Trib. Salerno, sentenza 31/05/2024, n. 2893
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. G J Presidente
dott. A F Giudice relatore
dott.ssa F I Giudice
all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 3 aprile 2024 svolta ex art.
127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 4420 del 2023, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla
[...]
di Salerno, promosso, Organizzazione_1
[...]
nato in Bangladesh il 1 aprile 1998, CF. e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Raffaella
Iacovazzo, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla Via Luigi Cacciatore, n. 55, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
1
, in persona del Questore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, è appena il caso di precisare che, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197 che ha disposto, con l'art. 35, comma 1, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per quanto attiene il giudizio che ci occupa, tale novum normativo ha interessato il rito applicabile alle controversie oggetto dell'art. 19 ter cit., individuato nel rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. La causa deve, poi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Tanto premesso ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento, si può procedere all'esposizione delle ulteriori notazioni preliminari.
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2023, il ricorrente sperimentava - rispettando il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (vedasi il comma quarto dell'art.
19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011) - opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza del rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di
Salerno il 20 aprile 2023 e notificato il 9 maggio 2023, a seguito del parere sfavorevole della di Salerno Organizzazione_1
rilasciato il 3 novembre 2022. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego emesso dal Questore e la concessione di un titolo di soggiorno provvisorio.
Il giudice designato per l'istruttoria del procedimento fissava, ai soli fini della delibazione dell'incidente cautelare, l'udienza del 12 luglio 2023 dove riservava la decisione della pretesa cautelare al collegio. Il procedimento in parola si concludeva con l'accoglimento della pretesa cautelare sperimentata dal ricorrente - posta la rilevata sussistenza dei requisiti del fumus boni juris
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e del periculum in mora - e, per l'effetto, era dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego della protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di Salerno. Quanto alla domanda cautelare tesa all'ottenimento di un titolo di soggiorno provvisorio, la stessa era invece dichiarata inammissibile, in quanto l'unica pretesa cautelare esperibile nell'ambito delle controversie introdotte ai sensi dell'art. 19 ter d.lgs. n. 150 del 2011, id est l'impugnazione del provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dal Questore, è quella volta alla sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
Ora, in relazione al giudizio di merito, in ossequio agli artt. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies e ss. c.p.c., il giudice designato per l'istruttoria fissava, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 6 dicembre 2023 – da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando al resistente termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione e onerando il ricorrente alla notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza indicata. Perfezionato il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato CP_1
(ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933), quest'ultima, in data 10 luglio 2023, si costituiva nel procedimento principale, nonché con riferimento al giudizio cautelare, instando per il rigetto del ricorso, unitamente alla pretesa incidentale. Il giudice designato, quindi, rinviava all'udienza del 3 aprile 2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c.-, assegnando alle parti, secondo quanto disposto ex art. 281 terdecies c.p.c., termine ex art. 275 bis c.p.c. al fine di permettere la precisazione delle conclusioni. All'esito del deposito, si svolgeva la camera di consiglio.
2. Il quadro normativo di riferimento
Giova svolgere alcune brevi notazioni di carattere preliminare sul procedimento de quo agitur.
Come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 ha riformato la disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale che era stata introdotta dal decreto legge n. 113 del 2018, prevedendo, espressamente due procedimenti alternativi per il suo rilascio da parte del Questore. Da un lato, il primo procedimento prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Org_1
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione
[...] speciale;dall'altro lato, il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al
Questore, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale. Organizzazione_1
Più nel dettaglio, la norma consente al Questore, adito per ottenere un permesso di soggiorno, di
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rilasciare, previo parere della per il riconoscimento della protezione Organizzazione_1
internazionale, un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ora, nella vicenda che ci impegna risulta che il richiedente ha percorso la seconda delle vie evocate
e che il Questore, atteso il parere sfavorevole della Commissione, non ha riconosciuto la protezione speciale.
A questo punto, preme osservare che la legge 5 maggio 2023, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale, alla pag.
