Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/06/2024, n. 990
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Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2492 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi;
TRA
GO IA (C.F. [...]) nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali Trav. V n.33, presso lo studio dell'Avv. Rosario Errante che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-attore
CONTRO
OB EP (C.F.[...]) nato a [...] il [...],
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Nino Bixio presso lo studio dell'Avv.
Francesco Giuffrè che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- convenuto-
OGGETTO: risarcimento danno da reato.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GO AZ conveniva in giudizio ER EP al fine di ottenere -ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.- il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico e morale)
1
patiti in conseguenza della ritardata guarigione della ferita in conseguenza dell'operato negligente del sanitario convenuto.
Più precisamente, parte attrice deduceva:
- che, in data 15.02.2007, dopo essersi ferita il quarto e quinto dito della mano sinistra a seguito di un incidente domestico causato dalla rottura di un contenitore di vetro, si recava al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria;
- che nell'immediatezza veniva medicata dal sanitario di turno, Dott. ER
EP - odierno convenuto- il quale provvedeva ad apporre alcuni punti di sutura;
- che, in data 10.04.2007, a seguito delle complicazioni causate dalla ferita non rimarginata, si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso di Reggio Calabria, ove, all'esito di consulenza chirurgica e radiologica, le veniva riscontrata la presenza di alcuni frammenti di vetro all'interno della ferita che venivano asportati il 17.04.2007, a seguito ad intervento chirurgico eseguito presso la Casa di Cura ''Caminiti'';
- che in data 04.05.2007, presso l'ambulatorio della predetta clinica, venivano rimossi i punti di sutura apposti a seguito dell'incisione chirurgica;
- che, pertanto, per tali fatti, in data 12.04.2007, sporgeva denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del Dott.
ER EP affinché venisse riconosciuta la responsabilità penale in capo all'odierno convenuto per le lesioni procurate alla GO in conseguenza delle condotte negligenti poste in essere nel medicare la ferita;
- che, incardinato il giudizio penale, in fase di indagini preliminari, il Pubblico
Ministero incaricava il Dott. Antonio Milardi di sottoporre a visita medico- legale la
GO, eseguita in data 13.06.2008 all'esito della quale depositava perizia medico – legale;
- che nella relazione peritale veniva evidenziato che la GO “ha ricevuto dal sanitario in servizio presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, una prestazione sanitaria non idonea”, e precisato, altresì, che: “il sanitario, nell'esecuzione della prestazione tecnica del 15.02.2007,non ha mostrato la dovuta attenzione ed accuratezza finalizzata alla cura della lesione presentata dalla GO e non ha disposto gli accertamenti risultati successivamente dirimenti ai fini per una diagnosi corretta per come ancora il consulente del PM ha rilevato”;
2
- che, pertanto, a conclusione delle indagini preliminari, il P.M. disponeva il rinvio
a giudizio del sanitario ER EP e, conseguentemente, l'odierna attrice si costituiva parte civile nel procedimento incardinato presso il Tribunale di Reggio Calabria
R.G.N.R. 2948/2008, R.G.T. 765/10;
- che il predetto procedimento veniva definito con sentenza n.96/15 con cui veniva dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 531 c.p.c., di non doversi procedere nei confronti di ER EP per intervenuta prescrizione del reato;
- che, nella medesima decisione, pur rilevando l'intervenuta prescrizione del reato commesso, veniva, tuttavia, statuito che “la declaratoria di estinzione del reato [..]deve prevalere sulla pronuncia del merito dal momento che non emerge dall'istruttoria svolta nel corso del dibattimento l'evidenza di una situazione che consentirebbe la piena assoluzione nel merito dell'imputato”;
- che pertanto, in data 22.01.2016, la GO inoltrava all'odierno convenuto istanza di mediazione obbligatoria, rimasta priva di riscontro.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni :1) accertare e dichiarare, in via principale, la responsabilità del
Dott. ER EP, ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. per la causazione del danno patito dalla attrice e derivante dalla accertata violazione ex art 590 c.p.;
2) per l'effetto riconoscere in favore della GO un risarcimento per il danno patito pari ad € 6.000,00 sia per danno fisico che per quantificazione in via equitativa del danno morale derivante dal reato;
3) condannare per l'effetto il Dott. ER EP al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c..”
