Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 157
TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
21 gennaio 2025
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21 gennaio 2025
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TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 21 gennaio
2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3733/2021 vertente
TRA
OB RA ET, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Costantino Parisi e dall'avv. Patrizia Pelosi ed elettivamente domiciliato in Vairano Patenora, Fraz. Scalo, alla via Abruzzi n. 102, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. -, in persona del suo Presidente pro – tempore, elettivamente dimiciliato in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio
Legale, e rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.6.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva che a seguito del fallimento della società datrice di lavoro Exporienta Group S.R.L.., dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza del 27/12/2012, presentava in data 23.11.2016 domanda di accesso al
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
che l'Inps comunicava solo in data
3.6.2020 il rigetto dell'istanza per intervenuta decadenza;
che aveva proposto ricorso al
Comitato Provinciale in data 23.7.2020, rimasto senza esito.
1
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto a ricevere le somme spettanti in ragione del TFR maturato ai sensi dell'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, pari a € 2.726,39, oltre accessori, spese vinte.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'INPS che, non contestando nel merito la pretesa, eccepiva la decadenza dall'azione.
In ordine all'eccezione preliminare si osserva quanto segue,
Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014)
– può essere proposto ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 21 gennaio
2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3733/2021 vertente
TRA
OB RA ET, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Costantino Parisi e dall'avv. Patrizia Pelosi ed elettivamente domiciliato in Vairano Patenora, Fraz. Scalo, alla via Abruzzi n. 102, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. -, in persona del suo Presidente pro – tempore, elettivamente dimiciliato in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio
Legale, e rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.6.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva che a seguito del fallimento della società datrice di lavoro Exporienta Group S.R.L.., dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza del 27/12/2012, presentava in data 23.11.2016 domanda di accesso al
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
che l'Inps comunicava solo in data
3.6.2020 il rigetto dell'istanza per intervenuta decadenza;
che aveva proposto ricorso al
Comitato Provinciale in data 23.7.2020, rimasto senza esito.
1
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto a ricevere le somme spettanti in ragione del TFR maturato ai sensi dell'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, pari a € 2.726,39, oltre accessori, spese vinte.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'INPS che, non contestando nel merito la pretesa, eccepiva la decadenza dall'azione.
In ordine all'eccezione preliminare si osserva quanto segue,
Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014)
– può essere proposto ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di
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