Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4822

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4822
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4822
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 8986/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
DIBITONTO MARCO
ricorrente contro
- Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t. dott.ssa
LOTITO GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver sottoscritto diversi contratti a termine con il ministero convenuto presso istituti scolastici della provincia di Bari e di aver prestato servizio come docente precario per supplenze brevi e saltuarie negli anni 2021 e 2022 maturando crediti a titolo di retribuzione professionale docenti;
lamentando l'omessa erogazione della retribuzione professionali docenti prevista dal CCNL Comparto


Scuola del 15.03.2001;
vantandone il diritto anche in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti pretesa e per la condanna del CP_1 convenuto al pagamento dell'importo spettante secondo i criteri di calcolo previsti dalle tabelle stipendiali della contrattazione collettiva con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti per i seguenti periodi: dal 24.11.2022 al 19.12.2022, dal
10.11.2022 al 10.11.2022, dal 21.10.2022 al 21.10.2022, per n. 12 ore settimanali, dal 12.01.2021 al 30.04.2021, dal 03.05.2021 al
16.06.2021, per n. 24 ore settimanali, con il favore delle spese processuali da distrarre. Produceva documentazione.
Il ministero resistente si costitutiva con deposito telematico della memoria costitutiva solo in data 03.12.2024, dunque tardivamente rispetto alla prima udienza di discussione fissata per il 05.12.2024, trattandosi di termini a ritroso, con maturazione a suo carico di tutte le preclusioni e decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., per rappresentare che relativamente al periodo in esame la ricorrente era stata assente per malattia in due giorni indicati, per affermare l'infondatezza delle promosse domande in virtù delle disposizioni normative e contrattuali ritenute vincolanti per come interpretate ed applicate nelle circolari e note ministeriali interne richiamate, per inoperatività della direttiva europea invocata dalla parte ricorrente non essendo comparabile il docente con supplenze brevi e saltuarie con i docenti di ruolo e non di ruolo reclutati con incarichi per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, per rappresentare che la retribuzione professionale docenti spetta per i soli giorni di effettivo servizio ai sensi dell'art. 71, comma 1 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, e per domandare il rigetto delle
Pag. 2 di 11
domande promosse ed in caso di loro accoglimento la compensazione delle spese processuali.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto dell'importante arresto della
Suprema Corte intervenuto nella medesima materia sottoposta al vaglio di questo Tribunale1.
Ai principi espressi sulla medesima questione in esame con la nota pronuncia dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.2. 1 Cfr. Cass. 20015/2018 così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”. 2 Cfr. Cass. n. 20015/2018 nella parte in cui è affermato: “ (omissis)… l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...";

2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti
a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
Pag. 3 di 11
personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";

3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);

4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi