Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/02/2024, n. 84
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor L C Presidente
Dott.ssa R D A Giudice rel.
Dott.ssa S I G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 961/2019 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 14/05/2019 da , nato a T il 17/01/1973, C.F.: Parte_1
, residente a Spinetoli (AP), Via Molino n. 26/E, rappresentato C.F._1
e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti S B e O B del foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito a San Benedetto del Tronto, via Togliatti n.14;RICORRENTE
CONTRO
, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 26/02/1979, C.F.: Controparte_1
, residente a Spinetoli (AP), Via Molino n°26/E, rappresentata C.F._2
e difesa dall'avv. G M B, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a San Benedetto del Tronto (AP), via Mario Curzi n°62;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
Conclusioni per le parti:
All'udienza del 15/09/2022, tenutasi con trattazione scritta, il ricorrente precisava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , Parte_1
, nato in T il 17/01/1973 e , codice fiscale C.F._1 Controparte_1
, nato in San Benedetto del Tronto il 26/02/1979, C.F._2 addebitandola a quest'ultima ex art. 151 c. c. comma 2°. 2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con il reciproco rispetto. 3. Affidare i figli minori Per_1 nato il 06/11/2004 e nata il 18/12/2006 ad entrambi i genitori. Domiciliare Per_2 entrambi i figli minori presso il padre con indicazione dei periodi di visita in cui potranno stare con la madre che possono essere i seguenti: Un fine settimana dalla mattina di sabato alla sera di domenica ogni 15 gg. (compatibilmente con gli impegni scolastici);durante le vacanze di natale dal 23 al 30 dicembre negli anni dispari e dal 31 dicembre al 7 gennaio negli anni pari;durante le vacanze di pasqua ad anni alterni dal venerdì al lunedì santo compresi;durante le vacanze estive per 20 giorni consecutivi nel periodo che di coniugi concorderanno. 4. Disporre il versamento dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori ed in Per_1 Per_2
€ 150,00 mensili per ciascuno di essi, rivalutabili annualmente secondo gli indici
. 5. Assegnare l'alloggio coniugale a . 6. Disporre che i Org_1 Parte_1 genitori contribuiscano in ragione del 50% a tutte le spese straordinarie, mediche ed odontoiatriche, a quelle relative all'istruzione dei figli e allo svolgimento delle attività complementari ad esse connesse, nonché alle attività sportive che i figli decideranno di svolgere, dopo averle preventivamente concordate e documentate, sulla base di un protocollo di riferimento che potrebbe essere quello emesso dal Tribunale di Ancona. 7. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa stante la difficoltà di effettuare una valutazione e che comunque potrebbe essere parametrata nella misura di euro 3.000,00 per ogni anno di matrimonio e quindi in totale ammontanti a euro 60.000,00 per venti anni di convivenza matrimoniale (dal 1998 al 2018), ovvero a quella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 8. Emettere ogni altro provvedimento di legge. 9. Rigettare le avverse domande. 10. Vinte le spese ed onorari di causa, compreso rimb. forf. e oneri fiscali”.
Per la parte resistente le conclusioni formulate da ultimo nella comparsa di costituzione sono le seguenti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,contrariis reiectis, per i fatti esposti in narrativa:.
.Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, alle condizioni sottoelencate: Parte_1
a)autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b)assegnare la casa coniugale al sig. ;Parte_1 c)confermare, in ordine all'affidamento dei figli, i provvedimenti presidenziali già adottati;
d)confermare, in ordine al versamento dell'assegno quale contributo per il mantenimento dei figli, i provvedimenti presidenziali già adottati;
e)riguardo agli arredi ed alla mobilia attualmente presenti presso la casa coniugale, sitain Spinetoli (AP), Via Molino n°26/E, sancire che gli stessi rimangano nel possesso e nella proprietà del sig. ;Parte_1
f)riguardo all'autovettura FIAT Punto, intestata al sig. , sancire Parte_1 che la stessa rimanga nel possesso e nella proprietà dello stesso sig.
[...]
, mentre per l'autovettura NISSAN targata FP 660DL di proprietà della Parte_1 sig.ra che questa rimanga nel possesso e nella proprietà della stessa Controparte_1 sig.ra Controparte_1
.respingere la domanda di addebito;
.respingere la richiesta di risarcimento dei danni così come valutati e quantificati;
.con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato, deduceva che Parte_1
5/09/1998 aveva contratto matrimonio con rito concordatario a San Benedetto del Tronto (AP) con ;l'atto veniva trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1 del Comune di San Benedetto del Tronto al n. 34, Parte 2, Serie A, deleg. 2;dall'unione matrimoniale nascevano tre figli: nata il 29/01/1999, , nato il Per_3 Per_1
06/11/2004 ed nata il 18/12/2006. Per_2
La vita coniugale aveva uno svolgimento sereno e tranquillo, fino al termine dell'estate 2018, quando iniziava ad avere un atteggiamento distaccato e Controparte_1 scostante dal coniuge, a mostrare freddezza nei rapporti intimi e ad essere spesso taciturna, inducendo il a nutrire dei sospetti sulla fedeltà della moglie. La Pt_1 si appartava quando usava il telefono cellulare, evitava di lasciarlo in giro in CP_1 casa e mostrava indifferenza anche nei confronti dei due figli minori, e Per_2
, tanto che questi ultimi iniziavano a mostrare segni di malessere psichico. Per_1
Il affermava di aver provato a parlare con la moglie per cercare di aiutarla, ma Pt_1 ella era scostante ed iniziava ad assentarsi da casa anche il sabato mattina senza dare convincenti spiegazioni. Egli, dunque, incaricava un'agenzia investigativa e scopriva che la moglie frequentava un altro uomo con il quale intratteneva rapporti intimi presso un B&B di Sant'Elpidio a Mare.
cui il marito presentava le foto e la relazione dell'agenzia Controparte_1 investigativa, confessava la relazione extraconiugale, procurando disorientamento all'interno della famiglia, anche nei figli che si erano avveduti del comportamento scostante della madre, tanto che iniziava ad avere problemi con la scuola Per_1 ed a frequentare compagnie poco affidabili, mentre mostrava altrettanti gravi Per_2
disagi;il affermava che la figlia gli aveva espresso le proprie sofferenze in Pt_1 una lettera.
La convivenza, dunque, era divenuta intollerabile, al punto da indurre il ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale con il figlio , anche per non creare tensioni Per_1
e per allontanare il giovane dai compagni che frequentava e con i quali si assentava spesso da scuola;entrambi si trasferivano temporaneamente a Monteprandone, in un alloggio messo a disposizione dalla sorella, secondo il Parte_2 CP_1 tale decisione si era dimostrata positiva per il figlio , che aveva cominciato Per_1 ad ottenere buoni risultati nel nuovo istituto scolastico. Anche la figlia Per_2 manifestava la volontà di stare con il padre, in quanto neanche lei veniva seguita dalla madre nei compiti scolastici.
Poste tali premesse, il formulava le seguenti domande: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi , , nato in T Parte_1 C.F._1 il 17/01/1973 e , codice fiscale , nato in San Controparte_1 C.F._2
Benedetto del Tronto il 26/02/1979, addebitandola a quest'ultima ex art. 151 c. c. comma 2°. 2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con il reciproco rispetto.