Trib. Trapani, sentenza 14/01/2025, n. 25
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Testo completo
N. R.G. 1564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1564/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VIVONA GIANLUCA,
- Ricorrente -
contro
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BENENATI ANTONINO.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...] il Persona_1
pagina 1 di 9
09/02/2021 dalla relazione more uxorio con ormai Controparte_1
interrotta.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: “il rapporto tra le parti sin da subito ha mostrato notevoli criticità sino ad essersi del tutto interrotto in seguito ad alcuni episodi di violenza che hanno raggiunto l'apice a metà del mese di luglio 2023” quando, a seguito di uno degli episodi di violenza messo in atto dal resistente, intervenivano le forze pubbliche.
Rappresentava che per tali fatti pende un procedimento penale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- affidare la figlia minore della coppia, in via esclusiva alla Per_1
ricorrente;
- assegnare la casa familiare alla ricorrente affinché vi continui ad abitare unitamente alla figlia minore;
- effettuati all'occorrenza gli opportuni accertamenti reddituali, stabilire
l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia minore, mediante la corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile non inferiore ad euro 300,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del cinquanta per cento;
- adottare ogni altro provvedimento che dovesse ritenersi opportuno nell'interesse della prole.”
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle relazioni dei servizi competenti, la ricorrente con note del 20/09/2024, a parziale modifica delle precedenti richieste, concludeva come di seguito:
“affidare la figlia minore della coppia, alla madre ricorrente Per_1 secondo le regole dell'affido “super” esclusivo, onerando la medesima comunque di informare il padre di ogni questione rilevante;
assegnare la casa coniugale alla madre ricorrente;
disporre l'obbligo del sig. CP_1
di versare un assegno mensile per il mantenimento della minore
[...]
pagina 2 di 9 non inferiore ad euro 300,00 oltre che al pagamento del 50% Per_1
delle spese straordinarie;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per intero,
l'assegno unico, alla luce della collocazione presso sé della minore e del regime dell'affidamento;
adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse della prole Con vittoria di spese e competenze professionali.”
*****
Si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente, deducendo di non aver mai ha usato violenza nei confronti della , Pt_1
allegando, invece, che la ricorrente in tal senso non si sarebbe mai risparmiata, arrivando in più occasioni ad aggredire il sia CP_1
verbalmente e che moralmente con espressioni denigratorie ed insulti.
Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Disporre l'affido condiviso in favore di entrambi i genitori della minore con residenza della stessa fissata con la madre Persona_1
collocataria presso la sua abitazione in Alcamo (TP) nella Contrada Timpi
Rossi n. 25.
− Stabilire, nell'esclusivo interesse della minore, tempi e modalità di esercizio del diritto di visita del IG , alla luce dei Controparte_1
numerosi punti comuni dei rispettivi piani genitoriali predisposti dai genitori.
− Determinare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Trapani adito.
pagina 3 di 9 − Stabilire che l'Assegno Unico per i figli ex Legge di bilancio n.
46/2021 sia percepito interamente dalla IGa , anche in Parte_1
quanto genitore collocatario della figlia minore.
− Disporre la fruizione delle detrazioni per i figli in ragione del 50% ciascuno tra i genitori.
− Spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1564/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VIVONA GIANLUCA,
- Ricorrente -
contro
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BENENATI ANTONINO.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...] il Persona_1
pagina 1 di 9
09/02/2021 dalla relazione more uxorio con ormai Controparte_1
interrotta.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: “il rapporto tra le parti sin da subito ha mostrato notevoli criticità sino ad essersi del tutto interrotto in seguito ad alcuni episodi di violenza che hanno raggiunto l'apice a metà del mese di luglio 2023” quando, a seguito di uno degli episodi di violenza messo in atto dal resistente, intervenivano le forze pubbliche.
Rappresentava che per tali fatti pende un procedimento penale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- affidare la figlia minore della coppia, in via esclusiva alla Per_1
ricorrente;
- assegnare la casa familiare alla ricorrente affinché vi continui ad abitare unitamente alla figlia minore;
- effettuati all'occorrenza gli opportuni accertamenti reddituali, stabilire
l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia minore, mediante la corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile non inferiore ad euro 300,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del cinquanta per cento;
- adottare ogni altro provvedimento che dovesse ritenersi opportuno nell'interesse della prole.”
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle relazioni dei servizi competenti, la ricorrente con note del 20/09/2024, a parziale modifica delle precedenti richieste, concludeva come di seguito:
“affidare la figlia minore della coppia, alla madre ricorrente Per_1 secondo le regole dell'affido “super” esclusivo, onerando la medesima comunque di informare il padre di ogni questione rilevante;
assegnare la casa coniugale alla madre ricorrente;
disporre l'obbligo del sig. CP_1
di versare un assegno mensile per il mantenimento della minore
[...]
pagina 2 di 9 non inferiore ad euro 300,00 oltre che al pagamento del 50% Per_1
delle spese straordinarie;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per intero,
l'assegno unico, alla luce della collocazione presso sé della minore e del regime dell'affidamento;
adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse della prole Con vittoria di spese e competenze professionali.”
*****
Si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente, deducendo di non aver mai ha usato violenza nei confronti della , Pt_1
allegando, invece, che la ricorrente in tal senso non si sarebbe mai risparmiata, arrivando in più occasioni ad aggredire il sia CP_1
verbalmente e che moralmente con espressioni denigratorie ed insulti.
Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Disporre l'affido condiviso in favore di entrambi i genitori della minore con residenza della stessa fissata con la madre Persona_1
collocataria presso la sua abitazione in Alcamo (TP) nella Contrada Timpi
Rossi n. 25.
− Stabilire, nell'esclusivo interesse della minore, tempi e modalità di esercizio del diritto di visita del IG , alla luce dei Controparte_1
numerosi punti comuni dei rispettivi piani genitoriali predisposti dai genitori.
− Determinare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Trapani adito.
pagina 3 di 9 − Stabilire che l'Assegno Unico per i figli ex Legge di bilancio n.
46/2021 sia percepito interamente dalla IGa , anche in Parte_1
quanto genitore collocatario della figlia minore.
− Disporre la fruizione delle detrazioni per i figli in ragione del 50% ciascuno tra i genitori.
− Spese
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