Trib. Sulmona, sentenza 13/12/2024, n. 307
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Testo completo
N. R.G. 473/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2024 e discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare 13.11.2024, promossa da:
(C.F. ), nato a Sulmona (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
4.6.1937 e (C.F. ), nata a Bovolenta (PD) in [...] Parte_2 C.F._2
13.11.1951, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Baldassarre del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona, Via Sallustio n. 5/A sono elettivamente domiciliati come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. ), nato in Albania in [...] Controparte_1 C.F._3
01/07/1979;
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero di sede ex art. 70 c.p.c.
Oggetto: revoca di adozione di maggiorenne.
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da note conclusive del 13.11.2024, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti, che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
1.Dichiarare la revoca dello Stato di figlio adottivo per indegnità del sig. Controparte_2 conseguentemente, mandarsi all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Sulmona di eseguire
l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita.
2.Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze legali”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio per ottenerne la revoca dello stato di figlio adottivo per indegnità Controparte_2
1
con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Sulmona di eseguire l'annotazione a margine dell'relativo atto di nascita e vittoria di spese legali.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
-che con decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 4.3.2004 (divenuto definitivo il 14.4.2004 e ritualmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sulmona) era stato dichiarato il farsi luogo all'adozione di soggetto all'epoca maggiorenne, da parte di Controparte_2
e che all'indomani del provvedimento lo avevano accolto Parte_1 Parte_2 presso la loro abitazione, ove egli aveva fissato la propria residenza;
-di essere, tuttavia, negli anni seguenti stati vittima di una serie di atti di violenza fisica e psicologica per mano del figlio adottivo, il quale – rifiutando di inserirsi nel mondo del lavoro - si era sistematicamente dedicato ad attività illecite;
-che, in particolare, il convenuto dall'anno successivo all'adozione si era trasferito a Barcellona ove aveva integrato attività delittuose, riportando una prima condanna a pena detentiva, alla quale si era tuttavia sottratto integrando il delitto di evasione per poi intraprendere – da latitante – sistematiche rapine in villa in concorso con altri soggetti, fatti per cui aveva riportato ulteriori condanne;
-di aver prestato, nell'agosto 2014, il consenso ad accogliere il figlio, sottoposto alla custodia in carcere, presso l'abitazione per ivi fargli eseguire gli arresti domiciliari, confidando in un suo ravvedimento;
-di essere però divenuti vittima – in particolar modo la sig.ra – di continue violenze da parte Pt_2 del figlio, il quale approfittando dello stato di inferiorità fisica (dovuta all'età dei medesimi), a fronte del loro rifiuto alle continue richieste di denaro aveva posto in essere ai loro danni sistematiche condotte illecite, consistite in furti dei beni di casa, percosse, minacce di morte, maltrattamenti e finanche un tentativo di omicidio ai danni della madre adottiva (in quanto, in una occasione, dopo essere caduta ed essere stata bloccata dal figlio con il suo corpo, era stata presa per il collo impedendole di respirare), sventato grazie all'intervento in soccorso del marito;
-di aver cercato di tenere nascoste a terzi le violenze quotidianamente subite e di aver anzi tentato
(invano) di reinserire il convenuto nel mondo del lavoro;
-che al momento della notifica dell'atto di citazione il convenuto versa nuovamente in stato di detenzione, circostanza che ha sottratto gli attori alla costante paura per la propria incolumità fisica che per anni li ha accompagnati.
Ritenendo quindi sussistenti quindi i presupposti per la revoca dello stato di figlio adottivo di
a causa di indegnità, ha quindi concluso nei termini sopra riportati. Controparte_2
Nessuno si è costituto per parte convenuta.
Dopo alcuni mutamenti della persona fisica del Giudice assegnatario del fascicolo, alla prima udienza del 1°.2.2023 è stata disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, in quanto carente di taluni elementi richiesti a pena di nullità.
All'esito della successiva udienza la causa è stata istruita in via documentale e mediante interrogatorio formale di e prova testimoniale. Parte_2
2
Integrato il contraddittorio con il PM di sede, parte necessaria ai sensi dell'art. 70 c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza cartolare del 13.11.2024 la stessa è stata discussa ex art.
281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di non costituitosi in Controparte_2 giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in rinnovazione perfezionatasi il
12.3.2023 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita accoglimento.
