Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 786

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Il provvedimento n. 11491/2024 emesso dal Tribunale Civile e Penale di Brescia, in composizione collegiale e presieduto dal giudice Michele Posio, riguarda una separazione consensuale tra due coniugi. Le parti hanno richiesto la pronuncia di separazione, presentando un accordo che include la vita separata con obbligo di rispetto reciproco, l'affido condiviso delle figlie minorenni, l'assegnazione della casa familiare alla moglie e un piano dettagliato per la gestione delle spese relative ai figli. Inoltre, hanno rinunciato all'assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti.

Il giudice ha accolto le richieste, ritenendo che le condizioni concordate siano conformi alla legge e all'interesse delle figlie minori. Ha sottolineato l'importanza di garantire un ambiente stabile e sereno per i minori, evidenziando che l'accordo rispetta i principi di equità e giustizia. Pertanto, ha omologato la separazione consensuale, ordinando la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione e compensando le spese di lite. La decisione riflette un approccio pragmatico e orientato al benessere dei minori coinvolti.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 786
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 786
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

V.G. n. 11491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11491/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. Pellegrini Veronica Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Pellegrini Veronica Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata, con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2) affido condiviso delle figlie minorenni e ai genitori con collocazione e loro Persona_1
residenza anagrafica presso la casa familiare nella quale continueranno a vivere con la madre;

3) la casa familiare sita in Lumezzane (BS) via Monte Sabotino 26 viene assegnata, unitamente all'arredo
e ai suppellettili presenti, alla moglie a cui è stata concessa a titolo di comodato gratuito dal padre;

4) il padre terrà con sé le figlie quando lo desidera previo preavviso e comunque una sera alla settimana e
a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
la metà dei giorni festivi durante le vacanze scolastiche pasquali e natalizie;
15 giorni durante le vacanze estive;
le festività
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