Trib. Foggia, sentenza 18/01/2024, n. 197
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa M S, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 18/01/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal
d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4568/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. P C e dall'avv. Parte_1
V C
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'avv. F L
RESISTENTE
oggetto: accantonamento TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2022 ha adito il Tribunale di Parte_1 Foggia, esponendo: di essere dipendente dell' dal Controparte_1
9.6.1992, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, Qualifica O, livello
D5 del Comparto Sanità;che parte datoriale al mese di ottobre 2021 ha accantonato a titolo Org_1 di TFR la somma di € 36.596,74, al netto dell'anticipazione di € 18.658,39 percepita nell'anno 2009, in luogo di quella corretta pari o superiore all'importo di € 41.222,44, avendo omesso di tenere conto di tutti gli emolumenti fissi e continuativi corrisposti nel corso del rapporto di lavoro come allegati in ricorso e nei relativi conteggi.
La parte ricorrente ha quindi, chiesto la determinazione dell'importo accantonato nella misura di
€ 41.222,44 o nella diversa maggiore o minore somma eccedente quanto accantonato dall'Ospedale, con vittoria di spese con distrazione. L convenuto, costituito tempestivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, ha eccepito la genericità del ricorso e dei conteggi, la mancanza di diverse buste paga;ha contestato, altresì, la correttezza dei conteggi allegati al ricorso con l'inclusione di voci non rientranti nel calcolo del tfr. tra cui l'indennità di mensa, i compensi erogati a titolo di
“compartecipazione/incentivazione”, l'acconto percepito pari ad €18.727,00 oltre all'errore di calcolo del coefficiente di rivalutazione. Ha, inoltre, richiamato l'art. 46 del CCNL Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità, stipulato in data 7.4.1999, contenente l'elencazione tassativa delle voci da computarsi ai fini del calcolo del t.f.r.
In corso di causa è stata disposta ed espletata una c.t.u. contabile.
Quindi, la causa, trattata come in epigrafe, è stata decisa con la presente sentenza contestuale previa acquisizione di note di trattazione scritta.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti Ai fini della decisione è possibile richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc precedenti intervenuti nella Sezione di questo Ufficio, in controversie analoghe a quella oggetto di causa (v., ex plurimis, sentenza n. 5539/19, est. Dott.ssa B. Notarnicola).
E' utile richiamare i principi base che regolano la materia.
Nel 1982 è stato introdotto l'istituto del “trattamento di fine rapporto”, che ha preso il posto dell'indennità di anzianità.
La nuova normativa, dettata dalla legge 297 del 1982, computa il tfr assumendo come base di calcolo “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale…” (art. 2120, secondo comma, novellato).
Per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della legge del 1982 è stata però dettata una disciplina transitoria, che così si esprime: “L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione di rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 cod. civ.” (art. 5 L. 297/82).
La disciplina previgente richiamata non è altro che il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., così articolato con riferimento al problema in esame: “L'indennità di cui all'art. 2121 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo”.
Per i rapporti di lavoro iniziati prima del maggio 1982, pertanto, il trattamento di fine rapporto si comporrà di due parti, calcolate con criteri diversi.
Questa ricostruzione non è discussa né in dottrina, né in giurisprudenza.
La Corte di cassazione ha sempre ribadito che “la liquidazione della indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, deve avvenire con riguardo alle disposizioni legali e contrattuali in vigore in quel momento, non rilevando in senso contrario la circostanza che il rapporto permanga in vita e che l'indennità così liquidata costituisca il primo accantonamento per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo” Cass., 10 maggio 2003, n. 7165).
La dottrina e la giurisprudenza più attente hanno peraltro sottolineato la diversità dei concetti di
“somme corrisposte a titolo non occasionale” (tfr post 1982) e di “ogni compenso di carattere continuativo” (indennità di anzianità sino al maggio 82).
La diversità è in particolare approfondita da Cass., 22 agosto 2002, n. 12411.
La controversia in esame va risolta tenendo conto delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza che si è dovuta occupare della parte del trattamento concernente il periodo di lavoro precedente all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Le decisioni della Corte di cassazione che si sono occupate di controversie da decidere sulla base del criterio del "carattere continuativo" del compenso, hanno costantemente affermato che “ai fini della sussistenza del carattere della continuità è sufficiente l'accertamento di un criterio di regolarità, di frequenza o anche di mera periodicità della prestazione entro un periodo di tempo apprezzabile” (Cass. 14 giugno 1991, n. 6745;Cass., 4 aprile 1997, n. 7966;Cass., 29 gennaio 2001, n. 1211).
