Trib. Cuneo, sentenza 06/02/2024, n. 111

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 06/02/2024, n. 111
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 111
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

N. 1537 / 2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 6 febbraio 2024, alle ore 09:54, nella Sezione Civile del Tribunale di Cuneo, all'udienza del Giudice dott.ssa Chiara Martello, assistita dalla dott.ssa Angelica Desiree
Perna, addetta all'Ufficio per il Processo è chiamata la causa
TRA
TE OS S.R.L. (P.IVA: 01943310209 e C.F.: 02008550309), in persona del legale rappresentante p.t., e AT LI (C.F.: [...]), entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo, via Felice Cavallotti n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Alberto Leone, dal quale, anche disgiuntamente all'Avv. Federica Armando, sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;

- RICORRENTI -

E
AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. CN 1, (P.IVA: 01128930045), in persona in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, via
Carlo Boggio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Piero Giuseppe Reinaudo e dell'Avv. Martina
Peano dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

- RESISTENTE -
È presente per parte ricorrente l'Avv. Silvia Fissore per delega dell'Avv. Leone.
È altresì presente per parte resistente l'Avv. Peano.
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa.
L'Avv. Fissore si riporta agli atti depositati e alle conclusioni ivi formulate e, alla luce delle difese espletate, chiede l'accoglimento del ricorso in opposizione.
L'Avv. Peano si riporta alle memorie depositate in atti, chiede il rigetto delle avverse domande e la conferma dell'ordinanza opposta, con vittoria delle spese di lite.
1


Il Giudice, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio, riservandosi di provvedere in prosieguo di udienza.
* * * * *
Al termine della camera di consiglio, riaperto il verbale, in assenza delle parti, il Giudice decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza.
2
N. 1537 / 2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1537/2022 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
TE OS S.R.L. (P.IVA: 01943310209 e C.F.: 02008550309), in persona del legale rappresentante p.t., e AT LI (C.F.: [...]), entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo, via Felice Cavallotti n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Alberto Leone, dal quale, anche disgiuntamente all'Avv. Federica Armando, sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;

- RICORRENTI -

E
AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. CN 1, (P.IVA: 01128930045), in persona in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, via
Carlo Boggio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Piero Giuseppe Reinaudo e dell'Avv. Martina
Peano dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs.
n. 150/2011

Conclusioni: I difensori delle parti costituite hanno concluso come da relativo verbale
d'udienza.