Con comparsa del 3.11.2016, si costituiva l'odierno convenuto il quale contestava la domanda attorea deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Bianchi –
Melacrino – Morelli di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Con decreto del 15.11.2016, il G.I. rigettava la chiamata in causa di terzo non rilevando ragioni di connessione con la domanda principale trattandosi, nella specie, di un'azione di risarcimento per danni da reato e non avendo parte attrice né il convenuto avanzato alcuna domanda nei confronti della struttura ospedaliera.
3
Avverso il predetto provvedimento, il ER depositava istanza di revoca reiterando la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo che veniva conseguentemente rigettata con decreto del 21.02.2017.
Successivamente la causa veniva rimessa innanzi al Presidente della Sezione, ex art. 274 c.p.c., – giusta delega del Presidente del Tribunale del 12.07.2017- per le valutazioni di competenza in ordine alla richiesta formulata dalle parti in causa di riunione del presente procedimento con il giudizio incardinato al R.G.N.R. 1349/2017 promosso dall'odierno convenuto nei confronti del Grande Ospedale Metropolitano al fine di dichiarare l'azienda ospedaliera solidalmente responsabile in ordine ad un'eventuale condanna disposta nei suoi confronti nell'alveo del presente giudizio.
Disposta la comparizione delle parti, con provvedimento del 10.10.2017 il precedente G.I. rigettava la richiesta di riunione dei procedimenti non sussistendo ragioni di connessione e richiamando le medesime motivazioni sottese al rigetto della richiesta di autorizzazione di chiamata in causa dell'azienda ospedaliera.
Concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c., e formulate le richieste istruttorie, il G.I. disponeva la CTU medico- legale chiesta da parte attrice.
Espletato l'accertamento peritale ammesso, seguivano una serie di differimenti dovuti anche al cambio del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 18.12.2023 tenutasi in modalità cartolare mediante lo scambio di note di trattazione scritta - ex artt. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e 16 D.L. n. 228/2021 - precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con ordinanza del 20.1.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea ha per oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta negligente posta in essere dal convenuto ER EP, medico del Pronto Soccorso dell'ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli.
In particolare, la GO lamenta che il predetto sanitario nel medicare e suturare la ferita da taglio dalla stessa riportata (in seguito ad un incidente domestico causato dalla rottura di un recipiente di vetro) trascurava di attuare un'attenta detersione, ometteva gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari (radiografia) e non si avvedeva della presenza di frammenti di vetro residui allungando, così, i tempi di guarigione e costringendo
4
l'attrice a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rimozione dei predetti corpi estranei.
A sostegno della propria pretesa risarcitoria, la GO deduce che, per i medesimi fatti, veniva incardinato, a carico del ER, un procedimento penale per il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p.c. (2948/08 R.G.N.R.) conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
In particolare, la GO evidenzia che con tale decisione il giudice penale, nonostante la pronuncia resa ai sensi dell'art. 531 c.p.p., ha rilevato la prevalenza della declaratoria di estinzione sulla pronuncia assolutoria nel merito non essendo emerso dall'istruttoria svolta nel corso del dibattimento la prova che consentirebbe la piena assoluzione dell'imputato ER, traendo, erroneamente, da tale assunto l'avvenuto accertamento della responsabilità dell'odierno convenuto per la condotta illecita allo stesso addebitata.
Orbene, occorre rammentare che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato, diversamente da quella di assoluzione o di condanna, è priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità civile, ben potendo, comunque, il giudice civile trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (cfr. Cass. civ. n. 20724/2013;
Cass. civ. n. 2168/2013;
Cass. civ. n. 10055/2010;
N. 2409/2005).
Da ciò discende che la statuizione resa nella sentenza penale n. n. 96/2015 in ordine alla prevalenza della declaratoria della prescrizione del reato rispetto alla pronuncia di assoluzione del ER,
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2492 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi;
TRA
GO IA (C.F. [...]) nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali Trav. V n.33, presso lo studio dell'Avv. Rosario Errante che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-attore
CONTRO
OB EP (C.F.[...]) nato a [...] il [...],
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Nino Bixio presso lo studio dell'Avv.