La Corte ha anche reiteratamente e univocamente sottolineato che non è possibile e corretto desumere dalla norma che regola tale materia requisiti ulteriori e più selettivi ed è ripetutamente intervenuta per escludere letture additive della previsione di legge.
In particolare, la Corte ha rilevato che non è richiesta dalla norma l'obbligatorietà della prestazione e del relativo compenso per previsione di legge o di contratto individuale o collettivo
(Cass. 6745 del 91, e 7966 del 1997, 1211 del 2001, citate)
Né è richiesta la sua determinatezza o determinabilità secondo parametri prefissati (Cass. 6745 del 91, e 7966 del 1997, 1211 del 2001, citate).
La nuova normativa, dettata dalla legge 297 del 1982, computa il t.f.r. assumendo come base di calcolo “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale...” (art. 2120, secondo comma, novellato). Il medesimo alinea fa salve le disposizioni collettive, in materia di trattamento di fine rapporto, che prevedano una nozione di retribuzione diversa e, quindi, anche più ristretta, rispetto a quella fissata dalla norma: è pacifico che la disposizione si riferisce alle clausole dei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 297/1982.
Ne consegue che le competenze per il lavoro straordinario e per le altre prestazioni che vanno al di là della paga base, devono essere considerate ai fini del calcolo del TFR quando siano state percepite in modo “continuativo” per il periodo precedente il maggio 1982 (indennità di anzianità regolata dall'art. 2120 vecchio testo cod. civ. ed inglobata nel calcolo in base all'art. 5 della legge del 1982) e in modo “non occasionale” per il periodo post maggio 1982, regolato dalla legge 297 del 1982.
E', quindi, evidente che, nel caso in rassegna, per il periodo dal maggio 1982 in poi occorre far riferimento al criterio della “non occasionalità” nella percezione dei compensi.
Infine, è appena il caso di rilevare che la norma in rassegna non implica la determinatezza e/o determinabilità secondo parametri prefissati della prestazione lavorativa, né che la verifica della
“continuità” (o “non occasionalità”) debba essere fatta solo ex ante, ben potendosi operare ex post;né, infine, che il lavoro straordinario non possa essere stato variabile (quanto alla sua entità), sebbene continuativo (attesa la diversità di concetto tra continuità e uniformità).
Mentre, per quanto riguarda i cd. accantonamenti per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. 297/1982, il calcolo del TFR va sviluppato anche secondo l'art. 46 CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999 Comparto sanità:
“Art. 46 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa M S, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 18/01/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal
d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4568/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. P C e dall'avv. Parte_1
V C
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'avv. F L
RESISTENTE
oggetto: accantonamento TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2022 ha adito il Tribunale di Parte_1 Foggia, esponendo: di essere dipendente dell' dal Controparte_1
9.6.1992, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, Qualifica O, livello
D5 del Comparto Sanità;che parte datoriale al mese di ottobre 2021 ha accantonato a titolo Org_1 di TFR la somma di € 36.596,74, al netto dell'anticipazione di € 18.658,39 percepita nell'anno 2009, in luogo di quella corretta pari o superiore all'importo di € 41.222,44, avendo omesso di tenere conto di tutti gli emolumenti fissi e continuativi corrisposti nel corso del rapporto di lavoro come allegati in ricorso e nei relativi conteggi.
La parte ricorrente ha quindi, chiesto la determinazione dell'importo accantonato nella misura di
€ 41.222,44 o nella diversa maggiore o minore somma eccedente quanto accantonato dall'Ospedale, con vittoria di spese con distrazione. L convenuto, costituito tempestivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, ha eccepito la genericità del ricorso e dei conteggi, la mancanza di diverse buste paga;ha contestato, altresì, la correttezza dei conteggi allegati al ricorso con l'inclusione di voci non rientranti nel calcolo del tfr. tra cui l'indennità di mensa, i compensi erogati a titolo di
“compartecipazione/incentivazione”, l'acconto percepito pari ad €18.727,00 oltre all'errore di calcolo del coefficiente di rivalutazione. Ha, inoltre, richiamato l'art. 46 del CCNL Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità, stipulato in data 7.4.1999, contenente l'elencazione tassativa delle voci da computarsi ai fini del calcolo del t.f.r.
In corso di causa è stata disposta ed espletata una c.t.u. contabile.
Quindi, la causa, trattata come in epigrafe, è stata decisa con la presente sentenza contestuale previa acquisizione di note di trattazione scritta.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti Ai fini della decisione è possibile richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc precedenti intervenuti nella Sezione di questo Ufficio, in controversie analoghe a quella oggetto di causa (v., ex plurimis, sentenza n. 5539/19, est. Dott.ssa B. Notarnicola).
E' utile richiamare i principi base che regolano la materia.
