Trib. Torino, sentenza 08/11/2024, n. 2920
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. G L R all'esito della discussione e del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 6352 /2023 R.G.L.
promossa da:
Parte_1
[.
[...] [...]
[...]
Parte_2
[...]
[...]
(avv. RAFFONE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. TOFFOLETTO) RESISTENTE
1
OGGETTO: Retribuzione- apprendistato - anzianità di servizio
I Con ricorso depositato il 14/09/2023, i sigg.ri , , Pt_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio l'attuale (o ex, nel caso della Parte_2 Pt_2 sig.ra datore di lavoro chiedendo all'adìto Parte_2 Controparte_1
Tribunale di condannarla al pagamento delle differenze retributive che ciascun ricorrente assume di avere maturato, sul presupposto che la società abbia erroneamente calcolato gli scatti di anzianità con decorrenza differita al momento della conferma a tempo indeterminato.
II Resiste in giudizio replicando di avere fatto corretta Controparte_1 applicazione del contratto collettivo che disciplina i rapporti di lavoro oggetto di causa, e di avere comunque corrisposto ai dipendenti importi superiori ai minimi contrattuali, che dovrebbero quanto meno essere posti in compensazione;
eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale degli asseriti crediti sorti prima del quinquennio anteriore al 24/03/2023 (data in cui la società ha ricevuto la lettera di costituzione in mora);
contesta infine la correttezza degli avversari conteggi delle pretese differenze retributive.
III Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
III.1 Premesso che ai sensi dell'art. 205 del C.C.N.L. terziario, distribuzione e servizi
(doc. 2), applicato in azienda, “per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale […] il personale ha diritto a dieci scatti triennali”, gli odierni ricorrenti si dolgono del fatto che il datore di lavoro abbia riconosciuto loro il primo scatto dopo sei anni dall'inizio dell'apprendistato, anziché tre anni, in sostanza negando la piena equiparabilità, a tali fini, fra il contratto di apprendistato
e quello ordinario a tempo indeterminato.
III.2 Ad avviso dei ricorrenti, l'azienda avrebbe confessato stragiudizialmente
l'erroneo calcolo degli scatti di anzianità, allorquando, con missiva datata 13 luglio
2022, comunicava ai dipendenti che
“a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del C.C.N.L., non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisione.
2 Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti:
a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20,00 lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00 lordi come differenze retributive” (doc. 3).
III.3 Peraltro, la somma lorda di € 700,00 è ritenuta dai lavoratori insufficiente a bilanciare le differenze retributive nel frattempo maturate, nella misura specificata in ricorso per ciascuno di essi.
dal canto suo, nega in primo luogo di avere, per mezzo Controparte_2 del comunicato del luglio 2022, riconosciuto la
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. G L R all'esito della discussione e del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 6352 /2023 R.G.L.
promossa da:
Parte_1
[.
[...] [...]
[...]
Parte_2
[...]
[...]
(avv. RAFFONE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. TOFFOLETTO) RESISTENTE
1
OGGETTO: Retribuzione- apprendistato - anzianità di servizio
I Con ricorso depositato il 14/09/2023, i sigg.ri , , Pt_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio l'attuale (o ex, nel caso della Parte_2 Pt_2 sig.ra datore di lavoro chiedendo all'adìto Parte_2 Controparte_1
Tribunale di condannarla al pagamento delle differenze retributive che ciascun ricorrente assume di avere maturato, sul presupposto che la società abbia erroneamente calcolato gli scatti di anzianità con decorrenza differita al momento della conferma a tempo indeterminato.
II Resiste in giudizio replicando di avere fatto corretta Controparte_1 applicazione del contratto collettivo che disciplina i rapporti di lavoro oggetto di causa, e di avere comunque corrisposto ai dipendenti importi superiori ai minimi contrattuali, che dovrebbero quanto meno essere posti in compensazione;
eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale degli asseriti crediti sorti prima del quinquennio anteriore al 24/03/2023 (data in cui la società ha ricevuto la lettera di costituzione in mora);
contesta infine la correttezza degli avversari conteggi delle pretese differenze retributive.
III Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
III.1 Premesso che ai sensi dell'art. 205 del C.C.N.L. terziario, distribuzione e servizi
(doc. 2), applicato in azienda, “per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale […] il personale ha diritto a dieci scatti triennali”, gli odierni ricorrenti si dolgono del fatto che il datore di lavoro abbia riconosciuto loro il primo scatto dopo sei anni dall'inizio dell'apprendistato, anziché tre anni, in sostanza negando la piena equiparabilità, a tali fini, fra il contratto di apprendistato
e quello ordinario a tempo indeterminato.
III.2 Ad avviso dei ricorrenti, l'azienda avrebbe confessato stragiudizialmente
l'erroneo calcolo degli scatti di anzianità, allorquando, con missiva datata 13 luglio
2022, comunicava ai dipendenti che
“a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del C.C.N.L., non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisione.
2 Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti:
a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20,00 lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00 lordi come differenze retributive” (doc. 3).
III.3 Peraltro, la somma lorda di € 700,00 è ritenuta dai lavoratori insufficiente a bilanciare le differenze retributive nel frattempo maturate, nella misura specificata in ricorso per ciascuno di essi.
dal canto suo, nega in primo luogo di avere, per mezzo Controparte_2 del comunicato del luglio 2022, riconosciuto la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi