Trib. Fermo, sentenza 29/05/2024, n. 384

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 29/05/2024, n. 384
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 384
Data del deposito : 29 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa S M Presidente rel. dott. A P Gdice dott.ssa M T G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2024 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
P R n. 5 a Parma (PR), rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'avv. Barbara D'Angelo del Foro di Bologna, CF: la quale chiede che le C.F._2 comunicazioni di Cancelleria vengano trasmesse all'indirizzo PEC
ed elettivamente domiciliato al suindicato indirizzo PEC, Email_1 come da mandato in calce al ricorso;

Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in[...], rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso,dall'Avv. R C ( -polizza professionale C.F._4
n. 801537193, stipulata con di F) presso il cui studio sito in Pedaso alla Via Org_1
Giovanni XXIII n. 5 ha eletto domicilio, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura al seguente indirizzo pec al seguente Email_2 numero telefax 0734.931620;

Resistente
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di F
CONCLUSIONI:
Le parti hanno cosi' congiuntamente concluso all'udienza del 16 maggio 2024, in parziale modifica del decreto del Tribunale di F del 20.12.2020 (R.G. 1215/2020 V.G.):
“ 1) un ulteriore pernottamento la domenica nei fine settimana che il figlio minore trascorre con il padre;
2) il diritto del padre di tenere con sé ogni mercoledi', - giorno da considerarsi compreso nei due giorni già previsti per il diritto di visita del padre - il figlio minore dall'orario di uscita di scuola sino alle ore 22;
3) il secondo giorno della settimana in cui il padre può tenere con sé il figlio minore viene individuato nel martedì, dall'orario di uscita di scuola fino alle 20.30;
4) il padre potrà altresì tenere con sé il figlio minore nel periodo natalizio dal 23/12 al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/01, ad anni

pagina 1 di 4 alterni;
4) il padre potrà altresì tenere con sé il figlio minore, ad anni alterni, nell'intero periodo delle vacanze pasquali;
5) entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio minore nel periodo estivo per 15 giorni anche consecutivi, che dovranno concordare ogni anno entro il 31 maggio;
6) ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del compleanno del figlio minore con lo stesso, ad anni alterni. Spese compensate.”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., ha adito questo Tribunale chiedendo la modifica Parte_1 parziale delle condizioni stabilite con decreto dello stesso Tribunale di F in data 20/12/2020 (R.G. 1215/2020 V.G.) con cui, su ricorso congiunto dello stesso e dell'ex convivente sig.ra
[...]
erano state omologate le condizioni relative alle modalità di esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale sul loro figlio minore (CF: ), nato a [...] il Persona_1 C.F._5
22/07/2014 e riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori. Premettendo che tali condizioni erano già state, in non precisata epoca successiva a detto decreto,
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