Trib. Nola, sentenza 07/10/2024, n. 102
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Testo completo
P.U. 143-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gennaro Beatrice Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
udita la relazione del Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. P.U. 143-1/2024, presentato da CENTRO TESSILE ANNUNZIATA S.P.A., (P.I.
01497931210) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in San Giuseppe Vesuviano
(NA), rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluca De Lorenzo, per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:
L.C.A. GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA, (P.I. 08071771219) in persona del legale rappresentante p.t.., con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), al Viale Plinio n. 12 (cfr. visura camerale in atti);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 la società ricorrente domandava la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della L.C.A. Group s.r.l. semplificata., rilevando di essere creditrice della stessa in virtù di decreto ingiuntivo n. 554/2023 dell'8 marzo 2023 per la somma di
€ 15.199,18. Il suddetto decreto ingiuntivo, non opposto nei termini di legge, veniva munito di
formula esecutiva in data 15 dicembre 2023, e notificato alla società, unitamente all'atto di precetto, in data 17 maggio 2024 senza alcun riscontro.
Occorre, in primo luogo, dare atto della corretta individuazione della competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che, come risulta dalla visura camerale in atti, la società resistente ha la propria sede legale, coincidente con il centro di interessi principali della stessa, in San Giuseppe Vesuviano, sito nel circondario del Tribunale di Nola.
In via preliminare, si dà atto del rispetto dell'art. 40, co. 8 C.C.I.I. e, pertanto, della corretta instaurazione del contraddittorio, essendo stata effettuata la notifica nelle mani della moglie del socio unico presso la sede sociale della società in data 27 agosto 2024, richiamandosi a tal proposito la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in base alla quale “in tema di notificazione dell'atto da notificare a “persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c. non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela, né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario” (Cass. civ., Sez.
I, ord. n. 11228/2021).
La società LCA Group s.r.l. semplificata, dunque, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
Ai fini della legittimazione ad agire, trattandosi di ricorso proposto da un creditore, non può che rinviarsi all'orientamento giurisprudenziale già formatosi in relazione alla legge fallimentare, in virtù del quale “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fallimentare, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (ex multis, Cass. Civ., Sez. I,
14.10.2022, n. 30334;
Cass. civ., Sez. I, 28.11.2018 n. 30827). Nel caso di specie sussiste senz'altro la legittimazione sostanziale del ricorrente, il cui credito è basato tanto su un titolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gennaro Beatrice Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
udita la relazione del Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. P.U. 143-1/2024, presentato da CENTRO TESSILE ANNUNZIATA S.P.A., (P.I.
01497931210) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in San Giuseppe Vesuviano
(NA), rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluca De Lorenzo, per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:
L.C.A. GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA, (P.I. 08071771219) in persona del legale rappresentante p.t.., con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), al Viale Plinio n. 12 (cfr. visura camerale in atti);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 la società ricorrente domandava la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della L.C.A. Group s.r.l. semplificata., rilevando di essere creditrice della stessa in virtù di decreto ingiuntivo n. 554/2023 dell'8 marzo 2023 per la somma di
€ 15.199,18. Il suddetto decreto ingiuntivo, non opposto nei termini di legge, veniva munito di
formula esecutiva in data 15 dicembre 2023, e notificato alla società, unitamente all'atto di precetto, in data 17 maggio 2024 senza alcun riscontro.
Occorre, in primo luogo, dare atto della corretta individuazione della competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che, come risulta dalla visura camerale in atti, la società resistente ha la propria sede legale, coincidente con il centro di interessi principali della stessa, in San Giuseppe Vesuviano, sito nel circondario del Tribunale di Nola.
In via preliminare, si dà atto del rispetto dell'art. 40, co. 8 C.C.I.I. e, pertanto, della corretta instaurazione del contraddittorio, essendo stata effettuata la notifica nelle mani della moglie del socio unico presso la sede sociale della società in data 27 agosto 2024, richiamandosi a tal proposito la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in base alla quale “in tema di notificazione dell'atto da notificare a “persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c. non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela, né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario” (Cass. civ., Sez.
I, ord. n. 11228/2021).
La società LCA Group s.r.l. semplificata, dunque, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
Ai fini della legittimazione ad agire, trattandosi di ricorso proposto da un creditore, non può che rinviarsi all'orientamento giurisprudenziale già formatosi in relazione alla legge fallimentare, in virtù del quale “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fallimentare, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (ex multis, Cass. Civ., Sez. I,
14.10.2022, n. 30334;
Cass. civ., Sez. I, 28.11.2018 n. 30827). Nel caso di specie sussiste senz'altro la legittimazione sostanziale del ricorrente, il cui credito è basato tanto su un titolo
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