Trib. Chieti, sentenza 06/06/2024, n. 328

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 06/06/2024, n. 328
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 328
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 16/2023
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 16/2023, promossa da:
JUVICA S.R.L. (C.F. e P.I.: 02611400694), con sede legale in Pretoro (CH), rappresentata e difesa dall'Avv. Evo Talone, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
L.A.G.I. S.R.L. (P.I.: 02005160763), con sede legale in Lagonegro (PZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Lombardi, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.1.24, le parti hanno concluso come da relative note scritte:
L'opponente: “[…] Accertare e dichiarare che la opponente è creditrice nei confronti della opposta, per le causali in atti esposte, della somma di euro 194.820,00 e, conseguentemente, dichiarare
pagina 1 di 11 l'intervenuta compensazione della predetta somma, o della somma minore e/o maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, con il credito azionato in monitorio;
conseguentemente, preso atto anche delle condizioni sospensive previste per legge e per contratto, come in atti illustrate, accertare e dichiarare

l'inesistenza e/o inesigibilità del credito così come azionato in sede monitoria e per l'effetto, accogliere, in ogni caso, la presente opposizione e annullare, revocare o, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo di cui in premessa. Voglia, altresì, l'Ill.mo Giudice adito condannare
l'Appaltatore al pagamento, oltre che delle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. comma 3, per i motivi sopra esposti. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali di causa […]”.
L'opposta: “[…] Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
in subordine in caso di revoca del decreto ingiuntivo condannare al pagamento della somma regolarmente e legittimamente ingiunta o nella somma che il Giudice riterrà di giustizia in considerazione delle difese svolte. Condannare controparte per lite temeraria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite
”.
FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE

1. In data 30.7.19, la L.A.G.I. S.r.l. e la JUVICA S.R.L. stipularono un contratto di appalto, in forza del quale la prima (quale appaltatrice) si impegnava ad eseguire, per conto della seconda (quale committente), a titolo oneroso, servizi di macellazione e di lavorazione delle carni, nonché di pulizia e di facchinaggio.
2. Con ricorso monitorio depositato il 4.11.22, la L.A.G.I. S.R.L. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Chieti l'emissione del decreto ingiuntivo n. 593/22, di condanna della JUVICA S.R.L. al pagamento in proprio favore dell'importo (pari ad €. 286.112,17, oltre accessori) della fattura n. 19/B del
30/09/2022, relativa ai servizi dalla stessa prestati – in esecuzione dell'appalto – nel mese di settembre
2022 e, a suo dire, non pagati dalla committente.
3. La JUVICA S.R.L. – nel proporre opposizione – ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare che la opponente è creditrice nei confronti della opposta per le causali sopra esposte della somma di euro 194.820,00 e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta compensazione della predetta somma, o della somma minore e/o maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, con il credito azionato in monitorio;
conseguentemente, preso atto anche delle condizioni sospensive previste per legge e per
pagina 2 di 11 contratto, come sopra illustrate, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o inesigibilità del credito così come azionato in sede monitoria e per l'effetto, accogliere, in ogni caso, la presente opposizione e annullare, revocare o, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo di cui in premessa. […] condannare l'Appaltatore al pagamento, oltre che delle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. comma 3, per i motivi sopra esposti”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, la opponente ha dedotto – in sintesi per quanto d'interesse – che: la L.A.G.I. S.R.L., in violazione degli obblighi contrattuali e di legge sulla stessa gravanti, non aveva provveduto a corrispondere ai propri dipendenti, impegnati nell'esecuzione dell'appalto ripassato tra le parti, le retribuzioni del mese di settembre 2022, così costringendo l'esponente (obbligata ex lege in solido con la prima al pagamento di dette retribuzioni) a sostenerne il pagamento (per complessivi €.
194.820,00);
per l'effetto, il credito rivendicato dalla controparte in sede monitoria doveva ritenersi parzialmente compensato dal proprio controcredito di ripetizione delle somme corrisposte, in luogo della committente, ai lavoratori di quest'ultima;
inoltre, l'avverso credito di cui alla fattura azionata in sede monitoria non era esigibile, non avendo la committente offerto la prova del versamento neanche dei contributi previdenziali e delle quote del TFR per detti lavoratori per il mese di settembre 2022, prova in mancanza della quale la appaltatrice era tenuta – ex lege ed ex contractu - a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'appaltatore;
tali circostanze legittimavano l'accoglimento delle domande e delle eccezioni proposte.
4. La L.A.G.I. S.R.L. – dichiarata contumace alla prima udienza di comparizione del 17.4.23 – si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 17.5.23, chiedendo al Tribunale di: “preliminarmente concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 593/2022 dell'11.11.2022 – R.G. n.
1657/2022 o in subordine ordinanza ingiunzione ex art. 186 c.p.c. per l'importo di €.228.889,74 o di
€.91.292,17 per i motivi esposti;
nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
in subordine in caso di revoca del decreto ingiuntivo condannare al pagamento della somma regolarmente e legittimamente ingiunta o nella somma che il Giudice riterrà di giustizia. condannare controparte per lite temeraria. con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite
”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, parte opposta ha controdedotto, in sintesi per quanto
d'interesse, che: la fattura n. 19/B del 30/09/2022 non era mai stata contestata dalla committente, né nel suo ammontare, né in relazione alle prestazioni ivi indicate;
la opponente non aveva fornito alcuna prova, giuridicamente rilevante, del fatto di avere effettivamente corrisposto ai lavoratori dell'esponente le retribuzioni di settembre 2022;
la JUVICA S.R.L. era debitrice verso l'esponente pagina 3 di 11
anche della ulteriore somma di €. 127.652,69, quale residuo del proprio maggior credito di €.
307.652,69 (riconosciuto dalle parti in un atto di transazione del 27.9.22, intercorso in relazione ad altro rapporto di appalto), che essa aveva pagato solo per la minor somma di €. 180.000,00;
la mancanza di prova – lamentata dalla controparte – dell'avvenuto versamento, da parte dell'esponente, delle retribuzioni, dei contributi e del TFR per i lavoratori impegnati nell'appalto controverso, avrebbe in ogni caso legittimato ex lege (art. 17 bis, comma 3, D.lg. n. 241/97) la prima alla sospensione del pagamento del solo 20% dei crediti dell'esponente e non già dell'intero corrispettivo delle prestazioni rese;

5. Il giudizio – articolatosi nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale – giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Si deve in primo luogo sottolineare che la esistenza, in capo alla appaltatrice, di un credito di €.
286.112,17, quale corrispettivo (di cui alla fattura n. 19/B-2022) delle prestazioni di appalto eseguite nel settembre 2022 per conto e nell'interesse della committente, è circostanza processualmente pacifica, posto che: a) la committente non ha mai contestato né l'effettiva esecuzione, da parte della appaltatrice, delle prestazioni di cui alla citata fattura, né l'ammontare della stessa;
b) la committente – proprio sul presupposto della esistenza del predetto credito della appaltatrice – vi ha opposto in compensazione parziale un proprio asserito controcredito;
c) la committente ha contestato la esigibilità del credito di parte avversa, non già la venuta di esso ad esistenza.
7. Si deve in secondo luogo sottolineare che sono
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