3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 D. lgs n. 150/2011, depositato in data 10 giugno 2022, la società ET
FO s.r.l. – in qualità di obbligata in solido – e FR IN – in qualità di trasgressore – adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n.
30/2022/OI emessa dalla Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo in data 2 maggio 2022 e notificata a mezzo del servizio postale in data 12-17 maggio 2022, per il pagamento della somma di euro 10.329,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 244,80 per spese di procedimento per la violazione della norma di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 193 del
6 aprile 2006
, come sanzionata dall'art. 108, comma 5 dello stesso decreto.
La parte ricorrente, nello specifico, sulla premessa in fatto che la sanzione era stata alla medesima comminata all'esito della notifica del verbale di accertamento n. 2/224 del 13 luglio 2017, redatto il successivo 18 luglio 2017 dal N.A.S. Carabinieri di Torino, per avere acquistato farmaci veterinari dalla farmacia AN – Qerniti s.n.c. corrente in Rifreddo di
Saluzzo (Cn), Piazza Garibaldi n. 2/6, quest'ultima non in possesso dell'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso rilasciata dalla Regione, rappresentava che avverso tale verbale la stessa aveva proposto opposizione ex art. 18 della legge n. 689/1981 chiedendone la revoca nonché l'audizione personale. Precisava, altresì, che, in data 23 settembre 2020, preso il Settore Contenzioso Amministrativo del Servizio Legale dell'Asl
Cn1, era stata espletata l'audizione ex art. 18 della legge n. 689/1981. Tanto premesso, parte ricorrente, nel contestare integralmente l'atto impugnato, eccepiva l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato in quanto espressamente escluso dalla norma di cui all'art. 70 del d. lgs. n. 193/2006 atteso che i medicinali veterinari erano stati venduti a soggetto – la ET FO s.r.l. – debitamente autorizzato alla commercializzazione degli stessi, non potendosi qualificare quale distribuzione all'ingrosso, essendosi piuttosto trattato di fornitura occasionale di piccoli quantitativi di medicinali veterinari da una farmacia ad un'altra. Eccepiva, altresì, la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito contestato, non avendo realizzato la violazione amministrativa descritta dalla norma incriminatrice e non potendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 5 della legge n.
689/1981
in mancanza di un proprio contributo alla realizzazione dell'illecito, atteso che la ricezione e l'acquisto dei farmaci doveva considerarsi un'attività materiale legata alla vendita ed era mancata la consapevolezza da parte della società ET FO s.r.l. dell'assenza di autorizzazione in capo alla farmacia venditrice. Tanto premesso, parte ricorrente concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “IN VIA PRELIMINARE
4 sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ovvero della ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 n.30/2022/OI emessa in data 02.05.2022 dall'AZIENDA
SANITARIA LOCALE CN1 – CUNEO - in persona del Responsabile S.C. Servizio Legale
Avv. Piero Giuseppe Reinaudo – con sede in CUNEO (12100) (CN) – Via Carlo Boggio n.12
e notificata a AT IN ut supra in qualità di trasgressore in data 12.05.2022 a mezzo del servizio postale ed alla TE OS S.r.l. in qualità di obbligata in solido in data
17.05.2022 a mezzo del servizio postale (Verbale di accertamento n.2/224 del N.A.S.
Carabinieri di Torino datato 18.07.2017).
IN VIA PRINCIPALE: accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare nei confronti di AT IN in qualità di trasgressore e della TE OS S.r.l. in qualità di obbligata in solido – ut supra - il provvedimento impugnato.
In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori di legge e rimborso forfetario”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio A.S.L. Cn1, in persona del legale rappresentante p.t., la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. In particolare, in punto di fatto, l'Amministrazione resistente deduceva:
a) che, in data 13 luglio 2017, a seguito ad un'ispezione svolta presso la Farmacia
AN di AN MT in Rifreddo di Saluzzo, Piazza Garibaldi nr. 2 e nr. 6, dal
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Torino era stato riscontrato che tale farmacia aveva commercializzato all'ingrosso farmaci veterinari senza il possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dalla
Regione Piemonte;

b) che, avendo constatato che FR IN e la Veterfar FO s.r.l. avevano acquistato dalla suddetta Farmacia farmaci veterinari, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Torino aveva elevato a carico degli stessi il verbale di accertamento e contestazione amministrativa n. 2/224 del 18 luglio
2017 per la violazione dell'art. 66 del decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, sanzionata dall'art. 108, comma 5, dello stesso decreto;

c) che dalla documentazione commerciale di acquisto visionata nel corso dell'ispezione era emerso che la TE OS s.r.l. aveva acquistato
5
dalla Farmacia “VIRANO_QUERNITI snc” farmaci veterinari con Fattura nr.
V/2016/967 datata 04/03/2016, Fattura nr. V/2016/1070 datata 12/03/2016,
Fattura nr. V/2016/1432 datata 01/04/2016, Fattura nr. V/2016/1738 datata
27/04/2016, Fattura nr. V/2016/1766 datata 30/04/2016, Fattura nr.
V/2016/3461 datata 05/08/2016, Fattura nr. v/2016/3892 datata 01/09/2016,
Fattura nr. V/2016/4032 datata 16/09/2016, Fattura nr. V/2016/4482 datata14/10/2016, Fattura nr V/2016/5005 datata 16/11/2016, Fattura nr.
V/2016/5114 datata 30/11/2016;

d) che, in data 19 luglio 2017, era stato elevato dal Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute – NAS di Alessandria nei confronti di FR IN, nella sua qualità di legale rappresentante della società TE OS s.r.l., il verbale di contestazione d'illecito amministrativo n. 2/224 del 18/07/2017, con il quale veniva contestata la violazione amministrativa in concorso con la
Farmacia AN RN s.n.c., di cui all'articolo 66 del decreto legislativo
193/2006
, sanzionata dall'articolo 108 comma 5 del medesimo decreto per avere, nella sua qualità di rappresentante legale di società esercente vendita all'ingrosso, consentito la distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari senza autorizzazione;

e) che tale verbale era stato notificato a FR IN e alla ditta ET FO
s.r.l. in data 5 agosto 2017;

f) che la
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