Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2024, n. 4069
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Testo completo
R.G. n. 5503/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5503/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti BORGIA EMILIA e VETRELLA MARIA GIUSI Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv.to SALZILLO MATRONA presso cui elettivamente CP_1
domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 19.06.2024.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2016 parte ricorrente premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07.07.2002 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli il 16.03.2003) ed (il 30.08.2008), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Per_1 Pt_1
Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale continuava a mostrarsi disinteressato ai bisogni della propria famiglia
e, nel febbraio del 2016, a seguito dell'ennesimo litigio, si era allontanato dalla casa coniugala per non farvi più ritorno.
La ricorrente chiedeva pertanto di autorizzare i coniugi a vivere separati e ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto;
l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale in quanto genitore collocatario;
l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento la somma complessiva di € 700,00, di cui €
500,00 in favore dei due minori ( € 250,00 per ciascuno) ed € 200,00 i favore della ricorrente, o in una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ( e comunque non inferiore ad € 600,00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo vaglia postale oltre il 50% delle spese straordinarie ;
disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i due minori per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le eSIenze di studio dei minori medesimi;
disporre che il padre potrà tenere con sé i due minori, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 19.00 delle domenica;
disporre che ciascuno dei coniugi comunichi all'altro, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II c.c.;
autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto;
trasmettere
l'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di S. Maria C.V. (CE) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 296 DEL 03.11.2000.
Si costituiva il 26.09.2016 parte resistente, che non si opponeva alla richiesta di separazione personale dei coniugi ,ma contestava quanto dedotto dalla ricorrente asserendo che il suo allontanamento dalla casa coniugale era avvenuto pacificamente e concordemente tra i coniugi e che lo stesso interveniva tutte le volte in cui veniva chiamato dalla SI.ra per affrontare le Pt_1
situazioni di conflittualità con il primo figlio. Chiedeva, altresì, che fosse disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con domicilio presso la madre, la disciplina del diritto di visita con il padre;
l'assegnazione dell'immobile di proprietà di entrambi, adibito a casa coniugale, alla SI.ra in quanto collocataria dei figli minori e che fosse posto a suo carico, a titolo Parte_1
di mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 200,00, da corrispondere mediante versamenti di Euro 50,00 a settimana sulla carta Postepay intestata alla SI.ra . Parte_1
All'udienza presidenziale del 26.09.2016 il Presidente, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
assegnava la casa familiare a ;
affidava i figli minori ad
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5503/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti BORGIA EMILIA e VETRELLA MARIA GIUSI Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv.to SALZILLO MATRONA presso cui elettivamente CP_1
domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 19.06.2024.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2016 parte ricorrente premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07.07.2002 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli il 16.03.2003) ed (il 30.08.2008), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Per_1 Pt_1
Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale continuava a mostrarsi disinteressato ai bisogni della propria famiglia
e, nel febbraio del 2016, a seguito dell'ennesimo litigio, si era allontanato dalla casa coniugala per non farvi più ritorno.
La ricorrente chiedeva pertanto di autorizzare i coniugi a vivere separati e ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto;
l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale in quanto genitore collocatario;
l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento la somma complessiva di € 700,00, di cui €
500,00 in favore dei due minori ( € 250,00 per ciascuno) ed € 200,00 i favore della ricorrente, o in una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ( e comunque non inferiore ad € 600,00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo vaglia postale oltre il 50% delle spese straordinarie ;
disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i due minori per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le eSIenze di studio dei minori medesimi;
disporre che il padre potrà tenere con sé i due minori, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 19.00 delle domenica;
disporre che ciascuno dei coniugi comunichi all'altro, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II c.c.;
autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto;
trasmettere
l'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di S. Maria C.V. (CE) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 296 DEL 03.11.2000.
Si costituiva il 26.09.2016 parte resistente, che non si opponeva alla richiesta di separazione personale dei coniugi ,ma contestava quanto dedotto dalla ricorrente asserendo che il suo allontanamento dalla casa coniugale era avvenuto pacificamente e concordemente tra i coniugi e che lo stesso interveniva tutte le volte in cui veniva chiamato dalla SI.ra per affrontare le Pt_1
situazioni di conflittualità con il primo figlio. Chiedeva, altresì, che fosse disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con domicilio presso la madre, la disciplina del diritto di visita con il padre;
l'assegnazione dell'immobile di proprietà di entrambi, adibito a casa coniugale, alla SI.ra in quanto collocataria dei figli minori e che fosse posto a suo carico, a titolo Parte_1
di mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 200,00, da corrispondere mediante versamenti di Euro 50,00 a settimana sulla carta Postepay intestata alla SI.ra . Parte_1
All'udienza presidenziale del 26.09.2016 il Presidente, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
assegnava la casa familiare a ;
affidava i figli minori ad
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