Nel 1982 è stato introdotto l'istituto del “trattamento di fine rapporto”, che ha preso il posto dell'indennità di anzianità.
La nuova normativa, dettata dalla legge 297 del 1982, computa il tfr assumendo come base di calcolo “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale…” (art. 2120, secondo comma, novellato).
Per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della legge del 1982 è stata però dettata una disciplina transitoria, che così si esprime: “L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione di rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 cod. civ.” (art. 5 L. 297/82).
La disciplina previgente richiamata non è altro che il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., così articolato con riferimento al problema in esame: “L'indennità di cui all'art. 2121 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo”.
Per i rapporti di lavoro iniziati prima del maggio 1982, pertanto, il trattamento di fine rapporto si comporrà di due parti, calcolate con criteri diversi.
Questa ricostruzione non è discussa né in dottrina, né in giurisprudenza.
La Corte di cassazione ha sempre ribadito che “la liquidazione della indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, deve avvenire con riguardo alle disposizioni legali e contrattuali in vigore in quel momento, non rilevando in senso contrario la circostanza che il rapporto permanga in vita e che l'indennità così liquidata costituisca il primo accantonamento per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo” Cass., 10 maggio 2003, n. 7165).
La dottrina e la giurisprudenza più attente hanno peraltro sottolineato la diversità dei concetti di
“somme corrisposte a titolo non occasionale” (tfr post 1982) e di “ogni compenso di carattere continuativo” (indennità di anzianità sino al maggio 82).
La diversità è in particolare approfondita da Cass., 22 agosto 2002, n. 12411.
La controversia in esame va risolta tenendo conto delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza che si è dovuta occupare della parte del trattamento concernente il periodo di lavoro precedente all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Le decisioni della Corte di cassazione che si sono occupate di controversie da decidere sulla base del criterio del "carattere continuativo" del compenso, hanno costantemente affermato che “ai fini della sussistenza del carattere della continuità è sufficiente l'accertamento di un criterio di regolarità, di frequenza o anche di mera periodicità della prestazione entro un periodo di tempo apprezzabile” (Cass. 14 giugno 1991, n. 6745;Cass., 4 aprile 1997, n. 7966;Cass., 29 gennaio 2001, n. 1211).
La Corte ha anche reiteratamente e univocamente sottolineato che non è possibile e corretto desumere dalla norma che regola tale materia requisiti ulteriori e più selettivi ed è ripetutamente intervenuta per escludere letture additive della previsione di legge.
In particolare, la Corte ha rilevato che non è richiesta dalla norma l'obbligatorietà della prestazione e del relativo compenso per previsione di legge o di contratto individuale o collettivo
(Cass. 6745 del 91, e 7966 del 1997, 1211 del 2001, citate)
Né è richiesta la sua determinatezza o determinabilità secondo parametri prefissati (Cass. 6745 del 91, e 7966 del 1997, 1211 del 2001, citate).
La nuova normativa, dettata dalla legge 297 del 1982, computa il t.f.r. assumendo come base di calcolo “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale...” (art. 2120, secondo comma, novellato). Il medesimo alinea fa salve le disposizioni collettive, in materia di trattamento di fine rapporto, che prevedano una nozione di retribuzione diversa e, quindi, anche più ristretta, rispetto a quella fissata dalla norma: è pacifico che la disposizione si riferisce alle clausole dei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 297/1982.
Ne consegue che le competenze per il lavoro straordinario e per le altre prestazioni che vanno al di là della paga base, devono essere considerate ai fini del calcolo del TFR quando siano state percepite in modo “continuativo” per il periodo precedente il maggio 1982 (indennità di anzianità regolata dall'art. 2120 vecchio testo cod. civ. ed inglobata nel calcolo in base all'art. 5 della legge del 1982) e in modo “non occasionale” per il periodo post maggio 1982, regolato dalla legge 297 del 1982.
E', quindi, evidente che, nel caso in rassegna, per il periodo dal maggio 1982 in poi occorre far riferimento al criterio della “non occasionalità” nella percezione dei compensi.
Infine, è appena il caso di rilevare che la norma in rassegna non implica la determinatezza e/o determinabilità secondo parametri prefissati della prestazione lavorativa, né che la verifica della
“continuità” (o “non occasionalità”) debba essere fatta solo ex ante, ben potendosi operare ex post;né, infine, che il lavoro straordinario non possa essere stato variabile (quanto alla sua entità), sebbene continuativo (attesa la diversità di concetto tra continuità e uniformità).
Mentre, per quanto riguarda i cd. accantonamenti per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. 297/1982, il calcolo del TFR va sviluppato anche secondo l'art. 46 CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999 Comparto sanità:
“Art. 46 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
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