Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2024, n. 889
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Testo completo
N. R.G. 71/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai signori
Dott. I T Presidente
Dott. M F Giudice rel.
Dott. F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 71 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da
nata a Cagliari il 20.4.1971, residente in Serramanna, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato C M che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in a margine del ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 20.11.2019 prot. N. 5998/2019;
Ricorrente
contro
, nato a Serramanna il 29.3.1970, ivi residente, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Bitti presso lo studio degli avvocati G B e R D che lo rappresentano e
difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 11
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
la casa coniugale,
sita in Serramanna (CA) nella via Torino n. 16, resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra
[...]
la quale potrà abitarci unitamente al figlio e assolverà al pagamento Parte_1 Per_1 Controparte_1
del mutuo sino a sua estinzione;
la casa sita in Serramanna (CA), nel vico Sardegna n. 12 A, resterà, invece,
nella disponibilità del sig. il quale subentrerà in qualità di comodante nel contratto del Controparte_1
26.09.2017, stipulato tra la moglie e la di loro figlia , potendone Parte_1 Persona_2
richiedere la restituzione a semplice sua richiesta ex art. 1810 c.c..
2) Le utenze dei predetti immobili verranno volturate/intestate ai rispettivi assegnatari i quali
provvederanno anche all'assolvimento dei relativi oneri;
così pure le spese di ordinaria e straordinaria
manutenzione.
3) Il resistente corrisponderà alla ricorrente un mantenimento mensile di € 300,00 ciò sino alla sua
indipendenza economica sempre che non derivi da sua negligenza ovvero ove la stessa dovesse maturare il
diritto a percepire il reddito di cittadinanza e/o altro beneficio che dovesse modificare il proprio reddito;
4) Dichiarare l'inesistenza dell'obbligo, in capo al ricorrente, di corrispondere al figlio Parte_2
una somma a titolo di mantenimento;
solo in mero subordine quantificarla in un importo mensile di €
200,00 (comprensivo delle spese straordinarie) e ciò sino alla sua indipendenza economica sempre che non
derivi da sua negligenza ovvero ove lo stesso dovesse maturare il diritto a percepire il reddito di
cittadinanza e/o altro beneficio che dovesse modificare il proprio reddito.
In ogni caso
Vinte le spese. pagina 2 di 11 Per la resistente:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora perché ci possa abitare con il loro Pt_1
figlio , ed altresì porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla signora Per_1 Pt_1
un assegno mensile a titolo di mantenimento per se e per il figlio con cui vive, necessario e sufficiente a
consentire loro di vivere dignitosamente, nella misura non inferiore ad € 1.000,00 o in quella maggiore
o minore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia e da rivalutarsi annualmente secondo
Org_ l'adeguamento
3. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese del 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.1.2020 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con CP_1
in Serramanna il 10.12.1992 e che dall'unione coniugale sono nati i figli il
[...] Per_1
13.1.1991 e il 23.10.1994, ha domandato la pronuncia della separazione e l'assegnazione Per_2
dell'abitazione coniugale ela determinazione in euro 1000,00 mensili del contributo di mantenimento
per sé e per il figlio . Per_1
Ha allegato:
la figlia è economicamente indipendente mentre il figlio , con lei convivente, affetto da Per_2 Per_1
diabete, è privo di stabile occupazione e svolge qualche lavoro stagionale in campagna;
il dimora in Pratica di Mare presso la base militare dell'Aeronautica in quanto militare di CP_1
tale arma e dipendente del ;
Controparte_2
in ragione del lavoro e del domicilio il le ha delegato la cura della famiglia che raggiungeva CP_1
mediamente una volta al mese e durante le vacanze;
pagina 3 di 11
in occasione del 25° anniversario di nozze organizzati dopo i festeggiamenti e una crociera il
le ha confessato di avere da tempo una relazione extraconiugale e di volersi separare ciò che CP_1
è avvenuto dal mese di febbraio 2017;
i coniugi sono comproprietari per quote uguali del 50% della casa coniugale in Serramanna via Torino
16 e di altra abitazione nello stesso comune nel vico Sardegna 12/A dove vive la figlia ;
Per_2
il da aprile 2019 le corrisponde la somma di euro 600,00 per il mantenimento proprio e del CP_1
figlio somma che risulta insufficiente in ragione delle spese che deve sostenere e del reddito del primo
che oltre allo stipendio tabellare percepisce un'indennità di volo oltre alla quattordicesima e
quindicesima mensilità;
ella non lavora essendosi sempre occupata dei figli e, negli ultimi anni della propria madre gravemente
malata.
Si è costituito in giudizio il allegando quanto segue: CP_1
egli lavora per il con il grado di Primo Maresciallo e lo stipendio lordo annuo di Controparte_2
euro 34.700,00 e non percepisce alcuna indennità di volo né quattordicesima e quindicesima;
per il proprio lavoro abita in un alloggio militare in Pomezia, loc. Pratica di Mare ove la ricorrente ha
abitato solo per un breve
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai signori
Dott. I T Presidente
Dott. M F Giudice rel.
