Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1226
TRIB Milano
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 25223/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10.07.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
16.01.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025 promossa da
Parte_1
Nata a MILANO (MI) il 25.09.1977
Residente in VIA CASSIOPEA,2 CASSINA DE' PECCHI (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. IVANA DI GREGORIO come da procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a WALTHAM (USA) il 19.05.1975
Residente in VIA CASSIOPEA,2 CASSINA DE' PECCHI (MI) ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. CHANTAL COPPO come da procura in atti
Resistente
pagina 1 di 12
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
4) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra IA ed il padre;
5) Assegnare la casa coniugale sita in Cassina De Pecchi, Via Cassiopea n. 2, alla Signora Parte_1
con tutti gli arredi in essa presenti, disponendo il versamento da parte del signor delle
[...] CP_1
spese straordinarie relative al predetto immobile, in comproprietà con la signora nella misura Pt_1 del 50%, dando atto che il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere pagato nella misura del 50% ciascuno;
6) disporre a carico del padre, signor , quale concorso al mantenimento dei figli , CP_1 Per_3
e il versamento, a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, per dodici mensilità, della somma di Euro 1.000,00 (Euro millecinquecento/00), importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Disporre che l'assegno unico di legge sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 %, come per legge;
Conclusioni precisate di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
pagina 2 di 12 1)Pronunciare la separazione dei coniugi, rigettando la domanda di addebito a carico della resistente ex adverso formulata;
2) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
4) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra IA ed il padre;
5)Assegnare la casa coniugale con quanto l'arreda alla ricorrente;
6) Disporre assegno di mantenimento dei minori a carico del padre per la somma mensile di euro
900,00, oltre il 50% del mutuo gravante sull'abitazione, oltre il 50% delle spese extra di cui al
Protocollo del Tribunale di Milano, con fruizione dell'au al 50% “.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BU (MI) Parte_1 Controparte_1
in data 18.07.2009 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo Anno 2009, N.
7, P. 2, Serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_3 Per_1
(nato il [...]). Per_2
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitandola al marito. Ha domandato, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso la madre, con regolamentazione della frequentazione padre-figli come indicato in atti. Ha domandato, altresì, di disporre l'assegnazione a sé della casa familiare sita a Cassina De' Pecchi, Via Cassiopea 2, in comproprietà, nonché di porre l'obbligo a carico del padre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori, l'importo di Euro 1.500,00 (500,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il pagina 3 di 12
giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 75 % delle spese straordinarie mediche, sportive, ricreative preventivamente concordate in conformità all'accordo stragiudiziale stipulato in data
25.05.2023 e del 50 % del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, con attribuzione a sé dell'AU nella misura del 100 %.
Con memoria difensiva ritualmente depositata ha aderito alla pronuncia sullo status Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di addebito. In punto di responsabilità genitoriale, ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri padre-figli come indicato in atti;
ha chiesto di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Milano e del 50 % del mutuo gravante sulla casa coniugale, con attribuzione a Parte_1 dell'AU nella misura del 100 %.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 16.01.2025, il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente.
La ricorrente ha dichiarato: “Mi riporto integralmente al ricorso introduttivo del giudizio ed alla memoria n, 2. non vede il padre da agosto perché ha assistito a tutte le nostre litigate e a tutti Per_3
gli insulti e scenate del padre sia in casa che in strada. A dicembre ho saputo che ha visto i Per_3
messaggi che il padre scambiava messaggi con la donna con cui aveva una relazione;
ha anche trovato della droga nello zaino del padre. Il padre ha sempre avuto modi sbagliati nell'approccio a Per_3
acuendo la tensione. non vuole vedere nemmeno i nonni che hanno sempre difeso il padre Per_3
nonostante tutte le cose di cui lei era a conoscenza. Credo che si sia sentita presa in gir e ha perso la fiducia. e stanno con il padre a we alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica Per_1 Per_2
sera alle 21 e poi un pomeriggio alla settimana fino a dopo cena. Sarei disposta a chiudere con affido condiviso, regolamentazione della frequentazione paterna come in atti;
sarei disponibile anche ad ampliare la frequentazione con l'introduzione del pernottamento infrasettimanale;
mutuo al 50%; contributo paterno al mantenimento dei figli in Euro 1000,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
a.u. al 50%”.
