Trib. Roma, sentenza 11/03/2024, n. 4461
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa M I PRESIDENTE dott.ssa F A GIUDICE dott.ssa V C GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. S GIELMI per procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
AVV. , quale Curatrice speciale delle minori Controparte_2
e Persona_1 Persona_2
[...]
1
[...] PM PRESSO IL TRIBUNALE
INTERVENUTI
OGGETTO: reclamo dello stato di figlio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
– premesso di aver contratto matrimonio il Persona_2
15.6.1997 con che dall'unione era nata il 13.7.1999 la Controparte_1
figlia che si erano separati consensualmente in virtù di Persona_3
decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 17.3.2004, che, a seguito della intervenuta riconciliazione dei coniugi, erano nate, il
12.5.2005, la figlia e, il 12.2.2011, la fig lia Persona_1
che nonostante la nascita delle altre due figlie, Persona_2
non riconosciute dal padre, i coniugi avevano continuato a vivere separati ma nei primi mesi del 2015 avevano nuovamente ripreso la convivenza presso la casa familiare in via Beppe Fenoglio, 25, sino a quando il 20.3.2015, essendosi acuite le divergenze caratteriali, il si era nuovamente allontanato dalla casa familiare - ha chiesto CP_1 al Tribunale: “….previa nomina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78,
249 terzo comma e 247 c.c., di un curatore nell'interesse delle minori
[...]
e contrariis reiectis, - accertato e Persona_1 Persona_2 dichiarato lo stato di figlie di nato a Roma (RM) il 20 marzo Controparte_1
1971 da parte delle minori nata a Roma (RM) il 12 Persona_1 maggio 2005 (…)e nata a Roma (RM) il 12 febbraio Persona_4
2011 (…);accogliere il reclamo di stato di figlia promosso dalla Signora
[...]
, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle Parte_1
2 minori e nell'interesse sia di nata a Roma (RM) il 12 Persona_1 maggio 2005 (…) che di nata a Roma (RM) il 12 Persona_2 febbraio 2011 (…), con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 269 e seg.
c.c., ad entrambe, e , del solo Persona_2 Persona_1
cognome paterno, ossia con tutti gli adempimenti del caso…”. CP_1
Con ordinanza in data 28.5.2022, il GI - “ribadito che ai sensi degli artt. 249
e 244 co. 6 c.c., in caso di figli minori, la legittimazione attiva all'azione compete al
Curatore speciale nominato dal Tribunale, acquisite informazioni, su istanza del PM, dell'altro genitore o del figlio che abbia compiuto 14 anni (nel caso di specie, la primogenita)”, avendo la madre, in subordine, chiesto la nomina di un Curatore speciale per entrambe le figlie e rilevato che detta richiesta doveva essere avanzata direttamente dalla figlia ultraquattordicenne, ne ha disposto
l'audizione, onde verificarne la volontà di richiedere la nomina di un Curatore speciale ex art. 244 co 6 cc.
Espletata l'audizione della minore il Collegio, ha emesso il Per_1
seguente provvedimento in data 22.6.2022:
“…rilevato che ai sensi degli artt. 249 e 244 co. 6 c.c., in caso di figlio minore, la legittimazione attiva all'azione compete al Curatore speciale nominato dal Tribunale, acquisite informazioni, su istanza del PM, dell'altro genitore o del figlio che abbia compiuto 14 anni (nel caso di specie, la primogenita);rilevato che all'udienza del
21.6.22 innanzi al GI la minore ultraquattordicenne ha dichiarato che Per_1
è suo padre, di vivere con lui insieme alla madre e alle due sorelle Controparte_1
(salvi i saltuari spostamenti del in altra casa di sua proprietà) e che l'uomo ha CP_1 sempre provveduto a lei e alle sorelle, costituendo una presenza costante nella loro vita, aggiungendo di voler acquisire il cognome del padre (come la sorella maggiore Per_3
e di voler essere riconosciuta come sua figlia;dato atto che il difensore dell'attrice ha chiesto la nomina di un Curatore speciale;rilevato che - alla luce di quanto dichiarato dalla figlia in merito al rapporto tra le due minori ed il (dalle stesse Per_1 CP_1 considerato già nei fatti il proprio padre), alla volontà della minore ultraquattordicenne di acquisire lo stato di figlia di e alla richiesta della di nomina Controparte_1 Per_1 del Curatore speciale, a cui la madre è legittimata per la figlia Per_2
3 (infraquattordicenne) ex art. 244 co 6 cc - va autorizzata la nomina di un Curatore speciale per entrambe le figlie minori, onde promuovere l'azione di reclamo dello stato di figlie del (così sanando il difetto di rappresentanza processuale materna) CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa M I PRESIDENTE dott.ssa F A GIUDICE dott.ssa V C GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. S GIELMI per procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
AVV. , quale Curatrice speciale delle minori Controparte_2
e Persona_1 Persona_2
[...]
