Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5563 del R.G. 2023, avente ad oggetto:
Interdizione (COLLEGIO),
T R A
SO DR, rappresentato e difeso dall'Avv. SACCO DANIELE, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
AN AB e AN RI, rappresentati e difesi dall' avv. FABRIZIO DEL
VECCHIO, come da mandato in atti
RESISTENTI
E
SO PP, nato in [...] il [...], e residente in [...]
Taranto (Ta).
INTERDICENDO
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023, SO DR, conveniva in giudizio il padre
SO PP, per sentirne pronunciare l'interdizione, in quanto affetto da possibili disturbi interpretativi, che lo rendevano incapace a provvedere ai propri interessi patrimoniali
e a manifestare un consapevole consenso ai trattamenti sanitari necessari allo stesso, come da documentazione medico-sanitaria prodotta.
Si costituivano in giudizio AB AN e RI AN, in qualità di figli di SO
RI, sorella dell'interdicendo, eccependo l'assenza di criticità tali da richiedere lo strumento della tutela. Chiedevano dunque il rigetto della domanda del ricorrente e in subordine la nomina di un amministratore di sostegno.
All'udienza del 19/02/2024 veniva espletato l'esame dell'interdicendo alla presenza del P.M., all'esito del quale la parte ricorrente dichiarava di nulla opporre alla eventuale nomina di un amministratore di sostegno in favore del congiunto;
con successiva ordinanza del 17/04/2024 il G.D. disponeva la nomina di un tutore provvisorio, individuato nella persona del ricorrente ed espletarsi una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità di intendere e di volere e sullo stato psichico dell'interdicendo SO PE.
All'udienza del 04/11/2024, fatte precisare le conclusioni, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 26 novembre 2024.
La domanda di interdizione non è fondata e va, pertanto, rigettata, ricorrendo invece i presupposti di legge per far luogo alla diversa misura di protezione dell'amministrazione di sostegno del convenuto.
Si richiamano sul punto gli esiti della C.T.U. a firma della dott.ssa Rosanna Matarazzo, la quale ha considerato la documentazione medica versata in atti, ha richiesto alla struttura ospitante notizie cliniche del periziato ed ha esaminato l'interdicendo SO PE, giungendo alla conclusione che “il SO, pur essendo affetto da una patologia cronica, non presenti una condizione clinica di gravità tale da comportare un'incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi. Pertanto, a mio avviso, non sussistono le condizioni cliniche per poter procedere con una dichiarazione di interdizione.
Più idonea appare la misura dell'istituto “dell'Amministrazione di sostegno” quale ausilio sia nella gestione economica sia relativamente ai propri bisogni sanitari.”
Dall'esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5563 del R.G. 2023, avente ad oggetto:
Interdizione (COLLEGIO),
T R A
SO DR, rappresentato e difeso dall'Avv. SACCO DANIELE, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
AN AB e AN RI, rappresentati e difesi dall' avv. FABRIZIO DEL
VECCHIO, come da mandato in atti
RESISTENTI
E
SO PP, nato in [...] il [...], e residente in [...]
Taranto (Ta).
INTERDICENDO
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023, SO DR, conveniva in giudizio il padre
SO PP, per sentirne pronunciare l'interdizione, in quanto affetto da possibili disturbi interpretativi, che lo rendevano incapace a provvedere ai propri interessi patrimoniali
e a manifestare un consapevole consenso ai trattamenti sanitari necessari allo stesso, come da documentazione medico-sanitaria prodotta.
Si costituivano in giudizio AB AN e RI AN, in qualità di figli di SO
RI, sorella dell'interdicendo, eccependo l'assenza di criticità tali da richiedere lo strumento della tutela. Chiedevano dunque il rigetto della domanda del ricorrente e in subordine la nomina di un amministratore di sostegno.
All'udienza del 19/02/2024 veniva espletato l'esame dell'interdicendo alla presenza del P.M., all'esito del quale la parte ricorrente dichiarava di nulla opporre alla eventuale nomina di un amministratore di sostegno in favore del congiunto;
con successiva ordinanza del 17/04/2024 il G.D. disponeva la nomina di un tutore provvisorio, individuato nella persona del ricorrente ed espletarsi una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità di intendere e di volere e sullo stato psichico dell'interdicendo SO PE.
All'udienza del 04/11/2024, fatte precisare le conclusioni, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 26 novembre 2024.
La domanda di interdizione non è fondata e va, pertanto, rigettata, ricorrendo invece i presupposti di legge per far luogo alla diversa misura di protezione dell'amministrazione di sostegno del convenuto.
Si richiamano sul punto gli esiti della C.T.U. a firma della dott.ssa Rosanna Matarazzo, la quale ha considerato la documentazione medica versata in atti, ha richiesto alla struttura ospitante notizie cliniche del periziato ed ha esaminato l'interdicendo SO PE, giungendo alla conclusione che “il SO, pur essendo affetto da una patologia cronica, non presenti una condizione clinica di gravità tale da comportare un'incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi. Pertanto, a mio avviso, non sussistono le condizioni cliniche per poter procedere con una dichiarazione di interdizione.
Più idonea appare la misura dell'istituto “dell'Amministrazione di sostegno” quale ausilio sia nella gestione economica sia relativamente ai propri bisogni sanitari.”
Dall'esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio
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