Trib. Napoli, sentenza 08/01/2024, n. 162
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Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD N…………………...rep. II SEZIONE CIVILE OGGETTO…………….... G.M. dott. Pasquale Ucci
…………………………. ORDINANZA ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
…………………………. 07/12/2023 NOTIF. SENTENZA
…………………………. Il Giudice NOTIF. APPELLO letti gli atti
…………………………. letta la nota disgiunta tempestivamente depositata dal difensore di parte ricorrente con le quali i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano- decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Pasquale Ucci, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 D. lgvo n. 150/2011, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12460/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE EX ARTT. 22 E SS., L689/1981 RELATIVE A SA , pendente TRA AN NO, nata a [...] il [...], C.F. [...], in proprio e nella qualità di legale rapp.te della società Supermercato Vieffe Group srl elett.te dom.ta in VIA BERLINO N. 7 80017 MELITO DI NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. FIORENTINO ANMARIA e dell'avv. NO IROLLO, che la rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
RICORRENTE E
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, C.F. C.F.94161400638 in persona del Capo dell'Ispettorato, dott. Giuseppe Cantisano, con sede in Napoli, via Amerigo Vespucci 172 rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati, come da deleghe depositate agli atti . RESISTENTE
CONCLUSIONI All'udienza del 07/12/2023 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150, depositato – in data 7.10.2019 – nel registro informatico della sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord, GA AN, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. di SUPERMERCATO EF OU srls, ha proposto impugnazione avverso l'ingiunzione di Pagamento Prot. Nr. 655/2019, emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli in data 06/09/2019 per la complessiva somma di € 6.300,00 con la quale veniva contestata la violazione dell'art. 3 comma 3 della L. 73/2002 per aver impiegato fino a 30 giorni di lavoro effettivo, due lavoratori subordinati - SI TR e NO LE -senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
Le ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione deducendo che: relativamente al lavoratore SI TR, “nelle more dell'accertamento, aveva proceduto all'invio della comunicazione UNILAV con data di assunzione 06/07/2016, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per n. 40 ore di lavoro settimanali, qualifica operaio” e, quindi, avendo provveduto in modo tempestivo alla regolarizzazione del lavoratore, la ditta, sussistendone tutti i presupposti di legge, aveva effettuato il pagamento della sanzione in forma ridotta. Relativamente al lavoratore NO LE, invece, la ricorrente contestava che questi non era mai stato alle dipendenze della società in quanto avrebbe dovuto prendere servizio il giorno 08.07.16 e si era recato in azienda esclusivamente per verificare le condizioni di lavoro in vista della futura assunzione che sarebbe dovuta avvenire il giorno successivo a quello di accesso degli Ispettori. Il MINISTERO DEL LAVORO si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 6, del DIgs.150/2011, perché iscritto a ruolo in data 29 ottobre 2019 e pertanto oltre i 30 giorni dalla notifica del provvedimento opposto notificato in data 10 settembre 2019.
Nel merito, invece, il resistente evidenziava che il pagamento in misura minima della sanzione irrogata è subordinato al regolare adempimento della procedura di diffida mediante la dimostrazione, da parte del datore di lavoro dei seguenti adempimenti :
la regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in "nero" secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi;
la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma;
il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno "tre mesi" e cioè