Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 1
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Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.2/2023
Oggi 8.1.2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Ziani con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Safret con il dott. Filippo Safret per la pratica forense.
L'avv. Ziani si richiama alle note difensive e chiede l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Safret rileva che nelle note conclusive parte ricorrente ha indicato un diverso importo della retribuzione globale di fatto che viene contestata. Per il resto si riporta.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice, pronuncia sentenza con motivazione contestuale che deposita telematicamente. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
VI NO ([...]) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco Ziani e Martina Chiapolino;
ricorrente contro
AL GI SRL (00310550322), rappresentata e difesa dall'Avv.to Piepaolo Safret;
resistente
OGGETTO: patto di prova
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare l'illegittimità del patto di prova e del recesso dal rapporto di lavoro operato dalla convenuta in data 30 settembre 2022 e condannare la stessa a ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente ed a pagare allo stesso, eventualmente per risarcimento del danno, le retribuzioni dovute dal giorno del recesso ovvero in alternativa a pagare l'indennizzo previsto dall'art. 3 del d.lgs
n. 23/2015 (retribuzione mensile globale di euro 2.577,00.-), ovvero
2 altro importo ritenuto di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
condannare la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite oltre agli accessori di legge”.
Per la parte resistente: “Alla luce delle considerazioni che precedono si confida per il rigetto della domanda col favore delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.1.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato assunto a tempo indeterminato dalla Italspurghi Ecologia
S.r.l. con decorrenza 16 agosto 2022, orario pieno di 38 ore settimanali, inquadramento al livello 5° del CCNL applicato “addetto alle attività esecutive di manutenzione che richiedono elevata delicatezza, complessità e difficoltà” e periodo di prova di 120 giorni.
Rilevava il ricorrente che il datore di lavoro opera nel campo dei servizi di igiene ambientale, e dispone di un parco automezzi rilevante, composto da circa 35/40 mezzi pesanti e circa 25 mezzi leggeri, presso il deposito sito in via Ressel n. 2 a San Dorligo della Valle e che suo compito avrebbe dovuto essere quello di curarne la manutenzione.
Evidenziava altresì di non aver trovato presso il luogo di lavoro
l'attrezzatura necessaria per provvedere ad interventi complessi, mancando gli ausili fondamentali per interventi su mezzi pesanti, quali una “fossa” ovvero in alternativa un ponte sollevatore, gli avvitatori professionali ad impulsi per le ruote, la strumentazione elettronica per la diagnostica delle problematiche al motore. Mancando tali attrezzature il lavoratore aveva posto in essere solo lavori semplici ed un solo intervento complesso, ovvero la sostituzione di una pompa ad acqua.
Rilevava dunque che il patto di prova era illegittimo, in quanto non aveva potuto espletare le mansioni attinenti al proprio profilo
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professionale, in quanto era stato pattuito un periodo di prova più lungo di quello previsto dalla
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