In diritto si ricorda che ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 e 306 c.c. “L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti”, ossia “Quando l'adottato abbia attentato alla vita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2024 e discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare 13.11.2024, promossa da:
(C.F. ), nato a Sulmona (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
4.6.1937 e (C.F. ), nata a Bovolenta (PD) in [...] Parte_2 C.F._2
13.11.1951, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Baldassarre del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona, Via Sallustio n. 5/A sono elettivamente domiciliati come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. ), nato in Albania in [...] Controparte_1 C.F._3
01/07/1979;
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero di sede ex art. 70 c.p.c.
Oggetto: revoca di adozione di maggiorenne.
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da note conclusive del 13.11.2024, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti, che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
1.Dichiarare la revoca dello Stato di figlio adottivo per indegnità del sig. Controparte_2 conseguentemente, mandarsi all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Sulmona di eseguire
l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita.
2.Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze legali”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio per ottenerne la revoca dello stato di figlio adottivo per indegnità Controparte_2
1
con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Sulmona di eseguire l'annotazione a margine dell'relativo atto di nascita e vittoria di spese legali.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
-che con decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 4.3.2004 (divenuto definitivo il 14.4.2004 e ritualmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sulmona) era stato dichiarato il farsi luogo all'adozione di soggetto all'epoca maggiorenne, da parte di Controparte_2
e che all'indomani del provvedimento lo avevano accolto Parte_1 Parte_2 presso la loro abitazione, ove egli aveva fissato la propria residenza;
-di essere, tuttavia, negli anni seguenti stati vittima di una serie di atti di violenza fisica e psicologica per mano del figlio adottivo, il quale – rifiutando di inserirsi nel mondo del lavoro - si era sistematicamente dedicato ad attività illecite;
-che, in particolare, il convenuto dall'anno successivo all'adozione si era trasferito a Barcellona ove aveva integrato attività delittuose, riportando una prima condanna a pena detentiva, alla quale si era tuttavia sottratto integrando il delitto di evasione per poi intraprendere – da latitante – sistematiche rapine in villa in concorso con altri soggetti, fatti per cui aveva riportato ulteriori condanne;
-di aver prestato, nell'agosto 2014, il consenso ad accogliere il figlio, sottoposto alla custodia in carcere, presso l'abitazione per ivi fargli eseguire gli arresti domiciliari, confidando in un suo ravvedimento;
-di essere però divenuti vittima – in particolar modo la sig.ra – di continue violenze da parte Pt_2 del figlio, il quale approfittando dello stato di inferiorità fisica (dovuta all'età dei medesimi), a fronte del loro rifiuto alle continue richieste di denaro aveva posto in essere ai loro danni sistematiche condotte illecite, consistite in furti dei beni di casa, percosse, minacce di morte, maltrattamenti e finanche un tentativo di omicidio ai danni della madre adottiva (in quanto, in una occasione, dopo essere caduta ed essere stata bloccata dal figlio con il suo corpo, era stata presa per il collo impedendole di respirare), sventato grazie all'intervento in soccorso del marito;
-di aver cercato di tenere nascoste a terzi le violenze quotidianamente subite e di aver anzi tentato
(invano) di reinserire il convenuto nel mondo del lavoro;
-che al momento della notifica dell'atto di citazione il convenuto versa nuovamente in stato di detenzione, circostanza che ha sottratto gli attori alla costante paura per la propria incolumità fisica che per anni li ha accompagnati.
Ritenendo quindi sussistenti quindi i presupposti per la revoca dello stato di figlio adottivo di
a causa di indegnità, ha quindi concluso nei termini sopra riportati. Controparte_2
Nessuno si è costituto per parte convenuta.
Dopo alcuni mutamenti della persona fisica del Giudice assegnatario del fascicolo, alla prima udienza del 1°.2.2023 è stata disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, in quanto carente di taluni elementi richiesti a pena di nullità.
All'esito della successiva udienza la causa è stata istruita in via documentale e mediante interrogatorio formale di e prova testimoniale. Parte_2
2
Integrato il contraddittorio con il PM di sede, parte necessaria ai sensi dell'art. 70 c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza cartolare del 13.11.2024 la stessa è stata discussa ex art.
281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di non costituitosi in Controparte_2 giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in rinnovazione perfezionatasi il
12.3.2023 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita accoglimento.
In diritto si ricorda che ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 e 306 c.c. “L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti”, ossia “Quando l'adottato abbia attentato alla vita
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