Trib. Foggia, sentenza 18/01/2024, n. 197
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa M S, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 18/01/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal
d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4568/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. P C e dall'avv. Parte_1
V C
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'avv. F L
RESISTENTE
oggetto: accantonamento TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2022 ha adito il Tribunale di Parte_1 Foggia, esponendo: di essere dipendente dell' dal Controparte_1
9.6.1992, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, Qualifica O, livello
D5 del Comparto Sanità;
che parte datoriale al mese di ottobre 2021 ha accantonato a titolo Org_1 di TFR la somma di € 36.596,74, al netto dell'anticipazione di € 18.658,39 percepita nell'anno 2009, in luogo di quella corretta pari o superiore all'importo di € 41.222,44, avendo omesso di tenere conto di tutti gli emolumenti fissi e continuativi corrisposti nel corso del rapporto di lavoro come allegati in ricorso e nei relativi conteggi.
La parte ricorrente ha quindi, chiesto la determinazione dell'importo accantonato nella misura di
€ 41.222,44 o nella diversa maggiore o minore somma eccedente quanto accantonato dall'Ospedale, con vittoria di spese con distrazione. L convenuto, costituito tempestivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, ha eccepito la genericità del ricorso e dei conteggi, la mancanza di diverse buste paga;
ha contestato, altresì, la correttezza dei conteggi allegati al ricorso con l'inclusione di voci non rientranti nel calcolo del tfr. tra cui l'indennità di mensa, i compensi erogati a titolo di
“compartecipazione/incentivazione”, l'acconto percepito pari ad €18.727,00 oltre all'errore di calcolo del coefficiente di rivalutazione. Ha, inoltre, richiamato l'art. 46 del CCNL Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità, stipulato in data 7.4.1999, contenente l'elencazione tassativa delle voci da computarsi ai fini del calcolo del t.f.r.
In corso di causa è stata disposta ed espletata una c.t.u. contabile.
Quindi, la causa, trattata come in epigrafe, è stata decisa con la presente sentenza contestuale previa acquisizione di note di trattazione scritta.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti Ai fini della decisione è possibile richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc precedenti intervenuti nella Sezione di questo Ufficio, in controversie analoghe a quella oggetto di causa (v., ex plurimis, sentenza n. 5539/19, est. Dott.ssa B. Notarnicola).
E' utile richiamare i principi base che regolano la materia.
Nel 1982 è stato introdotto l'istituto del “trattamento di fine rapporto”, che ha preso il posto dell'indennità di anzianità.
La nuova normativa, dettata dalla legge 297 del 1982, computa il tfr assumendo come base di calcolo “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale…” (art. 2120, secondo comma, novellato).
Per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della legge del 1982 è stata però dettata una disciplina transitoria, che così si esprime: “L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione di rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 cod. civ.” (art. 5 L. 297/82).
La disciplina previgente richiamata non è altro che il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., così articolato con riferimento al problema in esame: “L'indennità di cui all'art. 2121 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo”.
Per i rapporti di lavoro iniziati prima del maggio 1982, pertanto, il trattamento di fine rapporto si comporrà di due parti, calcolate con criteri diversi.
Questa ricostruzione non è discussa né in dottrina, né in giurisprudenza.
La Corte di cassazione ha sempre ribadito che “la liquidazione della indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, deve avvenire con riguardo alle disposizioni legali e contrattuali in vigore in quel momento, non rilevando in senso contrario la circostanza che il rapporto permanga in vita e che l'indennità così liquidata costituisca il primo accantonamento per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo” Cass., 10 maggio 2003, n. 7165).
La dottrina e la giurisprudenza più attente hanno peraltro sottolineato la diversità dei concetti di
“somme corrisposte a titolo non occasionale” (tfr post 1982) e di “ogni compenso di carattere continuativo” (indennità di anzianità sino al maggio 82).
La diversità è in particolare approfondita da Cass., 22 agosto 2002, n. 12411.