7), avente per oggetto la conversione con modificazioni del decreto legge 10 marzo 2023, n.20 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 10 marzo 2023), recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, oltre ad avere confermato l'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1 terzo
e quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero, ha altresì eliminato il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 cit., abrogando così la norma che consente di ottenere dal Questore, a fronte della richiesta di permesso di soggiorno, una volta accertati i requisiti costitutivi della fattispecie, la cd. protezione speciale.
Ora, la previsione in oggetto (art. 7) specifica, però, al successivo comma secondo, l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, disciplina da richiamarsi, dunque, con riferimento sia comma 1.1 terzo e quarto periodo sia al comma 1.2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il novum normativo, dunque, sotto entrambi gli angoli visuali, risulta inapplicabile alla controversia che ci impegna, potendo delibarsi l'istanza presentata ai sensi del secondo periodo del comma 1.2. dell'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 al fine di verificare la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelabile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., seconda parte, d.lgs. 286 cit.
Sotto tale ultimo profilo, poi, si ritiene necessario precisare che il decreto legge n. 130 del 2020
(convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), entrato in vigore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è attualmente applicabile ratione temporis al caso che ci impegna ed infatti, all'articolo 15, comma 1, prevede, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
e) si applicano anche ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.
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Ora, il “novum” normativo apportato dal decreto legge n. 130 del 2020 – rispetto al decreto legge n.
113 del 2018, non ha toccato il testo dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e non ha reintrodotto direttamente il permesso per motivi umanitari. La dicitura «protezione speciale» è stata mantenuta, anche se sono state allargate le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed è stata espressamente consentita la sua conversione in permesso di lavoro.
In particolare, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha parzialmente ripristinato la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (cd. testo unico dell'immigrazione) con una dizione che riprende il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, anche se non il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario (in particolare, la norma ha aggiunto nuovamente una parte che il precedente decreto legge n. 113 del
2018 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), ed è intervenuto sull'art. 19 t.u. imm. - cui fa rinvio l'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, modificato dal decreto sicurezza -, allargando le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo, a tal fine, che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ulteriori modifiche sono state poi apportate in sede di conversione. Ed invero, l'art. 1 della legge n.
173 del 18 dicembre 2020 ha modificato l'art. 19 del t.u. imm., in due direzioni, prevedendo, da un lato, che il divieto di respingimento operi anche qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, e introducendo, dall'altro lato, una clausola che Org consente l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente , quando questo sia necessario “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute”, ancorché “nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
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È evidente, quindi, che il decreto in parola ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo, in particolare, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Orbene - ciò posto in relazione alla normativa applicabile ratione temporis per quanto attiene al diritto sostanziale -, sul piano della tutela giurisdizionale avverso il predetto decreto viene certamente in rilievo la disposizione normativa di cui all'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, che reca la rubrica “Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”.
In tema, mette conto osservare che, tra le innumerevoli ed eterogenee novità introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
[...]
e l'organizzazione e il funzionamento dell' nazionale per l'amministrazione e la CP_1 CP_2
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", talune riguardano la modifica ovvero la previsione di norme processuali civili.
Al riguardo, di particolare rilievo appare il comma quinto dell'art. 1, il quale è intervenuto sul d.lgs.
n. 150 del 2011, inserendo il nuovo art. 19 ter.
È appena il caso di rammentare, poi, che tale disposizione ha subito ulteriori modifiche per effetto dell'art. 15, comma terzo, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 – che ha stabilito che le controversie oggetto dell'art. 19 ter cit. son regolate, ripetasi, dal rito semplificato di cognizione che si definisce con sentenza.
Ai sensi dell'art. 19 ter cit., quindi, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, “le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile
2017, n. 46” e, dunque, “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d) e le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 -bis ,
19, comma 2, lettere d) e d -bis ), 20 -bis , 22, comma 12 -quater , del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286” (lett. d – bis).
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Ora, poiché l'art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 prevede che “le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, è evidente che l'art. 19 ter cit., nell'includere nel proprio ambito oggettuale “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d), rappresenta giocoforza il rimedio impugnatorio avverso
i provvedimenti del Questore resi su parere della Commissione. Diversamente opinando, del resto, la norma, con riferimento all'ipotesi enucleata dalla lett. d), vedrebbe fortemente compromessa la propria portata applicativa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. G J Presidente
dott. A F Giudice relatore
dott.ssa F I Giudice
all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 3 aprile 2024 svolta ex art.
