Trib. Velletri, sentenza 16/02/2024, n. 284
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Testo completo
N. R.G. 1575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15/02/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1575/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
e vertente tra
In persona del legale rappresentante pro tempore, Opponente Pt_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Lanzetta e Massimo Boccia Neri
E
Opposta CP_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Azzurra Presciutti e Chiara Sorcecchi
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
P.Q.M
.
Il Giudice definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 48/2023 emesso in data 2.05.2023 dal Tribunale di
Velletri -Sezione Lavoro- nei confronti dell' Pt_1 pagina 1 di 7
2. Condanna l'opposta a rimborsare all' le spese processuali liquidate in Pt_1 complessivi € 3.800,00 oltre oneri riflessi e spese generali come per legge se dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2023 ritualmente notificato, l' in persona del Pt_1 legale rappresentante pro-tempore, propone opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo DI n. 48/2023 del 2.05.2023, provvisoriamente esecutivo, con cui il
Tribunale di Velletri ingiunge di pagare in favore di la somma di € CP_1
33.161,35 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese della procedura monitoria (€ 690). L' non contesta l'an e il quantum del TFR maturato Pt_1 dall'ex dipendente all'atto della cessazione del rapporto di servizio, purtuttavia sostiene di averle legittimamente trattenute a compensazione del credito che vanta nei confronti della medesima pari alla somma complessiva di € 975.144 oltre CP_1 rivalutazione e interessi legali, in virtù delle sentenze n. 1586/2010 e n. 346/2012 della
Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale per il Lazio- di cui la prima confermata dalla
Sezione giurisdizionale Centrale con sentenza n. 380/2013). Evidenzia, infatti, che i giudici contabili hanno ritenuto , all'epoca impiegata amministrativa CP_1 presso l'Agenzia di Anzio, responsabile di illecito erariale per avere disposto Pt_1 indebite erogazioni a titolo di prestazioni a sostegno del reddito in assenza dei requisiti di legge. In particolare, con la prima sentenza è stata condannata a risarcire all' la Pt_1 somma di € 585 660, oltre rivalutazione e interessi, in relazione ad 88 indebite prestazioni concesse, e con la seconda sentenza a risarcire l'ulteriore somma di €
389.484, oltre rivalutazione interessi, per altre 85 indebite prestazioni concesse.
Precisa che per gli stessi fatti la è stata sottoposta a procedimento penale e CP_1 condannata in primo grado per i reati di associazione a delinquere, truffa continuata e falso ideologico in atto pubblico. In appello è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti purtuttavia nella sentenza della Corte territoriale si legge che la responsabilità dell'imputata è stata ampiamente dimostrata per cui sono state confermate le statuizione civili della sentenza di primo grado.
Evidenzia, infine, che la è stata licenziata per giusta causa ai sensi dell'art. 2 CP_1 comma 9 I capoverso del Regolamento di disciplina dell'istituto, che trova il proprio corrispondente nell'art. 62 comma 9 n. 2 lett. b) ed f) del CCNL di comparto, con decorrenza dal 13.06.2008, data di emanazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio. Il Tribunale di Velletri -Sezione Lavoro- con sentenza n.
1270/2021, passata in giudicato, ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice, ritenendo legittimo il licenziamento disciplinare comminatole.
pagina 2 di 7
Sulla base di tale premessa fattuale, e sull'assunto di avere legittimamente operato una compensazione impropria o atecnica tra debito e credito, tramite trattenuta parziale delle somme dovute a titolo di TFR, chiede di revocare il decreto in opposto in quanto nullo ed inefficace.
