Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/12/2024, n. 397
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al
n. 310/2023 RG. alla udienza del 6.12.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. dagli avv.ti S. Giannattasio e A. Parte_1
Giannattasio;
ricorrente
E
rappresentato e difeso, da Avvocatura Controparte_1 dello Stato
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.2023, Parte_1 chiedeva dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
(R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
Chiedeva altresì che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite negli anni scolastici dal
2019 al 2022 per una somma complessiva pari ad € 3139,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art.
38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e
Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del CP_2
15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del
15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite
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quantificate in € 3139,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio, contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto sostenendo che non era discriminatorio il trattamento normativamente previsto, perché il servizio prestato con supplenza temporanea non era uguale a quello prestato con supplenza annuale.
Contestava la quantificazione degli importi che sarebbero spettati alla parte ricorrente per retribuzione professionale docenti rilevando che la la somma così come determinata da controparte dovesse essere decurtata nella misura del 70% con riferimento al periodo intercorrente tra il 17/03/2020 al 12/06/2020 per congedo parentale, in considerazione dei giorni di assenza effettuati dalla ricorrente.
La ricorrente afferma di aver prestato servizio nei seguenti periodi:
a.s. 2018/19:
dal 07/01/2019 al 12/01/2019 di servizio svolto a 16 ore settimanali, dal 01/04/2019 al 17/04/2019, dal 18/04/2019 al 24/04/2019, dal 25/04/2019 al 25/05/2019, dal 26/05/2019 al 08/06/2019, dal 12/06/2019 al 13/06/2019 di servizio svolto a 18 ore settimanali;
a.s. 2019/20:
dal 15/10/2019 al 21/12/2019, dal 07/01/2020 al 06/06/2020, dal
09/06/2020 al 11/06/2020 di servizio svolto a 6 ore settimanali;
a.s. 2020/21:
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dal 28/09/2020 al 22/12/2020, dal 07/01/2021 al 05/06/2021, dal
07/06/2021 al 07/06/2021, dal 11/06/2021 al 11/06/2021 di servizio svolto a
18 ore settimanali;
a.s. 2021/22:
dal 21/10/2021 al 13/11/2021 di servizio svolto a 10 ore settimanali, dal 22/10/2021 al 13/11/2021 di servizio svolto a 1 ora settimanale, dal
25/10/2021 al 02/11/2021 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
03/11/2021 al 23/01/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
16/11/2021 al 23/02/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
24/01/2022 al 23/03/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
24/02/2022 al 23/04/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
24/03/2022 al 04/06/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
24/04/2022 al 04/06/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
05/06/2022 al 18/06/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
06/06/2022 al 06/06/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali.
Ciò premesso in fatto, la domanda appare fondata e va pertanto accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate
e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di
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