Trib. Piacenza, sentenza 03/04/2024, n. 242
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Testo completo
Oggetto: divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Ci vil e di Piacenza, riunito i n Cam era di C onsi gli o nel le
persone dei Si gg. M agi strati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Mariachiara Vanini Giudi ce
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA
nella caus a civi le di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tat o i n data
17.10.2023 da
c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Fantini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via Mazzini n.69/a, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Barbieri, elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele II n.36, in virtù di delega in calce alla comparsa
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 6.2.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2023 chiedeva di Controparte_2
sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in
Castelvetro Piacentino, il 18.9.1993, con , precisando: Controparte_1 che dall'unione erano nati due figli (il 12.1.1997) e (il Per_1 Per_2
20.8.1998), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto in data 16.3.2022;
che dall'epoca della separazione non vi era più stata ripresa della convivenza né riconciliazione tra i coniugi;
che esso ricorrente aveva ottemperato a tutti gli impegni stabiliti nelle condizioni di separazione;
che entrambi i figli avevano ultimato il percorso di studi ed erano diventati economicamente indipendenti;
di essere disponibile, come già previsto in sede di separazione consensuale,
a cedere la propria quota di proprietà della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, con rogito notarile entro 60 gg. dalla pronuncia di divorzio.
Il ricorrente chiedeva pertanto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso dando atto che da mesi aveva invitato la controparte alla definizione di un ricorso congiunto.
Con decreto in data 23.10.2023 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 6.2.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata il 29.12.2023 si
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Ci vil e di Piacenza, riunito i n Cam era di C onsi gli o nel le
persone dei Si gg. M agi strati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Mariachiara Vanini Giudi ce
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA
nella caus a civi le di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tat o i n data
17.10.2023 da
c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Fantini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via Mazzini n.69/a, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Barbieri, elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele II n.36, in virtù di delega in calce alla comparsa
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 6.2.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2023 chiedeva di Controparte_2
sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in
Castelvetro Piacentino, il 18.9.1993, con , precisando: Controparte_1 che dall'unione erano nati due figli (il 12.1.1997) e (il Per_1 Per_2
20.8.1998), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto in data 16.3.2022;
che dall'epoca della separazione non vi era più stata ripresa della convivenza né riconciliazione tra i coniugi;
che esso ricorrente aveva ottemperato a tutti gli impegni stabiliti nelle condizioni di separazione;
che entrambi i figli avevano ultimato il percorso di studi ed erano diventati economicamente indipendenti;
di essere disponibile, come già previsto in sede di separazione consensuale,
a cedere la propria quota di proprietà della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, con rogito notarile entro 60 gg. dalla pronuncia di divorzio.
Il ricorrente chiedeva pertanto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso dando atto che da mesi aveva invitato la controparte alla definizione di un ricorso congiunto.
Con decreto in data 23.10.2023 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 6.2.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata il 29.12.2023 si
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