si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua CP_1 infondatezza in fatto ed in diritto. Premette che è stata chiamata a rispondere del danno erariale in solido con per cui l' non può percepire la Controparte_2 Pt_1 compensazione rivendicata in quanto le somme potrebbero essere state già versate dal coobbligato. Sostiene, inoltre, che l' ha intrapreso azioni esecutive nei suoi Pt_1 confronti in relazione alle quali sono in corso dei pagamenti sin dal 2016 ed inoltre che il credito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15/02/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1575/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
e vertente tra
In persona del legale rappresentante pro tempore, Opponente Pt_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Lanzetta e Massimo Boccia Neri
E
Opposta CP_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Azzurra Presciutti e Chiara Sorcecchi
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
P.Q.M
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Il Giudice definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 48/2023 emesso in data 2.05.2023 dal Tribunale di
Velletri -Sezione Lavoro- nei confronti dell' Pt_1 pagina 1 di 7
2. Condanna l'opposta a rimborsare all' le spese processuali liquidate in Pt_1 complessivi € 3.800,00 oltre oneri riflessi e spese generali come per legge se dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2023 ritualmente notificato, l' in persona del Pt_1 legale rappresentante pro-tempore, propone opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo DI n. 48/2023 del 2.05.2023, provvisoriamente esecutivo, con cui il
Tribunale di Velletri ingiunge di pagare in favore di la somma di € CP_1
33.161,35 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese della procedura monitoria (€ 690). L' non contesta l'an e il quantum del TFR maturato Pt_1 dall'ex dipendente all'atto della cessazione del rapporto di servizio, purtuttavia sostiene di averle legittimamente trattenute a compensazione del credito che vanta nei confronti della medesima pari alla somma complessiva di € 975.144 oltre CP_1 rivalutazione e interessi legali, in virtù delle sentenze n. 1586/2010 e n. 346/2012 della
Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale per il Lazio- di cui la prima confermata dalla
Sezione giurisdizionale Centrale con sentenza n. 380/2013). Evidenzia, infatti, che i giudici contabili hanno ritenuto , all'epoca impiegata amministrativa CP_1 presso l'Agenzia di Anzio, responsabile di illecito erariale per avere disposto Pt_1 indebite erogazioni a titolo di prestazioni a sostegno del reddito in assenza dei requisiti di legge. In particolare, con la prima sentenza è stata condannata a risarcire all' la Pt_1 somma di € 585 660, oltre rivalutazione e interessi, in relazione ad 88 indebite prestazioni concesse, e con la seconda sentenza a risarcire l'ulteriore somma di €
389.484, oltre rivalutazione interessi, per altre 85 indebite prestazioni concesse.
Precisa che per gli stessi fatti la è stata sottoposta a procedimento penale e CP_1 condannata in primo grado per i reati di associazione a delinquere, truffa continuata e falso ideologico in atto pubblico. In appello è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti purtuttavia nella sentenza della Corte territoriale si legge che la responsabilità dell'imputata è stata ampiamente dimostrata per cui sono state confermate le statuizione civili della sentenza di primo grado.
Evidenzia, infine, che la è stata licenziata per giusta causa ai sensi dell'art. 2 CP_1 comma 9 I capoverso del Regolamento di disciplina dell'istituto, che trova il proprio corrispondente nell'art. 62 comma 9 n. 2 lett. b) ed f) del CCNL di comparto, con decorrenza dal 13.06.2008, data di emanazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio. Il Tribunale di Velletri -Sezione Lavoro- con sentenza n.
1270/2021, passata in giudicato, ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice, ritenendo legittimo il licenziamento disciplinare comminatole.
pagina 2 di 7
Sulla base di tale premessa fattuale, e sull'assunto di avere legittimamente operato una compensazione impropria o atecnica tra debito e credito, tramite trattenuta parziale delle somme dovute a titolo di TFR, chiede di revocare il decreto in opposto in quanto nullo ed inefficace.
si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua CP_1 infondatezza in fatto ed in diritto. Premette che è stata chiamata a rispondere del danno erariale in solido con per cui l' non può percepire la Controparte_2 Pt_1 compensazione rivendicata in quanto le somme potrebbero essere state già versate dal coobbligato. Sostiene, inoltre, che l' ha intrapreso azioni esecutive nei suoi Pt_1 confronti in relazione alle quali sono in corso dei pagamenti sin dal 2016 ed inoltre che il credito
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