Trib. Napoli, sentenza 15/07/2024, n. 5415
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. S
P ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 999/2023
TRA
difeso dall'avv. GIUGLIANO FELICE Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. RONCONI GIOVANNI;
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/01/23 il ricorrente in epigrafe espone di essere stato assunto dalla convenuta in data 10.07.2006 con Contratto di
Apprendistato Professionalizzante della durata di 46 mesi (ex art. 4 d.lgs.
n. 167/2011 - doc.1), con inquadramento nel livello G1 e dal 19mo mese transitato nel livello F parametro F2 figura professionale operatore specializzato manutenzione, a norma del CCNL per i dipendenti delle società del gruppo essere stato «collocato presso il Compartimento CP_2 di Napoli, ove ha svolto sin dall'assunzione le stesse mansioni e ciò per
l'intera durata del Contratto di apprendistato, conclusosi in data
10.05.2010;
all'atto della conclusione del corso di 36 mesi del contratto di apprendistato che si è concluso con esito positivo, tale contratto è stato convertito in contratto a tempo indeterminato di cui a norma di legge per cui ha provveduto all'assunzione del ricorrente con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato, con conferma della figura professionale di operatore specializzato manutenzione».
Lamenta che la convenuta abbia previsto «a decorrere dal 10.07.2006 la decorrenza degli effetti giuridici ma solo dal 10/05/2012 la decorrenza degli effetti economici e quindi della maturazione degli aumenti periodici di anzianità (Anzianità Professionale Aziendale)».
Espone in particolare:
1
«Da tale provvedimento è quindi scaturito che l'anzianità di servizio del ricorrente, ai fini economici, è stata valutata come decorrente soltanto dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato, come se la stessa non avesse quindi lavorato, anche per il periodo di apprendistato, e tanto ha prodotto effetti conseguenziali ai fini dell'accantonamento della buonuscita (in quanto per il periodo di apprendistato non è stato possibile integrare ed incrementare le somme già accantonate con ulteriori accantonamenti di quote, così come risulta dalla nota della Direzione
Generale) producendo inoltre l'arbitraria scelta datoriale l'azzeramento per il ricorrente dei cd. scatti e classi stipendiali biennali rectius
A.P.A. Anzianità Professionale Aziendale, nel senso che la R.F.I. non ha computato, neppure a tal fine, il periodo lavorativo maturato durante il contratto di apprendistato. Conseguentemente, il dipendente non si è visto attribuire il 1° scatto stipendiale (A.P.A.) dal 1 agosto 2008, decorsi cioè i due anni dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa, (ex art. 15
CCNL 2003), ma solo dal maggio 2012 (dopo 70 mesi) e da tale data è stato conteggiato il decorso del biennio (cfr. ruoli paga), il che ha comportato un'erronea complessiva valutazione aumenti periodici di anzianità e degli scatti di anzianità maturati dal ricorrente, che a tutt'oggi si vede erogare importi inferiori a quelli effettivamente dovuti in corrispondenza alla reale anzianità di servizio maturata ed in applicazione della normativa vigente».
Espone ancora:
«Il ricorrente con il ruolo paga di luglio 2022 riceveva per i titoli esplicitati la parziale somma di €. 3.158,11 dovuta quanto ad €. 2.774,87 per sorta, €. 327,41 per rivalutazione ed €. 55,83 per interessi (cfr. ruolo paga in atti). A norma di legge, dell'art. 36 della Costituzione, dell'art. 2089 del c.c. e segg., dei riferimenti legislativi e tabelle stipendiali per i dipendenti AF–20.07.2012, Controparte_3
16.12.2016 e 2022 all'istante compete a titolo di differenze retributive, fisse o accessorie (descritte in ruolo paga sotto la voce A.P.A. Anzianità
Professionale Aziendale) per il periodo dal
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