Il resistente ha dichiarato: “mi riporto agli atti. Confermo di vedere e nei tempi Per_1 Per_2
indicati dalla ricorrente;
vorrei vederli di più durante la settimana con pernottamento il mercoledì ed ampliamento del we fino al lunedì mattina. ha un carattere molto particolare;
è stata molto al Per_3 centro dell'attenzione; fino a questa estate andavamo abbastanza d'accordo; poi durante le vacanze ha iniziato a comportarsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10.07.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
16.01.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025 promossa da
Parte_1
Nata a MILANO (MI) il 25.09.1977
Residente in VIA CASSIOPEA,2 CASSINA DE' PECCHI (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. IVANA DI GREGORIO come da procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a WALTHAM (USA) il 19.05.1975
Residente in VIA CASSIOPEA,2 CASSINA DE' PECCHI (MI) ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. CHANTAL COPPO come da procura in atti
Resistente
pagina 1 di 12
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
4) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra IA ed il padre;
5) Assegnare la casa coniugale sita in Cassina De Pecchi, Via Cassiopea n. 2, alla Signora Parte_1
con tutti gli arredi in essa presenti, disponendo il versamento da parte del signor delle
[...] CP_1
spese straordinarie relative al predetto immobile, in comproprietà con la signora nella misura Pt_1 del 50%, dando atto che il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere pagato nella misura del 50% ciascuno;
6) disporre a carico del padre, signor , quale concorso al mantenimento dei figli , CP_1 Per_3
e il versamento, a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, per dodici mensilità, della somma di Euro 1.000,00 (Euro millecinquecento/00), importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Disporre che l'assegno unico di legge sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 %, come per legge;
Conclusioni precisate di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
pagina 2 di 12 1)Pronunciare la separazione dei coniugi, rigettando la domanda di addebito a carico della resistente ex adverso formulata;
2) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
4) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra IA ed il padre;
5)Assegnare la casa coniugale con quanto l'arreda alla ricorrente;
6) Disporre assegno di mantenimento dei minori a carico del padre per la somma mensile di euro
900,00, oltre il 50% del mutuo gravante sull'abitazione, oltre il 50% delle spese extra di cui al
Protocollo del Tribunale di Milano, con fruizione dell'au al 50% “.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BU (MI) Parte_1 Controparte_1
in data 18.07.2009 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo Anno 2009, N.
7, P. 2, Serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_3 Per_1
(nato il [...]). Per_2
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitandola al marito. Ha domandato, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso la madre, con regolamentazione della frequentazione padre-figli come indicato in atti. Ha domandato, altresì, di disporre l'assegnazione a sé della casa familiare sita a Cassina De' Pecchi, Via Cassiopea 2, in comproprietà, nonché di porre l'obbligo a carico del padre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori, l'importo di Euro 1.500,00 (500,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il pagina 3 di 12
giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 75 % delle spese straordinarie mediche, sportive, ricreative preventivamente concordate in conformità all'accordo stragiudiziale stipulato in data
25.05.2023 e del 50 % del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, con attribuzione a sé dell'AU nella misura del 100 %.
Con memoria difensiva ritualmente depositata ha aderito alla pronuncia sullo status Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di addebito. In punto di responsabilità genitoriale, ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri padre-figli come indicato in atti;
ha chiesto di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Milano e del 50 % del mutuo gravante sulla casa coniugale, con attribuzione a Parte_1 dell'AU nella misura del 100 %.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 16.01.2025, il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente.
La ricorrente ha dichiarato: “Mi riporto integralmente al ricorso introduttivo del giudizio ed alla memoria n, 2. non vede il padre da agosto perché ha assistito a tutte le nostre litigate e a tutti Per_3
gli insulti e scenate del padre sia in casa che in strada. A dicembre ho saputo che ha visto i Per_3
messaggi che il padre scambiava messaggi con la donna con cui aveva una relazione;
ha anche trovato della droga nello zaino del padre. Il padre ha sempre avuto modi sbagliati nell'approccio a Per_3
acuendo la tensione. non vuole vedere nemmeno i nonni che hanno sempre difeso il padre Per_3
nonostante tutte le cose di cui lei era a conoscenza. Credo che si sia sentita presa in gir e ha perso la fiducia. e stanno con il padre a we alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica Per_1 Per_2
sera alle 21 e poi un pomeriggio alla settimana fino a dopo cena. Sarei disposta a chiudere con affido condiviso, regolamentazione della frequentazione paterna come in atti;
sarei disponibile anche ad ampliare la frequentazione con l'introduzione del pernottamento infrasettimanale;
mutuo al 50%; contributo paterno al mantenimento dei figli in Euro 1000,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
a.u. al 50%”.
Il resistente ha dichiarato: “mi riporto agli atti. Confermo di vedere e nei tempi Per_1 Per_2
indicati dalla ricorrente;
vorrei vederli di più durante la settimana con pernottamento il mercoledì ed ampliamento del we fino al lunedì mattina. ha un carattere molto particolare;
è stata molto al Per_3 centro dell'attenzione; fino a questa estate andavamo abbastanza d'accordo; poi durante le vacanze ha iniziato a comportarsi
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