1
[...] PM PRESSO IL TRIBUNALE
INTERVENUTI
OGGETTO: reclamo dello stato di figlio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
– premesso di aver contratto matrimonio il Persona_2
15.6.1997 con che dall'unione era nata il 13.7.1999 la Controparte_1
figlia che si erano separati consensualmente in virtù di Persona_3
decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 17.3.2004, che, a seguito della intervenuta riconciliazione dei coniugi, erano nate, il
12.5.2005, la figlia e, il 12.2.2011, la fig lia Persona_1
che nonostante la nascita delle altre due figlie, Persona_2
non riconosciute dal padre, i coniugi avevano continuato a vivere separati ma nei primi mesi del 2015 avevano nuovamente ripreso la convivenza presso la casa familiare in via Beppe Fenoglio, 25, sino a quando il 20.3.2015, essendosi acuite le divergenze caratteriali, il si era nuovamente allontanato dalla casa familiare - ha chiesto CP_1 al Tribunale: “….previa nomina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78,
249 terzo comma e 247 c.c., di un curatore nell'interesse delle minori
[...]
e contrariis reiectis, - accertato e Persona_1 Persona_2 dichiarato lo stato di figlie di nato a Roma (RM) il 20 marzo Controparte_1
1971 da parte delle minori nata a Roma (RM) il 12 Persona_1 maggio 2005 (…)e nata a Roma (RM) il 12 febbraio Persona_4
2011 (…);accogliere il reclamo di stato di figlia promosso dalla Signora
[...]
, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle Parte_1
2 minori e nell'interesse sia di nata a Roma (RM) il 12 Persona_1 maggio 2005 (…) che di nata a Roma (RM) il 12 Persona_2 febbraio 2011 (…), con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 269 e seg.
c.c., ad entrambe, e , del solo Persona_2 Persona_1
cognome paterno, ossia con tutti gli adempimenti del caso…”. CP_1
Con ordinanza in data 28.5.2022, il GI - “ribadito che ai sensi degli artt. 249
e 244 co. 6 c.c., in caso di figli minori, la legittimazione attiva all'azione compete al
Curatore speciale nominato dal Tribunale, acquisite informazioni, su istanza del PM, dell'altro genitore o del figlio che abbia compiuto 14 anni (nel caso di specie, la primogenita)”, avendo la madre, in subordine, chiesto la nomina di un Curatore speciale per entrambe le figlie e rilevato che detta richiesta doveva essere avanzata direttamente dalla figlia ultraquattordicenne, ne ha disposto
l'audizione, onde verificarne la volontà di richiedere la nomina di un Curatore speciale ex art. 244 co 6 cc.
Espletata l'audizione della minore il Collegio, ha emesso il Per_1
seguente provvedimento in data 22.6.2022:
“…rilevato che ai sensi degli artt. 249 e 244 co. 6 c.c., in caso di figlio minore, la legittimazione attiva all'azione compete al Curatore speciale nominato dal Tribunale, acquisite informazioni, su istanza del PM, dell'altro genitore o del figlio che abbia compiuto 14 anni (nel caso di specie, la primogenita);rilevato che all'udienza del
21.6.22 innanzi al GI la minore ultraquattordicenne ha dichiarato che Per_1
è suo padre, di vivere con lui insieme alla madre e alle due sorelle Controparte_1
(salvi i saltuari spostamenti del in altra casa di sua proprietà) e che l'uomo ha CP_1 sempre provveduto a lei e alle sorelle, costituendo una presenza costante nella loro vita, aggiungendo di voler acquisire il cognome del padre (come la sorella maggiore Per_3
e di voler essere riconosciuta come sua figlia;dato atto che il difensore dell'attrice ha chiesto la nomina di un Curatore speciale;rilevato che - alla luce di quanto dichiarato dalla figlia in merito al rapporto tra le due minori ed il (dalle stesse Per_1 CP_1 considerato già nei fatti il proprio padre), alla volontà della minore ultraquattordicenne di acquisire lo stato di figlia di e alla richiesta della di nomina Controparte_1 Per_1 del Curatore speciale, a cui la madre è legittimata per la figlia Per_2
3 (infraquattordicenne) ex art. 244 co 6 cc - va autorizzata la nomina di un Curatore speciale per entrambe le figlie minori, onde promuovere l'azione di reclamo dello stato di figlie del (così sanando il difetto di rappresentanza processuale materna) CP_1
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi