Trib. Novara, sentenza 10/02/2025, n. 65

TRIB Novara
Sentenza
10 febbraio 2025
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TRIB Novara
Sentenza
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Novara, sentenza 10/02/2025, n. 65
Giurisdizione : Trib. Novara
Numero : 65
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 862/2023
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 862/2023 tra
RI DE IS ([...]), con l'avv. LANZO RICCARDO;

ATTORE/I
e
AR RE ([...]), con l'avv. CREMONA ANDREA;

CONVENUTO/I
Oggi 10 febbraio 2025, alle ore 10.15, innanzi al dott. Massimo Roberti, sono comparsi: per RI DE IS, l'avv. LANZO RICCARDO oggi sostituito dall'avv. MARTA
CIPRIANI per delega orale;
per AR RE, nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 10.20, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:


P.Q.M.


Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda di parte ricorrente;

- condanna parte ricorrente a rimborsare a quella resistente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Dispone la trasmissione della presente sentenza e dell'integrale fascicolo telematico rubricato al n. R.G.
862/2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara onde consentire all'autorità compente di valutare l'assunzione eventuale degli atti di ritenuta spettanza;
manda alla cancelleria per il relativo incombente.
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Così deciso dal Tribunale di Novara in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 862/2023 promossa da:
RI DE IS ([...]), con l'avv. LANZO RICCARDO;

ATTORE/I contro
AR RE ([...]), con l'avv. CREMONA ANDREA;

CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 3.7.2020 De AR IA e RE RL, in tesi ricorrente, sottoscrivevano scrittura privata avente ad oggetto l'impegno di quest'ultimo a restituire alla prima, entro il mese di settembre 2020, la somma di € 11.500,00 che avrebbe prima ricevuto dall'odierna ricorrente.
Il prestito sarebbe stato elargito secondo le seguenti modalità:
1) € 4.000,00 consegnata il 26.6.2020;
2) € 3.500,00 consegnata il 30.06.2020;
3) € 4.000,000 consegnata il 3.7.2020.
Il sig. RE RL nulla avrebbe restituito alla ricorrente.
La ricorrente, per quanto sopra, inviava a RE RL in data 8.3.2021 lettera di diffida a mezzo raccomandata, rimasta priva di riscontro. La ricorrente, quindi, chiedeva e otteneva dall'intestato
Tribunale decreto ingiuntivo n. 509/2021 del 29/5/2021, con cui ingiungeva a RE RL il pagamento in restituzione della somma di € 11.500, oltre alle spese legali della fase monitoria.
RE RL decedeva il giorno della notifica del decreto, come risulta dalla relata dell'Ufficiale Giudiziario e dal certificato di morte.
Unica erede di RL RE risultava essere la sorella LL (C.F. [...]).
In data 28.1.2022, veniva inviata a RE LL diffida di pagamento per quanto sopra, che restava però priva di riscontro.
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In data 23.3.2022 veniva proposta da RE LL negoziazione assistita che, del pari, sortiva esito negativo.
RL RE, deceduto a Novara il 14/6/2021, soffriva in vita di gravi disturbi della personalità ed era dedito all'uso di varie droghe, come risulta descritto nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno presentato dal difensore incaricato per l'occorrente.
Nell'aprile 2019 — esponeva il legale — i disturbi della personalità del RE si erano aggravati per l'improvvisa scomparsa della madre e l'uomo si era completamente abbandonato all'abuso di crack e di cocaina, sperperando grosse somme di denaro sino alla morte. In pochi mesi (tra il 2/10/2019 e il
31/3/2020), infatti, attraverso più prelievi il RE spendeva € 71.479,83.
Nella detta procedura per la nomina di amministratore di sostegno veniva proposta quale amministratrice proprio la ricorrente De AR, vivente nel medesimo condominio del beneficiando, sito in Novara, viale Giulio Cesare.
All'udienza del 21/7/2020, prestato il giuramento di rito, la De AR assumeva l'ufficio di amministratore di sostegno provvisorio e la causa veniva rinviata all'udienza del 11/11/2020 per la prosecuzione, alla quale il legale del RE non compariva.
Emergeva nel corso della procedura che il RE — contrariamente a quanto indicato in atti — aveva un padre (GI) e una sorella (LL, odierna convenuta), cui gli atti della procedura non erano stati notificati. Il GT, pertanto, in data 30/11/2020, con decreto fuori udienza, disponeva la notifica degli atti anche al padre del RE, dato che la sorella si era spontaneamente presentata.
In seguito nessuno coltivava più la procedura e questa veniva archiviata il 10/2/2021.
RL RE — pur non lavorando — dopo la morte della madre IN NZ nell'aprile 2019, si era trovato a godere di un buon reddito grazie al patrimonio ereditato, come da dichiarazione di successione. La NZ aveva lasciato all'unico figlio (LL ha una diversa madre) un patrimonio valutato in € 409.737,00 tra denaro, titoli e valori (stimati in € 96.892,00), altri beni (stimati in € 44.954,00), aziende (stimate in € 11.830,00), un negozio in via Cavour 13 (attualmente condotto in locazione commerciale da una nota compagnia telefonica), la metà di un altro negozio in via Cavour 1
(ove sin dagli anni 80 è esercitato il bar "L'Angolo delle Ore"), oltre a un appartamento con autorimessa in via S. Antonio da Padova, 29.
Gli affitti di tali beni garantivano al RE generose entrate costanti, senza altre spese, dato che viveva in altro immobile lasciatogli dalla madre (appartamento con autorimessa in viale Giulio Cesare n. 338).
Alla morte del RE, poco più di due anni dopo, pur con le descritte entrate, tale patrimonio era sensibilmente diminuito ed ammontava a € 297.913,00, come da dichiarazione di successione della sorella. L'appartamento di via S. Antonio da Padova e le aziende erano stati dissipati ed anche i valori mobiliari e il denaro liquido erano diminuiti a € 84.833. I cd. "altri beni" erano pure diminuiti a € 12.266,00.
La De AR è stata amministratrice di sostegno in via provvisoria del RE proprio in questo periodo: ha prestato giuramento il 21/7/2020 e la procedura è stata archiviata il 10/2/2021.
A prova del credito parte ricorrente offre in comunicazione una copia di una scrittura privata datata
3/7/2020.
LL RE respingeva la richiesta di pagamento perché la De AR non avrebbe mai dovuto sovrapporsi ai familiari e, men che meno, prestare denaro al loro congiunto senza informarli, viste le gravi condizioni in cui versava.
Dagli atti della procedura di amministrazione di sostegno avanti a questo tribunale (R.G. n. 887/2020), poi, era emerso che — sebbene più volte richiesta — la De AR non aveva mai depositato il conto pagina 4 di 9
della sua gestione, anzi, nonostante l'ordine del Giudice, ella aveva espressamente rifiutato per cui il
Giudice non procedeva con l'approvazione.
L'odierna resistente invitava la De AR alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita per prevenire una controversia ma, come detto, l'invito cadeva nel nulla conseguendo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La difesa di parte ricorrente si è articolata in giudizio nei termini che seguono:
1) occorre evidenziare che l'oggetto del presente procedimento attiene alla sola debenza in favore della ricorrente dell'importo di € 11.500,00, concesso in prestito
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