Trib. Monza, sentenza 21/02/2024, n. 612
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. C A Presidente dott. C B Giudice dott. C F Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4549/2023 R.G. promossa da:
( ) nata a SAN SEVERO (FG) il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.06.1988 , con il patrocinio dell'avv. LUCA ZITA, con elezione di domicilio in Monza (MB) Via
Amerigo Vespucci n. 25, presso lo studio del difensore come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro:
) nato in TUNISIA il 09.02.1987 CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in data per INCORONATA DI MODUGNO:
Che il Tribunale adito pronunci la separazione coniugale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) Pronunziare tra gli stessi la separazione personale, con addebito, per i motivi tutti di cui in narrativa, al coniuge convenuto.
3) Dare atto che le parti hanno già provveduto alla divisione di ogni bene mobile posseduto in comune.
4) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, non avendo più nulla a pretendere l'un l'altro per il proprio mantenimento e non avendo reciprocamente alcuna rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale, anche a seguito del matrimonio e/o della convivenza.
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5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/14, da distrarsi in favore dell'Erario in virtù dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 15.06.2023 chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
Sesto San Giovanni il 06.12.2017 e dalla cui unione non sono nati figli, con addebito della colpa al resistente a causa dei maltrattamenti posti in essere ai suoi danni.
All'udienza del 07.11.2023 il Giudice delegato, rilevato che la notifica del ricorso era stata eseguita presso la casa familiare ex art. 143 c.p.c., casa che il resistente aveva lasciato e dalla quale era dovuto stare lontano in virtù di misura cautelare emessa nei suoi confronti, rinviava all'udienza del 13 febbraio
2024 al fine di consentire alla ricorrente di rinnovare la notifica. A tale udienza, verificata la regolarità della notifica in quanto eseguita presso il domicilio eletto nel giudizio penale in cui è imputato, il giudice dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la ricorrente. Il difensore della ricorrente precisava le conclusioni come riportate in epigrafe e chiedeva che la causa fosse trasmessa al Collegio per la decisione.
II. Osserva il via preliminare il Tribunale che sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, c. 1, lett. a), Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio dell'Unione Europea, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora il ricorrente.
III. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto San Giovanni il 06.12.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 2017, n. 125, Parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, tenuto conto delle condotte oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento penale a carico del resistente e della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente applicata nei suoi confronti.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale. pagina 2 di 5
IV. Quanto alla domanda di addebito della separazione al marito pronunciata dalla ricorrente, giova rammentare come affinché possa essere addebitata a uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione
e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che
“pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. civ. sez. I, sent. n.
13431 del 23.05.2008).
Ove, tuttavia, in costanza di matrimonio un coniuge abbia tenuto nei confronti dell'altro condotte violente, sia di tipo fisico che verbale, tale violazione dei doveri derivanti dal matrimonio è talmente grave da fondare di per sé non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. L'accertamento di tali violazioni, pertanto, esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che in ragione della estrema gravità sono comparabili solo con comportamento omogenei (da ultimo cfr. Cass. civ. 31351/2022).
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo che a partire dall'anno 2019 il avrebbe iniziato a tenere condotte violente nei suoi confronti, dapprima solo verbalmente e, CP_1 quindi, anche fisicamente, come risulta dai verbali del Pronto Soccorso ove la ricorrente si è recata a seguito delle violenze subite dal coniuge.
Osserva il Tribunale che con ordinanza del 31.01.2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Monza (nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 582/23, R.G. G.I.P n. 386/23) ha applicato nei confronti di la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale ove CP_1 viveva con di nonché del divieto di avvicinamento a una distanza inferiore a 100 Parte_1 Pt_1 metri da di e dai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, per i reati di cui agli Parte_1 Pt_1 artt. 81 cpv, 572 cc. 1 e 2, 582 e 577 c. 1 n. 1 c.p.c. (doc. 4 allegato al ricorso). Nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, pienamente utilizzabile ai fini che occupano quale prova atipica ex art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 25067/2018 e 13229/2015;Trib. Milano 19.01.2022, n.311), si legge che il
a decorrere dall'anno 2019 ha iniziato ad assumere condotte denigratorie e verbalmente violente CP_1 nei confronti della moglie;che in data 01.09.2021, in occasione di un litigio, le ha sferrato un pungo cagionandole lesioni refertate dal certificato di Pronto Soccorso dell' di Sesto San Giovanni e Org_1 giudicate guaribili in dieci giorni;che in data 07.07.2022, all'esito di un litigio, ha sferrato calci e pugni alla moglie cagionandole lesioni refertate dal certificato di Pronto Soccorso dell' di Org_2
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e giudicate guaribili in giorni sette;che in data 15.01.2023, all'esito di un litigio, ha Controparte_2 sferrato schiaffi e pungi al volto della moglie per poi colpirla con il collo di una bottiglia di vetro procurandole lesioni refertate da certificato di Pronto Soccorso dell' di Org_2 CP_2
come “trauma ecchimotico-contusivo e abrasivo della regione temporomandibolare e
[...] padiglione auricolare sinistro;parziale rottura della corona dentale di 21 (I incisivo superiore sx), trauma contusivo ginocchio dx, trauma contusivo dorso mano destra”, giudicate guaribili in giorni 18.
Nella medesima ordinanza il Giudice delle Indagini Preliminari ha dato atto del fatto che le dichiarazioni della persona offesa in relazione a tali agiti del coniuge, oltre che nei certificati medici di cui precede, hanno trovato riscontro nelle annotazioni di servizio degli agenti di Polizia del
Commissariato di Sesto San Giovanni intervenuti presso l'abitazione dei coniugi in occasione degli episodi sfociati nelle lesioni riportate dalla ricorrente.
In relazione ai medesimi fatti delittuosi è stato notificato al avviso di conclusione di indagini Pt_2 preliminari ex art. 415 bis c.p.p. in data 27.03.2023 (doc. 3 allegato al ricorso) e, all'esito dell'udienza preliminare fissata per il 12 gennaio 2024 a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico
Ministero (doc. prodotto dalla ricorrente in data 07.11.2023), è stato disposto il giudizio con prima udienza fissata per il giorno 11.03.2024 (doc. prodotto dalla ricorrente in data 22.01.2024).
Risulta di conseguenza provato in base ai riscontri che precedono, in particolare i verbali di Pronto
Soccorso riportati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, che in costanza di CP_1 matrimonio ha tenuto condotte violente nei confronti della moglie. Tali condotte costituiscono altrettante violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio che per la loro gravità, in quanto lesivi del diritto fondamentale all'integrità personale, giustificano di per sé la pronuncia di addebito della separazione senza alcuna ulteriore verifica in merito alla riconducibilità causale a tali condotte della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda di addebito della separazione al marito formulata da deve, di Parte_1 conseguenza, essere accolta.
V. Nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta in mancanza di prole da tutelare e di domande di carattere economico.
VI. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM
147/2022, tenuto conto del principio di soccombenza parziale, devono essere poste per 1/2 a carico del resistente con onere di refusione all'Erario anticipatario e compensate tra le parti per il residuo 1/2.