Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2024, n. 889

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2024, n. 889
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 889
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 71/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai signori
Dott. I T Presidente
Dott. M F Giudice rel.
Dott. F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 71 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da

nata a Cagliari il 20.4.1971, residente in Serramanna, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato C M che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in a margine del ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 20.11.2019 prot. N. 5998/2019;

Ricorrente
contro
, nato a Serramanna il 29.3.1970, ivi residente, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Bitti presso lo studio degli avvocati G B e R D che lo rappresentano e
difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;

pagina 1 di 11
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
la casa coniugale,
sita in Serramanna (CA) nella via Torino n. 16, resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra
[...]
la quale potrà abitarci unitamente al figlio e assolverà al pagamento Parte_1 Per_1 Controparte_1
del mutuo sino a sua estinzione;
la casa sita in Serramanna (CA), nel vico Sardegna n. 12 A, resterà, invece,
nella disponibilità del sig. il quale subentrerà in qualità di comodante nel contratto del Controparte_1
26.09.2017, stipulato tra la moglie e la di loro figlia , potendone Parte_1 Persona_2
richiedere la restituzione a semplice sua richiesta ex art. 1810 c.c..
2) Le utenze dei predetti immobili verranno volturate/intestate ai rispettivi assegnatari i quali
provvederanno anche all'assolvimento dei relativi oneri;
così pure le spese di ordinaria e straordinaria
manutenzione.
3) Il resistente corrisponderà alla ricorrente un mantenimento mensile di € 300,00 ciò sino alla sua
indipendenza economica sempre che non derivi da sua negligenza ovvero ove la stessa dovesse maturare il
diritto a percepire il reddito di cittadinanza e/o altro beneficio che dovesse modificare il proprio reddito;

4) Dichiarare l'inesistenza dell'obbligo, in capo al ricorrente, di corrispondere al figlio Parte_2
una somma a titolo di mantenimento;
solo in mero subordine quantificarla in un importo mensile di €
200,00 (comprensivo delle spese straordinarie) e ciò sino alla sua indipendenza economica sempre che non
derivi da sua negligenza ovvero ove lo stesso dovesse maturare il diritto a percepire il reddito di
cittadinanza e/o altro beneficio che dovesse modificare il proprio reddito.
In ogni caso
Vinte le spese. pagina 2 di 11 Per la resistente:

1. Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1

2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora perché ci possa abitare con il loro Pt_1
figlio , ed altresì porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla signora Per_1 Pt_1
un assegno mensile a titolo di mantenimento per se e per il figlio con cui vive, necessario e sufficiente a
consentire loro di vivere dignitosamente, nella misura non inferiore ad € 1.000,00 o in quella maggiore
o minore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia e da rivalutarsi annualmente secondo
Org_ l'adeguamento

3. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese del 15%.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.1.2020 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con CP_1
in Serramanna il 10.12.1992 e che dall'unione coniugale sono nati i figli il
[...] Per_1
13.1.1991 e il 23.10.1994, ha domandato la pronuncia della separazione e l'assegnazione Per_2
dell'abitazione coniugale ela determinazione in euro 1000,00 mensili del contributo di mantenimento
per sé e per il figlio . Per_1
Ha allegato:
la figlia è economicamente indipendente mentre il figlio , con lei convivente, affetto da Per_2 Per_1
diabete, è privo di stabile occupazione e svolge qualche lavoro stagionale in campagna;

il dimora in Pratica di Mare presso la base militare dell'Aeronautica in quanto militare di CP_1
tale arma e dipendente del ;
Controparte_2
in ragione del lavoro e del domicilio il le ha delegato la cura della famiglia che raggiungeva CP_1
mediamente una volta al mese e durante le vacanze;

pagina 3 di 11
in occasione del 25° anniversario di nozze organizzati dopo i festeggiamenti e una crociera il
le ha confessato di avere da tempo una relazione extraconiugale e di volersi separare ciò che CP_1
è avvenuto dal mese di febbraio 2017;

i coniugi sono comproprietari per quote uguali del 50% della casa coniugale in Serramanna via Torino
16 e di altra abitazione nello stesso comune nel vico Sardegna 12/A dove vive la figlia ;
Per_2
il da aprile 2019 le corrisponde la somma di euro 600,00 per il mantenimento proprio e del CP_1
figlio somma che risulta insufficiente in ragione delle spese che deve sostenere e del reddito del primo
che oltre allo stipendio tabellare percepisce un'indennità di volo oltre alla quattordicesima e
quindicesima mensilità;

ella non lavora essendosi sempre occupata dei figli e, negli ultimi anni della propria madre gravemente
malata.
Si è costituito in giudizio il allegando quanto segue: CP_1
egli lavora per il con il grado di Primo Maresciallo e lo stipendio lordo annuo di Controparte_2
euro 34.700,00 e non percepisce alcuna indennità di volo né quattordicesima e quindicesima;

per il proprio lavoro abita in un alloggio militare in Pomezia, loc. Pratica di Mare ove la ricorrente ha
abitato solo per un breve
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