Francesco Giuffrè che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- convenuto-
OGGETTO: risarcimento danno da reato.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GO AZ conveniva in giudizio ER EP al fine di ottenere -ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.- il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico e morale)
1
patiti in conseguenza della ritardata guarigione della ferita in conseguenza dell'operato negligente del sanitario convenuto.
Più precisamente, parte attrice deduceva:
- che, in data 15.02.2007, dopo essersi ferita il quarto e quinto dito della mano sinistra a seguito di un incidente domestico causato dalla rottura di un contenitore di vetro, si recava al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria;
- che nell'immediatezza veniva medicata dal sanitario di turno, Dott. ER
EP - odierno convenuto- il quale provvedeva ad apporre alcuni punti di sutura;
- che, in data 10.04.2007, a seguito delle complicazioni causate dalla ferita non rimarginata, si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso di Reggio Calabria, ove, all'esito di consulenza chirurgica e radiologica, le veniva riscontrata la presenza di alcuni frammenti di vetro all'interno della ferita che venivano asportati il 17.04.2007, a seguito ad intervento chirurgico eseguito presso la Casa di Cura ''Caminiti'';
- che in data 04.05.2007, presso l'ambulatorio della predetta clinica, venivano rimossi i punti di sutura apposti a seguito dell'incisione chirurgica;
- che, pertanto, per tali fatti, in data 12.04.2007, sporgeva denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del Dott.
ER EP affinché venisse riconosciuta la responsabilità penale in capo all'odierno convenuto per le lesioni procurate alla GO in conseguenza delle condotte negligenti poste in essere nel medicare la ferita;
- che, incardinato il giudizio penale, in fase di indagini preliminari, il Pubblico
Ministero incaricava il Dott. Antonio Milardi di sottoporre a visita medico- legale la
GO, eseguita in data 13.06.2008 all'esito della quale depositava perizia medico – legale;
- che nella relazione peritale veniva evidenziato che la GO “ha ricevuto dal sanitario in servizio presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, una prestazione sanitaria non idonea”, e precisato, altresì, che: “il sanitario, nell'esecuzione della prestazione tecnica del 15.02.2007,non ha mostrato la dovuta attenzione ed accuratezza finalizzata alla cura della lesione presentata dalla GO e non ha disposto gli accertamenti risultati successivamente dirimenti ai fini per una diagnosi corretta per come ancora il consulente del PM ha rilevato”;
2
- che, pertanto, a conclusione delle indagini preliminari, il P.M. disponeva il rinvio
a giudizio del sanitario ER EP e, conseguentemente, l'odierna attrice si costituiva parte civile nel procedimento incardinato presso il Tribunale di Reggio Calabria
R.G.N.R. 2948/2008, R.G.T. 765/10;
- che il predetto procedimento veniva definito con sentenza n.96/15 con cui veniva dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 531 c.p.c., di non doversi procedere nei confronti di ER EP per intervenuta prescrizione del reato;
- che, nella medesima decisione, pur rilevando l'intervenuta prescrizione del reato commesso, veniva, tuttavia, statuito che “la declaratoria di estinzione del reato [..]deve prevalere sulla pronuncia del merito dal momento che non emerge dall'istruttoria svolta nel corso del dibattimento l'evidenza di una situazione che consentirebbe la piena assoluzione nel merito dell'imputato”;
- che pertanto, in data 22.01.2016, la GO inoltrava all'odierno convenuto istanza di mediazione obbligatoria, rimasta priva di riscontro.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni :1) accertare e dichiarare, in via principale, la responsabilità del
Dott. ER EP, ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. per la causazione del danno patito dalla attrice e derivante dalla accertata violazione ex art 590 c.p.;
2) per l'effetto riconoscere in favore della GO un risarcimento per il danno patito pari ad € 6.000,00 sia per danno fisico che per quantificazione in via equitativa del danno morale derivante dal reato;
3) condannare per l'effetto il Dott. ER EP al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c..”