127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 4420 del 2023, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla
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di Salerno, promosso, Organizzazione_1
[...]
nato in Bangladesh il 1 aprile 1998, CF. e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Raffaella
Iacovazzo, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla Via Luigi Cacciatore, n. 55, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
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, in persona del Questore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, è appena il caso di precisare che, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197 che ha disposto, con l'art. 35, comma 1, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per quanto attiene il giudizio che ci occupa, tale novum normativo ha interessato il rito applicabile alle controversie oggetto dell'art. 19 ter cit., individuato nel rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. La causa deve, poi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Tanto premesso ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento, si può procedere all'esposizione delle ulteriori notazioni preliminari.
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2023, il ricorrente sperimentava - rispettando il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (vedasi il comma quarto dell'art.
19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011) - opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza del rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di
Salerno il 20 aprile 2023 e notificato il 9 maggio 2023, a seguito del parere sfavorevole della di Salerno Organizzazione_1
rilasciato il 3 novembre 2022. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego emesso dal Questore e la concessione di un titolo di soggiorno provvisorio.
Il giudice designato per l'istruttoria del procedimento fissava, ai soli fini della delibazione dell'incidente cautelare, l'udienza del 12 luglio 2023 dove riservava la decisione della pretesa cautelare al collegio. Il procedimento in parola si concludeva con l'accoglimento della pretesa cautelare sperimentata dal ricorrente - posta la rilevata sussistenza dei requisiti del fumus boni juris
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e del periculum in mora - e, per l'effetto, era dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego della protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di Salerno. Quanto alla domanda cautelare tesa all'ottenimento di un titolo di soggiorno provvisorio, la stessa era invece dichiarata inammissibile, in quanto l'unica pretesa cautelare esperibile nell'ambito delle controversie introdotte ai sensi dell'art. 19 ter d.lgs. n. 150 del 2011, id est l'impugnazione del provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dal Questore, è quella volta alla sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
Ora, in relazione al giudizio di merito, in ossequio agli artt. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies e ss. c.p.c., il giudice designato per l'istruttoria fissava, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 6 dicembre 2023 – da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando al resistente termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione e onerando il ricorrente alla notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza indicata. Perfezionato il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato CP_1
(ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933), quest'ultima, in data 10 luglio 2023, si costituiva nel procedimento principale, nonché con riferimento al giudizio cautelare, instando per il rigetto del ricorso, unitamente alla pretesa incidentale. Il giudice designato, quindi, rinviava all'udienza del 3 aprile 2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c.-, assegnando alle parti, secondo quanto disposto ex art. 281 terdecies c.p.c., termine ex art. 275 bis c.p.c. al fine di permettere la precisazione delle conclusioni. All'esito del deposito, si svolgeva la camera di consiglio.
2. Il quadro normativo di riferimento
Giova svolgere alcune brevi notazioni di carattere preliminare sul procedimento de quo agitur.
Come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 ha riformato la disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale che era stata introdotta dal decreto legge n. 113 del 2018, prevedendo, espressamente due procedimenti alternativi per il suo rilascio da parte del Questore. Da un lato, il primo procedimento prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Org_1
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione
[...] speciale;dall'altro lato, il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al
Questore, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale. Organizzazione_1
Più nel dettaglio, la norma consente al Questore, adito per ottenere un permesso di soggiorno, di
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rilasciare, previo parere della per il riconoscimento della protezione Organizzazione_1
internazionale, un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ora, nella vicenda che ci impegna risulta che il richiedente ha percorso la seconda delle vie evocate
e che il Questore, atteso il parere sfavorevole della Commissione, non ha riconosciuto la protezione speciale.
A questo punto, preme osservare che la legge 5 maggio 2023, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale, alla pag.