La controversia in esame va risolta tenendo conto delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza che si è dovuta occupare della parte del trattamento concernente il periodo di lavoro precedente all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Le
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa M S, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 18/01/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal
d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4568/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. P C e dall'avv. Parte_1
V C
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'avv. F L
RESISTENTE
oggetto: accantonamento TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2022 ha adito il Tribunale di Parte_1 Foggia, esponendo: di essere dipendente dell' dal Controparte_1
9.6.1992, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, Qualifica O, livello
D5 del Comparto Sanità;
che parte datoriale al mese di ottobre 2021 ha accantonato a titolo Org_1 di TFR la somma di € 36.596,74, al netto dell'anticipazione di € 18.658,39 percepita nell'anno 2009, in luogo di quella corretta pari o superiore all'importo di € 41.222,44, avendo omesso di tenere conto di tutti gli emolumenti fissi e continuativi corrisposti nel corso del rapporto di lavoro come allegati in ricorso e nei relativi conteggi.
La parte ricorrente ha quindi, chiesto la determinazione dell'importo accantonato nella misura di
€ 41.222,44 o nella diversa maggiore o minore somma eccedente quanto accantonato dall'Ospedale, con vittoria di spese con distrazione. L convenuto, costituito tempestivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, ha eccepito la genericità del ricorso e dei conteggi, la mancanza di diverse buste paga;
ha contestato, altresì, la correttezza dei conteggi allegati al ricorso con l'inclusione di voci non rientranti nel calcolo del tfr. tra cui l'indennità di mensa, i compensi erogati a titolo di
“compartecipazione/incentivazione”, l'acconto percepito pari ad €18.727,00 oltre all'errore di calcolo del coefficiente di rivalutazione. Ha, inoltre, richiamato l'art. 46 del CCNL Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità, stipulato in data 7.4.1999, contenente l'elencazione tassativa delle voci da computarsi ai fini del calcolo del t.f.r.
In corso di causa è stata disposta ed espletata una c.t.u. contabile.
Quindi, la causa, trattata come in epigrafe, è stata decisa con la presente sentenza contestuale previa acquisizione di note di trattazione scritta.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti Ai fini della decisione è possibile richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc precedenti intervenuti nella Sezione di questo Ufficio, in controversie analoghe a quella oggetto di causa (v., ex plurimis, sentenza n. 5539/19, est. Dott.ssa B. Notarnicola).
E' utile richiamare i principi base che regolano la materia.
Nel 1982 è stato introdotto l'istituto del “trattamento di fine rapporto”, che ha preso il posto dell'indennità di anzianità.
La nuova normativa, dettata dalla legge 297 del 1982, computa il tfr assumendo come base di calcolo “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale…” (art. 2120, secondo comma, novellato).
Per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della legge del 1982 è stata però dettata una disciplina transitoria, che così si esprime: “L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione di rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 cod. civ.” (art. 5 L. 297/82).
La disciplina previgente richiamata non è altro che il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., così articolato con riferimento al problema in esame: “L'indennità di cui all'art. 2121 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo”.
Per i rapporti di lavoro iniziati prima del maggio 1982, pertanto, il trattamento di fine rapporto si comporrà di due parti, calcolate con criteri diversi.
Questa ricostruzione non è discussa né in dottrina, né in giurisprudenza.
La Corte di cassazione ha sempre ribadito che “la liquidazione della indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, deve avvenire con riguardo alle disposizioni legali e contrattuali in vigore in quel momento, non rilevando in senso contrario la circostanza che il rapporto permanga in vita e che l'indennità così liquidata costituisca il primo accantonamento per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo” Cass., 10 maggio 2003, n. 7165).
La dottrina e la giurisprudenza più attente hanno peraltro sottolineato la diversità dei concetti di
“somme corrisposte a titolo non occasionale” (tfr post 1982) e di “ogni compenso di carattere continuativo” (indennità di anzianità sino al maggio 82).
La diversità è in particolare approfondita da Cass., 22 agosto 2002, n. 12411.
La controversia in esame va risolta tenendo conto delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza che si è dovuta occupare della parte del trattamento concernente il periodo di lavoro precedente all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Le
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