Dott. F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 71 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da
nata a Cagliari il 20.4.1971, residente in Serramanna, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato C M che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in a margine del ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 20.11.2019 prot. N. 5998/2019;
Ricorrente
contro
, nato a Serramanna il 29.3.1970, ivi residente, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Bitti presso lo studio degli avvocati G B e R D che lo rappresentano e
difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 11
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
la casa coniugale,
sita in Serramanna (CA) nella via Torino n. 16, resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra
[...]
la quale potrà abitarci unitamente al figlio e assolverà al pagamento Parte_1 Per_1 Controparte_1
del mutuo sino a sua estinzione;
la casa sita in Serramanna (CA), nel vico Sardegna n. 12 A, resterà, invece,
nella disponibilità del sig. il quale subentrerà in qualità di comodante nel contratto del Controparte_1
26.09.2017, stipulato tra la moglie e la di loro figlia , potendone Parte_1 Persona_2
richiedere la restituzione a semplice sua richiesta ex art. 1810 c.c..
2) Le utenze dei predetti immobili verranno volturate/intestate ai rispettivi assegnatari i quali
provvederanno anche all'assolvimento dei relativi oneri;
così pure le spese di ordinaria e straordinaria
manutenzione.
3) Il resistente corrisponderà alla ricorrente un mantenimento mensile di € 300,00 ciò sino alla sua
indipendenza economica sempre che non derivi da sua negligenza ovvero ove la stessa dovesse maturare il
diritto a percepire il reddito di cittadinanza e/o altro beneficio che dovesse modificare il proprio reddito;
4) Dichiarare l'inesistenza dell'obbligo, in capo al ricorrente, di corrispondere al figlio Parte_2
una somma a titolo di mantenimento;
solo in mero subordine quantificarla in un importo mensile di €
200,00 (comprensivo delle spese straordinarie) e ciò sino alla sua indipendenza economica sempre che non
derivi da sua negligenza ovvero ove lo stesso dovesse maturare il diritto a percepire il reddito di
cittadinanza e/o altro beneficio che dovesse modificare il proprio reddito.
In ogni caso
Vinte le spese. pagina 2 di 11 Per la resistente:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora perché ci possa abitare con il loro Pt_1
figlio , ed altresì porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla signora Per_1 Pt_1
un assegno mensile a titolo di mantenimento per se e per il figlio con cui vive, necessario e sufficiente a
consentire loro di vivere dignitosamente, nella misura non inferiore ad € 1.000,00 o in quella maggiore
o minore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia e da rivalutarsi annualmente secondo
Org_ l'adeguamento
3. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese del 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.1.2020 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con CP_1
in Serramanna il 10.12.1992 e che dall'unione coniugale sono nati i figli il
[...] Per_1
13.1.1991 e il 23.10.1994, ha domandato la pronuncia della separazione e l'assegnazione Per_2
dell'abitazione coniugale ela determinazione in euro 1000,00 mensili del contributo di mantenimento
per sé e per il figlio . Per_1
Ha allegato:
la figlia è economicamente indipendente mentre il figlio , con lei convivente, affetto da Per_2 Per_1
diabete, è privo di stabile occupazione e svolge qualche lavoro stagionale in campagna;
il dimora in Pratica di Mare presso la base militare dell'Aeronautica in quanto militare di CP_1
tale arma e dipendente del ;
Controparte_2
in ragione del lavoro e del domicilio il le ha delegato la cura della famiglia che raggiungeva CP_1
mediamente una volta al mese e durante le vacanze;
pagina 3 di 11
in occasione del 25° anniversario di nozze organizzati dopo i festeggiamenti e una crociera il
le ha confessato di avere da tempo una relazione extraconiugale e di volersi separare ciò che CP_1
è avvenuto dal mese di febbraio 2017;
i coniugi sono comproprietari per quote uguali del 50% della casa coniugale in Serramanna via Torino
16 e di altra abitazione nello stesso comune nel vico Sardegna 12/A dove vive la figlia ;
Per_2
il da aprile 2019 le corrisponde la somma di euro 600,00 per il mantenimento proprio e del CP_1
figlio somma che risulta insufficiente in ragione delle spese che deve sostenere e del reddito del primo
che oltre allo stipendio tabellare percepisce un'indennità di volo oltre alla quattordicesima e
quindicesima mensilità;
ella non lavora essendosi sempre occupata dei figli e, negli ultimi anni della propria madre gravemente
malata.
Si è costituito in giudizio il allegando quanto segue: CP_1
egli lavora per il con il grado di Primo Maresciallo e lo stipendio lordo annuo di Controparte_2
euro 34.700,00 e non percepisce alcuna indennità di volo né quattordicesima e quindicesima;
per il proprio lavoro abita in un alloggio militare in Pomezia, loc. Pratica di Mare ove la ricorrente ha
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