Con comparsa del 3.11.2016, si costituiva l'odierno convenuto il quale contestava la domanda attorea deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Bianchi –
Melacrino – Morelli di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Con decreto del 15.11.2016, il G.I. rigettava la chiamata in causa di terzo non rilevando ragioni di connessione con la domanda principale trattandosi, nella specie, di un'azione di risarcimento per danni da reato e non avendo parte attrice né il convenuto avanzato alcuna domanda nei confronti della struttura ospedaliera.
3
Avverso il predetto provvedimento, il ER depositava istanza di revoca reiterando la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo che veniva conseguentemente rigettata con decreto del 21.02.2017.
Successivamente la causa veniva rimessa innanzi al Presidente della Sezione, ex art. 274 c.p.c., – giusta delega del Presidente del Tribunale del 12.07.2017- per le valutazioni di competenza in ordine alla richiesta formulata dalle parti in causa di riunione del presente procedimento con il giudizio incardinato al R.G.N.R. 1349/2017 promosso dall'odierno convenuto nei confronti del Grande Ospedale Metropolitano al fine di dichiarare l'azienda ospedaliera solidalmente responsabile in ordine ad un'eventuale condanna disposta nei suoi confronti nell'alveo del presente giudizio.
Disposta la comparizione delle parti, con provvedimento del 10.10.2017 il precedente G.I. rigettava la richiesta di riunione dei procedimenti non sussistendo ragioni di connessione e richiamando le medesime motivazioni sottese al rigetto della richiesta di autorizzazione di chiamata in causa dell'azienda ospedaliera.
Concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c., e formulate le richieste istruttorie, il G.I. disponeva la CTU medico- legale chiesta da parte attrice.
Espletato l'accertamento peritale ammesso, seguivano una serie di differimenti dovuti anche al cambio del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 18.12.2023 tenutasi in modalità cartolare mediante lo scambio di note di trattazione scritta - ex artt. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e 16 D.L. n. 228/2021 - precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con ordinanza del 20.1.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea ha per oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta negligente posta in essere dal convenuto ER EP, medico del Pronto Soccorso dell'ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli.
In particolare, la GO lamenta che il predetto sanitario nel medicare e suturare la ferita da taglio dalla stessa riportata (in seguito ad un incidente domestico causato dalla rottura di un recipiente di vetro) trascurava di attuare un'attenta detersione, ometteva gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari (radiografia) e non si avvedeva della presenza di frammenti di vetro residui allungando, così, i tempi di guarigione e costringendo
4
l'attrice a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rimozione dei predetti corpi estranei.
A sostegno della propria pretesa risarcitoria, la GO deduce che, per i medesimi fatti, veniva incardinato, a carico del ER, un procedimento penale per il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p.c. (2948/08 R.G.N.R.) conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
In particolare, la GO evidenzia che con tale decisione il giudice penale, nonostante la pronuncia resa ai sensi dell'art. 531 c.p.p., ha rilevato la prevalenza della declaratoria di estinzione sulla pronuncia assolutoria nel merito non essendo emerso dall'istruttoria svolta nel corso del dibattimento la prova che consentirebbe la piena assoluzione dell'imputato ER, traendo, erroneamente, da tale assunto l'avvenuto accertamento della responsabilità dell'odierno convenuto per la condotta illecita allo stesso addebitata.
Orbene, occorre rammentare che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato, diversamente da quella di assoluzione o di condanna, è priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità civile, ben potendo, comunque, il giudice civile trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (cfr. Cass. civ. n. 20724/2013;
Cass. civ. n. 2168/2013;
Cass. civ. n. 10055/2010;
N. 2409/2005).
Da ciò discende che la statuizione resa nella sentenza penale n. n. 96/2015 in ordine alla prevalenza della declaratoria della prescrizione del reato rispetto alla pronuncia di assoluzione del ER,
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