Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 29

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 29
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 29
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


N. R.G. 802/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 802/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
ME UR rappresentato e difeso dall'avv. CARMEN BORGESE;

-ricorrente- nei confronti di
IN rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;

-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980), nonché domanda di accertamento dello status di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata
c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta. pagina1 di 5
1.2.- La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.

2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l'IN ad avviare la contestazione.
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la ricorrente appare
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