Trib. Roma, sentenza 25/09/2024, n. 14571

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 25/09/2024, n. 14571
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 14571
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 58203/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da SO AL, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Fachile, nei confronti del Ministero dell'interno – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

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Il ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento con cui il Comune di Roma ha rigettato la sua domanda volta ad acquisire la cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, della legge n. 91/92, presentata in data 9.02.2017.
L' art. 4 comma 2, della legge n. 91/92, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, richiede: a) la nascita in Italia, b) il possesso ininterrotto fino al raggiungimento della maggiore età della residenza legale sul territorio nazionale, c) la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente, nato a [...] il [...] da genitori di origine jugoslava, è stato iscritto fino al 2014 nel permesso di soggiorno della madre in Italia dal
1973. Nel 2014, al raggiungimento del sedicesimo anno di età il ricorrente ha ottenuto un'autonoma carta di soggiorno a tempo indeterminato. Oltre ad essere stato da sempre titolare di un regolare titolo di soggiorno, il sig. OV è stato fin dalla nascita regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente, prima presso via Casilina n. 900 (Roma) e poi a partire dal 5.10.2006 in via
Inverigo n. 22 (Roma) dove risiede ancora attualmente con la madre, i fratelli e le sorelle. Nel territorio romano il ricorrente è stato inoltre sottoposto, fin dalla tenera età alle vaccinazioni obbligatorie e ha frequentato la scuola elementare e la scuola media fino al 2012.
Raggiunta la maggiore età, il sig. AL ha presentato, presso gli Uffici del comune di
Roma, richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 L. 91/92.
L'amministrazione comunale, con provvedimento del 4.07.2017 ha rigettato la richiesta del ricorrente in quanto “L'Ufficio Cittadinanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 bis Legge 241/90
e ss.mm, ha provveduto a comunicare i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza suindicata, invitando la S.V. a presentare la documentazione idonea a provare sia l'avvenuto rinnovo della carta di soggiorno sia la presenza territoriale dal 2009 al 2013. Premesso quanto sopra,
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