 06J01OT), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Perù), in data 17.12.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pigino, presso il quale ha eletto domicilio in Vercelli, Corso Fiume, 5B.
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente non costituito-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1 Parte_1
“in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
pagina 1 di 5 Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 12 febbraio 2024, il sig. ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Parte_1
Vercelli emesso in data 16.03.2023 prot. n. 030/2023, che, richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara prot. n.
0014966 del 1.03.2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998, formalizzata in data 1.09.2022.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 22.02.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 10.10.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. giungeva in Italia nel 2003, dove lavora, anche se Parte_1
originariamente senza un regolare contratto, dal 2003 (doc. 3) e, in data 1.09.2022 formalizzava la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2.
d.lgs. 286/1998 (doc. 2).
In particolare, il ricorrente dall'8.04.2014 era titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nr. rilasciato dal Questore di Genova, il quale risultava revocato il 9.05.2022 P.IVA_1
con provvedimento del Questore di Vercelli (doc. 7), in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3 e 9, comma 4 d.lgs. 286/1998, condannato con sentenza definitiva n. 9/2020 della
Corte d'Appello di Genova (doc. 8), in ordine al reato di violenza sessuale su minore, alla pena di 2 anni di reclusione con applicazione delle pene accessorie a esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Roberta Dotta Presidente rel.
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da:
(CF ), (CUI 06J01OT), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Perù), in data 17.12.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pigino, presso il quale ha eletto domicilio in Vercelli, Corso Fiume, 5B.
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente non costituito-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1 Parte_1
“in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
pagina 1 di 5 Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 12 febbraio 2024, il sig. ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Parte_1
Vercelli emesso in data 16.03.2023 prot. n. 030/2023, che, richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara prot. n.
0014966 del 1.03.2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998, formalizzata in data 1.09.2022.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 22.02.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 10.10.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. giungeva in Italia nel 2003, dove lavora, anche se Parte_1
originariamente senza un regolare contratto, dal 2003 (doc. 3) e, in data 1.09.2022 formalizzava la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2.
d.lgs. 286/1998 (doc. 2).
In particolare, il ricorrente dall'8.04.2014 era titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nr. rilasciato dal Questore di Genova, il quale risultava revocato il 9.05.2022 P.IVA_1
con provvedimento del Questore di Vercelli (doc. 7), in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3 e 9, comma 4 d.lgs. 286/1998, condannato con sentenza definitiva n. 9/2020 della
Corte d'Appello di Genova (doc. 8), in ordine al reato di violenza sessuale su minore, alla pena di 2 anni di reclusione con applicazione delle pene accessorie a esclusione
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