Trib. Marsala, sentenza 12/11/2024, n. 862

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 12/11/2024, n. 862
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 862
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1127 /2024
Oggi 12/11/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse di dall'avv. LO PRESTI nonché della Parte_1
memoria di costituzione del Controparte_1
[...]
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice C I, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1127/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. F E Parte_1 C.F._1
Lo Presti per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore e CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del dirigente pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Serena Montanti,
funzionario ministeriale in servizio presso l' per la provincia di Controparte_3 CP_3
( Email_2
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
* * *
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e
difesa, così provvede:
2
1) condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 750,78 a titolo di retribuzione professionale docenti per tutti i rapporti di
lavoro a termine nell'arco di ciascun anno di servizio con l'Amministrazione convenuta con
i conseguenti diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

2) compensa integralmente le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, docente della scuola primaria, premesso di aver presto
servizio dal 30/09/2019 al 12/06/2020 presso l'Istituto I.C. Abba – Alighieri di Palermo per
complessivi 184 giorni e dal 30/09/2019 al 06/11/2020 presso l'Istituto Comprensivo
"EUGENIO PERTINI" Trapani per complessivi 37 giorni in virtù di plurimi contratti a tempo
determinato, lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato,
dell'erogazione della Professionale Docente (RDP) così come prevista dall'art. CP_4
7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti che hanno ricoperto
delle supplenze annuali fino al 31 agosto o al 30 giugno, ciò in aperto spregio del principio
di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro
ordinamento dall'art. 6 del D. Lgs n. 368 del 2001, chiedendo quindi, di condannare le
amministrazioni resistenti al pagamento della somma di € 1.280,44.
Il e l' , con memoria Controparte_1 Controparte_3
difensiva tempestivamente depositata, hanno contestato la fondatezza del ricorso ed il
quantum debeatur.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.
149/2021.
La questione proposta verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per
supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui
all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
3
Tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della
funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 del
Ccnl del 15 marzo 2001 per il personale del Comparto scuola, in favore di tutto il personale
docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni
fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Tale art. 7 del Ccnl ha, difatti,
istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, “con l'obiettivo
della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del
servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in
tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta
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