Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 614
TRIB Napoli
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 7848 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Responsabilità professionale
vertente
TRA
SS ED (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in S. Antimo (NA), alla Via Picasso n. 18, presso lo studio dell'Avv. Ionà Daniele (C.F. [...]), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di rinnovazione della citazione;
ATTORE
E
AVV. FRANCIOSI GERARDO (C.F. [...]), nato a Napoli (NA) il 18/10/1937;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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All'udienza del 21/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18/07/2022, US AR esponeva che: in data 02/05/2002, il US si trovava in qualità di pedone in località Lago Patria, quando veniva investito da un'autovettura Fiat
Fiorino, il cui conducente ometteva di prestare soccorso;
il presunto responsabile veniva individuato in Liguori Antonio;
l'Avv. FR, ricevuto mandato dal US, inoltrava richiesta risarcitoria alla Assitalia
Ass.ni S.p.A.; veniva poi incardinato giudizio dinanzi al Tribunale di
Napoli - sezione distaccata di Marano, che si concludeva con sentenza di assoluzione nei confronti del Liguori “per non aver commesso il fatto”; ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti della Generali Italia S.p.A., in qualità di
F.G.V.S., il FR inoltrava alla Società una richiesta di risarcimento,
omettendo tuttavia la citazione della Consap, come previsto dalla normativa;
la successiva domanda di risarcimento incardinata dinanzi al
Tribunale di Napoli veniva dunque dichiarata improponibile per tale ragione;
il comportamento negligente del difensore ha arrecato un grave pregiudizio al US, sia perché questi veniva condannato al rimborso delle spese di lite per € 6.000,00, sia perché sono ormai decorsi i termini di prescrizione per la proposizione della domanda.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: accertare la responsabilità professionale dell'Avv. FR per l'omessa citazione
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della Consap, condannando il convenuto al risarcimento della somma di
€ 37.612,18 per danno patrimoniale, come quantificato dal CTU in primo grado, oltre spese di CTU e di lite sostenute in virtù di tale giudizio nonché per il presente procedimento, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nonostante la rituale notifica nei suoi confronti, non si costituiva nel giudizio l'Avv. FR AR.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, avendo la controversia natura documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21/01/2025.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Si premette, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cliente che sostiene di aver subìto
un danno per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum; c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
L'indagine sulla responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività compresa nel suo mandato difensivo deve realizzarsi sulla base di un giudizio prognostico sul possibile esito
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dell'attività non compiuta, a ciò conseguendo che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una tale valutazione prognostica induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Secondo questo orientamento, che può dirsi pacifico in giurisprudenza,
l'affermazione di responsabilità dell'esercente la professione forense – la cui obbligazione è
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