Trib. Monza, sentenza 21/02/2024, n. 612

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 21/02/2024, n. 612
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 612
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. C A Presidente dott. C B Giudice dott. C F Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4549/2023 R.G. promossa da:
( ) nata a SAN SEVERO (FG) il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.06.1988 , con il patrocinio dell'avv. LUCA ZITA, con elezione di domicilio in Monza (MB) Via
Amerigo Vespucci n. 25, presso lo studio del difensore come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE

contro

:
) nato in TUNISIA il 09.02.1987 CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in data per INCORONATA DI MODUGNO:
Che il Tribunale adito pronunci la separazione coniugale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) Pronunziare tra gli stessi la separazione personale, con addebito, per i motivi tutti di cui in narrativa, al coniuge convenuto.
3) Dare atto che le parti hanno già provveduto alla divisione di ogni bene mobile posseduto in comune.
4) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, non avendo più nulla a pretendere l'un l'altro per il proprio mantenimento e non avendo reciprocamente alcuna rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale, anche a seguito del matrimonio e/o della convivenza.
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5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/14, da distrarsi in favore dell'Erario in virtù dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 15.06.2023 chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
Sesto San Giovanni il 06.12.2017 e dalla cui unione non sono nati figli, con addebito della colpa al resistente a causa dei maltrattamenti posti in essere ai suoi danni.
All'udienza del 07.11.2023 il Giudice delegato, rilevato che la notifica del ricorso era stata eseguita presso la casa familiare ex art. 143 c.p.c., casa che il resistente aveva lasciato e dalla quale era dovuto stare lontano in virtù di misura cautelare emessa nei suoi confronti, rinviava all'udienza del 13 febbraio
2024 al fine di consentire alla ricorrente di rinnovare la notifica. A tale udienza, verificata la regolarità della notifica in quanto eseguita presso il domicilio eletto nel giudizio penale in cui è imputato, il giudice dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la ricorrente. Il difensore della ricorrente precisava le conclusioni come riportate in epigrafe e chiedeva che la causa fosse trasmessa al Collegio per la decisione.
II. Osserva il via preliminare il Tribunale che sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, c. 1, lett. a), Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio dell'Unione Europea, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora il ricorrente.
III. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto San Giovanni il 06.12.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 2017, n. 125, Parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi,
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