Trib. Velletri, sentenza 15/11/2024, n. 1636
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 6111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 5/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6111 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
RT FA Ricorrente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandra Polonio
E
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara il diritto di OL IO alla ricostituzione della pensione
VL n. 00109744, di cui beneficia dall'1.01.2022, considerando neutri, ai fini del calcolo delle quote A1 e A2 retributive, i periodi di servizio senza retribuzione
pagina 1 di 8
o con retribuzione ridotta corrispondenti a quelli di CIG e CIGS degli ultimi 5 anni di servizio, sostituendoli con i periodi immediatamente precedenti di pari durata.
2. Per l'effetto condanna l'INPS, in persona del l.r.p.t., a ricostituire il trattamento pensionistico in godimento al ricorrente e a corrispondere in suo favore la pensione così come ricostituita, con decorrenza dall'1.12.2022, nonché gli arretrati maturati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda amministrativa, da dì della maturazione al saldo.
3. Condanna l'INPS, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 29.11.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio l'INPS, in persona del l.r.p.t., e, premesso di avere prestato servizio presso il Ministero della Difesa nell'Arma dell'Aeronautica Militare dall'1.11.1950 al 30.04.1987 e dal 21.02.1988 al 31.12.2021 presso un'azienda privata (Alitalia), chiede che sia accertato che ha diritto alla riliquidazione della pensione VL n. 00109744 di cui beneficia dall'1.01.2022, considerando neutri, ai fini del calcolo della quota A, i periodi di CIG e CIGS degli ultimi 5 anni di servizio (senza retribuzione o con retribuzione ridotta), da sostituire con quelli immediatamente precedenti di pari durata, in applicazione dell'art. 8 della L. 480/1988 e degli artt. 2 e
3 del D.lgs. 164/1997. Per l'effetto, chiede la condanna dell'Istituto convenuto ad adeguare il trattamento pensionistico e a corrispondergli gli arretrati della pensione riliquidata, oltre interessi legali, maturati dall'1.01.2022. Riferisce di avere presentato all'INPS in data 23.12.2021 domanda di pensione di vecchiaia anticipata, che l'Istituto accoglieva con decorrenza 1.01.2022, come comunicato con provvedimento TE08 dell'11.01.2022, senza tuttavia neutralizzare i periodi di servizio dell'ultimo quinquennio in cui gli è stata corrisposta la Cassa Integrazione, per cui proponeva ricorso gerarchico chiedendo di utilizzare quale base di calcolo della quota A i periodi immediatamente precedenti con retribuzione piena.
Considerato che
il ricorso amministrativo è rimasto inevaso si è visto costretto ad adire l'AG.
Allega documentazione.
L'INPS si costituisce in giudizio ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che, in quanto adiectus salutionis causa, la sua competenza è unicamente quella di liquidare il trattamento pensionistico sulla base dei dati forniti
pagina 2 di 8
dal datore di lavoro (Alitalia), procedendo ad un'operazione di mero calcolo effettuato sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge. In subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei precedenti l'istanza di ricostituzione, presentata dal ricorrente il 17.05.2022, ai sensi dell'art. 38 del D.L. 98/2011 a norma del quale
“si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". Nel merito sostiene che il ricorrente non ha prodotto alcun documento utile per la determinazione della retribuzione pensionabile, per cui, non essendo stata convenuta in giudizio la società datrice di lavoro, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori delle parti in allegato ai rispettivi scritti difensivi nonché acquisita su disposizione del giudicante nell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria officiosa ex art. 421
c.p.c.. All'esito del deposito di note autorizzate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., e di note
d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dal
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 5/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6111 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
RT FA Ricorrente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandra Polonio
E
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara il diritto di OL IO alla ricostituzione della pensione
VL n. 00109744, di cui beneficia dall'1.01.2022, considerando neutri, ai fini del calcolo delle quote A1 e A2 retributive, i periodi di servizio senza retribuzione
pagina 1 di 8
o con retribuzione ridotta corrispondenti a quelli di CIG e CIGS degli ultimi 5 anni di servizio, sostituendoli con i periodi immediatamente precedenti di pari durata.
2. Per l'effetto condanna l'INPS, in persona del l.r.p.t., a ricostituire il trattamento pensionistico in godimento al ricorrente e a corrispondere in suo favore la pensione così come ricostituita, con decorrenza dall'1.12.2022, nonché gli arretrati maturati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda amministrativa, da dì della maturazione al saldo.
3. Condanna l'INPS, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 29.11.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio l'INPS, in persona del l.r.p.t., e, premesso di avere prestato servizio presso il Ministero della Difesa nell'Arma dell'Aeronautica Militare dall'1.11.1950 al 30.04.1987 e dal 21.02.1988 al 31.12.2021 presso un'azienda privata (Alitalia), chiede che sia accertato che ha diritto alla riliquidazione della pensione VL n. 00109744 di cui beneficia dall'1.01.2022, considerando neutri, ai fini del calcolo della quota A, i periodi di CIG e CIGS degli ultimi 5 anni di servizio (senza retribuzione o con retribuzione ridotta), da sostituire con quelli immediatamente precedenti di pari durata, in applicazione dell'art. 8 della L. 480/1988 e degli artt. 2 e
3 del D.lgs. 164/1997. Per l'effetto, chiede la condanna dell'Istituto convenuto ad adeguare il trattamento pensionistico e a corrispondergli gli arretrati della pensione riliquidata, oltre interessi legali, maturati dall'1.01.2022. Riferisce di avere presentato all'INPS in data 23.12.2021 domanda di pensione di vecchiaia anticipata, che l'Istituto accoglieva con decorrenza 1.01.2022, come comunicato con provvedimento TE08 dell'11.01.2022, senza tuttavia neutralizzare i periodi di servizio dell'ultimo quinquennio in cui gli è stata corrisposta la Cassa Integrazione, per cui proponeva ricorso gerarchico chiedendo di utilizzare quale base di calcolo della quota A i periodi immediatamente precedenti con retribuzione piena.
Considerato che
il ricorso amministrativo è rimasto inevaso si è visto costretto ad adire l'AG.
Allega documentazione.
L'INPS si costituisce in giudizio ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che, in quanto adiectus salutionis causa, la sua competenza è unicamente quella di liquidare il trattamento pensionistico sulla base dei dati forniti
pagina 2 di 8
dal datore di lavoro (Alitalia), procedendo ad un'operazione di mero calcolo effettuato sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge. In subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei precedenti l'istanza di ricostituzione, presentata dal ricorrente il 17.05.2022, ai sensi dell'art. 38 del D.L. 98/2011 a norma del quale
“si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". Nel merito sostiene che il ricorrente non ha prodotto alcun documento utile per la determinazione della retribuzione pensionabile, per cui, non essendo stata convenuta in giudizio la società datrice di lavoro, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori delle parti in allegato ai rispettivi scritti difensivi nonché acquisita su disposizione del giudicante nell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria officiosa ex art. 421
c.p.c.. All'esito del deposito di note autorizzate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., e di note
d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dal
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi