Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18581
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GENTILE ANTONELLA e GENTILE
ALFONSO per procura in atti
E
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. TOMARELLI PAOLA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI A SEGUITO DI MUTAMENTO DEL
RITO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/08/2022, ha chiesto Parte_1
all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/06/2010 con da cui si era Parte_2
separata in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 9.3.2015 e con cui aveva avuto le figlie (il 18.8.2008) e (l'11.7.2011), affetta da handicap Per_1 Per_2
grave.
Il a chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle diverse Pt_2 condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale è stato vanamente esperito il tentativo di conciliazione e con ordinanza in data 1.7.2023 il Presidente f.f., a modifica delle condizioni della separazione, ha così stabilito: “dispone che la figlia permanga con ciascun genitore Per_2 due giorni consecutivi a settimana con pernotto e a fine settimana alternati (segnatamente, la prima settimana, il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre;
il venerdì, sabato e domenica con la madre;
la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GENTILE ANTONELLA e GENTILE
ALFONSO per procura in atti
E
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. TOMARELLI PAOLA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI A SEGUITO DI MUTAMENTO DEL
RITO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/08/2022, ha chiesto Parte_1
all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/06/2010 con da cui si era Parte_2
separata in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 9.3.2015 e con cui aveva avuto le figlie (il 18.8.2008) e (l'11.7.2011), affetta da handicap Per_1 Per_2
grave.
Il a chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle diverse Pt_2 condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale è stato vanamente esperito il tentativo di conciliazione e con ordinanza in data 1.7.2023 il Presidente f.f., a modifica delle condizioni della separazione, ha così stabilito: “dispone che la figlia permanga con ciascun genitore Per_2 due giorni consecutivi a settimana con pernotto e a fine settimana alternati (segnatamente, la prima settimana, il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre;
il venerdì, sabato e domenica con la madre;
la
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