Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1384
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Testo completo
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N. R.G. 2272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio, Via Parte_1
Alessandro La Marmora, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Romano Farina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via Controparte_1
Nerone, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Polito, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memora difensiva
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Guidonia Montecelio, in CP_1 data 05.07.1986, da cui sono nati i figli (in data 22.09.1986) e (in data Per_1 Per_2
23.10.1994), entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi.
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In particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento, senza la previsione di assegno divorzile a proprio carico.
Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2024, si è costituita in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, confermando
l'indipendenza economica dei figli e chiedendo la previsione di assegno divorzile in proprio favore per l'importo mensile di Euro 300,00.
All'udienza del 26.11.2024, sono state ascoltate le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa
è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 31.03.2008, nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologazione del 18.07.2008.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile
La resistente ha chiesto che venga posto a carico del ricorrente assegno divorzile per un importo mensile di Euro 300,00, allegando la mancanza di mezzi adeguati, la disparità delle entrate economiche a vantaggio del ricorrente e il proprio contributo alla vita famigliare.
In relazione a tale domanda, deve premettersi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a
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diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,