Trib. Torino, sentenza 20/11/2024, n. 3095

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 20/11/2024, n. 3095
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3095
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3805/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Diarra Ibrahim Khalil Parte_1 parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dalle funzionarie Riverso Tecla e Ragusa Angelo Maurizio parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 20 novembre 2024
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 03/05/2024 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato negli AS 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22;

- in tale periodo non è stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;

- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni.


Parte convenuta, costituendosi in giudizio, in via preliminare, eccepisce la prescrizione per gli AS 2017/2018 e 2018/2019;
nel merito, chiede il rigetto del ricorso.
II
Alla luce delle allegazioni svolte, delle ragioni esposte, dei documenti prodotti dalle parti, all'esito del giudizio si osserva che:

1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine:

1.1. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;

1.2. alla mancata attribuzione della cd carta del docente né alla quantificazione del suo valore;

1.3. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;

1.4. alla permanenza del docente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (subentrato in ruolo);

2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni:

2.1. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile;

2.2. l'art. 2,
2
DPCM 23 settembre 20152 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il assegna Controparte_2 la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_2 secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette Controparte_2 alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.

4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Controparte_2 Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.

5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio;

2.3. l'art. 3, del medesimo DPCM3 secondo il quale 1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione;

2.4. l'art. 2, DPCM 28 novembre 20164 secondo il quale 1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.

2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
3
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2 attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7;

2.5. l'art. 3, del medesimo DPCM5 secondo il quale 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
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