7), avente per oggetto la conversione con modificazioni del decreto legge 10 marzo 2023, n.20 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 10 marzo 2023), recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, oltre ad avere confermato l'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1 terzo
e quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero, ha altresì eliminato il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 cit., abrogando così la norma che consente di ottenere dal Questore, a fronte della richiesta di permesso di soggiorno, una volta accertati i requisiti costitutivi della fattispecie, la cd. protezione speciale.
Ora, la previsione in oggetto (art. 7) specifica, però, al successivo comma secondo, l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, disciplina da richiamarsi, dunque, con riferimento sia comma 1.1 terzo e quarto periodo sia al comma 1.2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il novum normativo, dunque, sotto entrambi gli angoli visuali, risulta inapplicabile alla controversia che ci impegna, potendo delibarsi l'istanza presentata ai sensi del secondo periodo del comma 1.2. dell'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 al fine di verificare la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelabile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., seconda parte, d.lgs. 286 cit.
Sotto tale ultimo profilo, poi, si ritiene necessario precisare che il decreto legge n. 130 del 2020
(convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), entrato in vigore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è attualmente applicabile ratione temporis al caso che ci impegna ed infatti, all'articolo 15, comma 1, prevede, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
e) si applicano anche ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.
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Ora, il “novum” normativo apportato dal decreto legge n. 130 del 2020 – rispetto al decreto legge n.
113 del 2018, non ha toccato il testo dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e non ha reintrodotto direttamente il permesso per motivi umanitari. La dicitura «protezione speciale» è stata mantenuta, anche se sono state allargate le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed è stata espressamente consentita la sua conversione in permesso di lavoro.
In particolare, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha parzialmente ripristinato la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (cd. testo unico dell'immigrazione) con una dizione che riprende il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, anche se non il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario (in particolare, la norma ha aggiunto nuovamente una parte che il precedente decreto legge n. 113 del
2018 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), ed è intervenuto sull'art. 19 t.u. imm. - cui fa rinvio l'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, modificato dal decreto sicurezza -, allargando le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo, a tal fine, che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ulteriori modifiche sono state poi apportate in sede di conversione. Ed invero, l'art. 1 della legge n.
173 del 18 dicembre 2020 ha modificato l'art. 19 del t.u. imm., in due direzioni, prevedendo, da un lato, che il divieto di respingimento operi anche qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, e introducendo, dall'altro lato, una clausola che Org consente l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente , quando questo sia necessario “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute”, ancorché “nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
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È evidente, quindi, che il decreto in parola ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo, in particolare, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Orbene - ciò posto in relazione alla normativa applicabile ratione temporis per quanto attiene al diritto sostanziale -, sul piano della tutela giurisdizionale avverso il predetto decreto viene certamente in rilievo la disposizione normativa di cui all'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, che reca la rubrica “Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”.
In tema, mette conto osservare che, tra le innumerevoli ed eterogenee novità introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
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e l'organizzazione e il funzionamento dell' nazionale per l'amministrazione e la CP_1 CP_2
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", talune riguardano la modifica ovvero la previsione di norme processuali civili.
Al riguardo, di particolare rilievo appare il comma quinto dell'art. 1, il quale è intervenuto sul d.lgs.
n. 150 del 2011, inserendo il nuovo art. 19 ter.
È appena il caso di rammentare, poi, che tale disposizione ha subito ulteriori modifiche per effetto dell'art. 15, comma terzo, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 – che ha stabilito che le controversie oggetto dell'art. 19 ter cit. son regolate, ripetasi, dal rito semplificato di cognizione che si definisce con sentenza.
Ai sensi dell'art. 19 ter cit., quindi, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, “le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile
2017, n. 46” e, dunque, “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d) e le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 -bis ,
19, comma 2, lettere d) e d -bis ), 20 -bis , 22, comma 12 -quater , del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286” (lett. d – bis).
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Ora, poiché l'art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 prevede che “le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, è evidente che l'art. 19 ter cit., nell'includere nel proprio ambito oggettuale “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d), rappresenta giocoforza il rimedio impugnatorio avverso
i provvedimenti del Questore resi su parere della Commissione. Diversamente opinando, del resto, la norma, con riferimento all'ipotesi enucleata dalla lett. d), vedrebbe fortemente compromessa la propria portata applicativa.
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