Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 8168

TRIB Napoli
Sentenza
16 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
16 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 8168
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 8168
Data del deposito : 16 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 28/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7980 dell'anno 2021 del Ruolo generale LAVORO
TRA
LB RO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cirillo ed
Ernesto Maria Cirillo
E
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO FUSO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.05.2021 la ricorrente ha chiesto: 1)
Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto della ricorrente a vedersi inquadrata nel 6° livello del CCNL di categoria, nella qualifica di Coordinatore di settori operativi, o la diversa qualifica che dovesse essere ritenuta dall'On.le
Giudicante, a far data dal 30.09.2013 ovvero per quella diversa che stabilirà il giudicante, condannando, per l'effetto, la resistente ad attribuire alla ricorrente la relativa qualifica ed inquadramento, con il pagamento delle differenze retributive, nessuna esclusa, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatario”.
A fondamento delle proprie pretese la ricorrente allegava: di essere stata assunta nel 16.12.1990, nell'allora SIP S.p.A., come operatore addetto ai servizi di utenza, inquadrato nel livello 9° dell'allora CCNL
SIP;
che nel tempo era stata promossa sino ad arrivare al livello 5° del
CCNL di categoria per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi di telecomunicazioni, riconosciuto con decorrenza dal 01.09.2005;
che dal mese di febbraio 2010 veniva assegnata alla centrale di Nola in forze al settore AOU NAPOLI NORD e in data 30.9.23 nominata Assistente di Supporto
Tecnico Operativo – ATST occupandosi: della gestione tramite il sistema
GEM dell'approvvigionamento, sostituzione e riparazione delle piastre trasmissive di scorta, in base all'utilizzo fatto dai tecnici quotidianamente, degli interventi tecnici, sulla rete, presso le centrali
OM e presso la clientela finale, sia privata che business ed imprese, nella zona nord della provincia di AP. Assumeva che nell'espletamento dell'attività lavorativa aveva svolto in via esclusiva una serie di compiti di coordinamento, svolgendo di fatto le medesime mansioni degli AOT, avendo la responsabilità di coordinare e sovraintendere l'attività di approvvigionamento del materiale necessario, la responsabilità delle attività c.d. analisi dei rework, coordinando anche le attività con le ditte esterne;
di aver diritto al riconoscimento del livello di inquadramento superiore in ragione delle suddette mansioni. Concludeva come in premessa.
Nel costituirsi, la società rilevava l'insussistenza dei presupposti per dare ingresso all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso va accolto.
Ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. È, pertanto, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) la riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
b) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Nel procedimento logico-giuridico diretto all'accertamento dell'esistenza della prima delle due condizioni sopraelencate, e segnatamente alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Ed evidentemente, incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in questi sensi, Cass. Sez. L, Sentenza n. 20272 del
27/09/2010
). Con l'ulteriore precisazione che l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini
dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28284 del 31/12/2009).
Ciò premesso in punto di diritto va richiamata la declaratoria contrattuale di riferimento che prevede al 5° livello: Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
Lavoratrice/tore che, seguendo le indicazioni provenienti dai propri responsabili e nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per le attività di competenza, coordina ed indirizza operativamente le attività anche di gruppi di addetti e operatori al "call center/customer care";
li gestisce operativamente sotto i profili di formazione, aggiornamento, valutazione, sviluppo e motivazione;
li supporta nella loro normale attività relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti, nella gestione diretta del cliente e negli strumenti informatici utilizzati. L'esercizio di tali compiti richiede un ambito di decisionalità funzionale ai risultati quali-quantitativi attesi, un'approfondita conoscenza del processo operativo di riferimento, nonché adeguate capacità di relazione, energia realizzativa e leadership.
Al 6° livello è previsto: Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Lavoratrice/tore che, sulla base di ampie conoscenze professionali e nei limiti delle sole direttive generali, sviluppando progetti relativi ad apparati complessi, anche attraverso la definizione delle specifiche di progetto in relazione ad apparati/tecnologie di fornitori esterni ed operando le necessarie valutazioni in ordine agli adeguamenti hardware/software degli impianti esistenti, assicura la progettazione,
l'ingegnerizzazione, la realizzazione e/o l'ampliamento di reti voce/dati/internet, o di parti di esse e/o la definizione, la progettazione e la realizzazione di nuovi servizi voce/dati/internet.
Dunque, la differenza tra il 6° livello ed il 5° livello consiste soprattutto nelle funzioni direttive inerenti attività complesse proprie
del lavoratore inquadrato nel livello sesto, accompagnate da un contributo professionale autonomo e innovativo.
Entrambi i livelli contemplano, in ogni caso, funzioni di coordinamento.
La differenza è data dalla previsione, per il livello quinto, di autonomia e responsabilità nelle attività di coordinamento di altri lavoratori mentre il livello sesto prevede la guida ed il controllo di settori operativi.
Dalla prova testi è emerso quanto segue.
Il teste Gianfranco Di EN ha riferito: “la ricorrente ed io abbiamo lavorato assieme nella sede di Nola all'incirca dal 2010 per una decina di anni;
all'epoca ero assistente tecnico di VI livello”;
...: “la ricorrente aveva il compito di coordinare gli interventi, per tutti i tecnici, dell'area di AP RD per la risoluzione delle attività sospese”;
...: “la ricorrente ha coordinato le attività nell'ambito di quelle attività che le venivano assegnate dai responsabili (compreso il sottoscritto)”;
...: “non so se la ricorrente agisse sulla base di una programmazione giornaliera-settimanale, si trattava comunque di una attività svolta quotidianamente”;
...: “la ricorrente verificava quali attività risultavano essere state poste dai tecnici in stato di sospensione e per quale motivo, per mancanza scorte o impossibilità di accesso alle centrali per provvedere all'approvvigionamento o alla richiesta, mediante inserimento dei dati in un sistema (CRM) di ripristino accessi in centrale e/o richiedeva il materiale nel sistema aziendale definito GEM”;
...: “ove, ad esempio, gli interventi risultassero sospesi per mancanza di materiale la
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