Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 33

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 33
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 33
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 9353/2023
N. R.G. 9353/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 9353/2023 R.G. promossa da:
LA del Fallimento GA S.R.L., P.I. 01347240895, in persona del Curatore p.t., Avv. Ettore Rizza, rappresentata e difesa dall'Avv. Amalia Bianca (C.F. [...]), presso il cui studio in Siracusa, via G. Malfitano n. 7, è elettivamente domiciliata;

Attrice
Contro
GA IA, C.F. [...], nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]. Convenuta contumace
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 09.08.2023 e raccomandata spedita il 10.08.2023 (non ritirata), la LA del Fallimento RO S.r.l., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, conveniva in giudizio RO IA quale amministratore unico della società fallita, proponendo nei di lei confronti un'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 146 della Legge Fallimentare. L'attrice, invero, contestava l'operato dell'amministratrice eccependo la responsabilità dell'organo gestorio in relazione ai seguenti profili: l'incompletezza della documentazione contabile consegnata al curatore;
l'omesso deposito presso la Camera di Commercio del bilanci per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;
l'esistenza di un rilevante debito di natura erariale pari a € 1.105.755,89 a fronte di un passivo fallimentare accertato di € 1.199.180,08 e l'omesso rinvenimento di una cassa contante per € 548.867,73 senza alcuna spiegazione sulla sua concreta destinazione. Per tali motivi, concludeva chiedendo: “PIACCIA all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e eccezione, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra
RO IA (C.F.:[...]) nata a [...] il [...] ed ivi residente in
pagina 1 di 5 via Colombo n. 13, quale amministratore e legale rappresentante della società fallita RO s.r.l. dal 5.03.2001 (data di costituzione) sino alla dichiarazione di fallimento (13.11.2020), per aver contravvenuto ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo a tutela dell'integrità del patrimonio sociale nonché a garanzia dell'affidamento dei creditori, ponendo in essere le condotte analiticamente descritte in narrativa;
per l'effetto condannare la medesima convenuta sig.ra RO IA al risarcimento in favore della LA attrice di tutti i danni direttamente conseguenti alle denunciate violazioni degli artt. 146 L.F. e 2476-2478 bis c.c., fino alla concorrenza della somma di € 548.867,73, pari all'ammontare degli importi indebitamente sottratti alle casse sociali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma che dovesse risultare accertata all'esito del giudizio;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della sig.ra RO IA per i danni arrecati alla società e ai creditori sociali per effetto delle descritte condotte poste in essere;
per l'effetto condannare la medesima convenuta sig.ra RO IA al risarcimento del danno in favore del fallimento attore, quantificato nella stessa somma di € 548.867,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al versamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di compensi e spese di lite
.”. La convenuta, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 27.12.2023 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti.
La curatela, quindi, con la seconda memoria ex art. 171-ter reiterava la richiesta di CTU contabile e dava atto di aver promosso un giudizio allo scopo di preservare la fruttuosità della tutela risarcitoria conseguente all'esercizio dell'azione ex art. 146 L.F. con ricorso iscritto al n. R.G. 12513/2023 presso il Tribunale di Catania, chiedendo il sequestro preventivo sui beni immobili, mobili e crediti dell'ex amministratore unico RO IA sino alla concorrenza della somma di € 548.867,73, e che tale sequestro era stato autorizzato con ordinanza del 5.12.2023, trascritta in data
15.12.2023. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.02.2024, ritenendosi la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c. al 7.10.2024, assegnandosi alle parti termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, oltre a ulteriori termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'udienza del 7.10.2024 la causa era infine trattenuta in
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