Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/04/2024, n. 386

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/04/2024, n. 386
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 386
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa C G
B ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1199/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. AMATA CARMELA TERESA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.04.2024 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO

1- Con ricorso depositato il 13 giugno 2023, esponeva di essere Parte_1
stata assunta, in data 1° febbraio 2013, alle dipendenze della società CP_2
in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato, presso il punto vendita
[...]
di Terme Vigliatore. Rilevava che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con
[...]
a seguito di contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra le due società CP_1
e aggiungeva che, a seguito della scadenza del predetto contratto di affitto e dell'ammissione a concordato preventivo di dopo Controparte_2
l'espletamento di apposita gara, tutti i punti vendita riconducibili a quest'ultima società sarebbero stati affittati a Controparte_3
Evidenziava che, con provvedimento del 29.09.2021, il Giudice Delegato al Fallimento
(dott. del Tribunale di Messina avrebbe statuito che tutte le spettanze Per_1
maturate dall'inizio del rapporto di lavoro, fino alla scadenza dello stesso, sarebbero state a carico di Controparte_1
Precisava che la consegna del punto vendita di Terme Vigliatore a Controparte_4
società consorziata a sarebbe avvenuta il 14.12.2021.
[...] Controparte_3
Lamentava che la società convenuta ha corrisposto solo parzialmente la retribuzione relativa al mese di ottobre 2021 (per 15 giorni di lavoro, per € 822,00 al netto, inserendo
11 giorni di assenze) e per il mese di novembre 2021 (per un giorno di lavoro, indicando in busta paga 25 giorni di assenza) e che per il mese di dicembre non era stata corrisposta alcuna retribuzione. Deduceva, altresì, che le era dovuto il rateo 13.ma (per 11/12), il rateo 14.ma (per 5/12) l'indennità sostitutiva di ferie maturata (90,72 ore fino a settembre+12,80 a ottobre, 12,80 a novembre e 6,40 a dicembre), Rol 103,25, ex fest.
65,32, e tfr.
Chiedeva pertanto che l'adito Tribunale condannasse la società convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 8.262,95 a titolo di residuo mensilità di ottobre e novembre, mensilità di dicembre per giorni 14, indennità sostitutiva ferie, Rol, ex festività, tredicesima ( per 11/12) e quattordicesima mensilità ( per 5/12), oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del proprio procuratore anticipatario.
sebbene destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 16 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva assunta in decisione.

2- Giova premettere, in via generale, che, secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001;
Cass. n.
10449/2020;
Cass. n. 6007/2020;
Cass. n. 3015/2020;
Cass. n. 29871/2019;
Cass. n.
20891/2019;
Cass. n. 98/2019;
Cass. n. 25584/2018;
Cass. n. 22777/2018;
Cass. n.
826/2015;
Cass. n. 13643/2014;
Cass. n. 15659/2011;
Cass. n. 3373/2010;
Cass. n.
936/2010;
Cass. n. 15677/2009;
Cass. n. 26953/2008;
Cass. n. 9351/2007;
Cass. n.
1743/2007;
Cass. n. 13674/2006;
Cass. n. 8615/2006;
Cass. n. 20073/2004;
Cass. n.
6395/2004;
Cass. n. 2387/2004;
Cass. n. 18315/2003;
Cass. n. 5135/2003;
Cass. n.
2647/2003;
Cass. n. 17626/2002).
Sono assoggettate a tale criterio di ripartizione dell'onus probandi anche le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, al
T.F.R. e a tutto ciò che il C.C.N.L. di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
In casi siffatti – in cui il lavoratore chiede la mera retribuzione contrattuale asseritamente non corrisposta – fatto costitutivo della pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti
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