Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2024, n. 607

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2024, n. 607
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 607
Data del deposito : 24 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 929/2024 R.G. promossa
da
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Domenico Naso;

ricorrente
contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore e per esso l' Controparte_2
, difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Elvira Sarubbi;

[...]
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere una docente assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del e di avere prestato Controparte_1
servizio in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, segnatamente, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ha chiesto:
“A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio
1

economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, e per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in favore della docente della CP_1 carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo il difetto di competenza del giudice adito.
Va disattesa in quanto generica l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal
resistente il quale, dopo avere richiamato la lettera dell'art. 413, comma 5, CP_1
c.p.c., e precisato che per sede di servizio deve intendersi quella di servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio poiché viene in rilievo solo
l'ufficio ove il dipendente era addetto al momento in cui il giudizio è instaurato ovvero il rapporto di lavoro ha avuto termine, non allega, né documenta, le ragioni per cui la competenza a conoscere l'odierna controversia spetterebbe al Tribunale di
Lamezia Terme.
Nel merito, la domanda è fondata.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata da ultimo compiutamente enucleata dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte, con la recente sentenza n.
29961 del 27.10.2023, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice, sicché si esporranno le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'odierna decisione richiamando le coordinate ermeneutiche fornite dai giudici di legittimità.
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, così come disciplinata dall'art. 282 d.lgs. n. 297/1994 e dagli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto.
E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107 del 2015 che stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124).
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Nell'ambito di tale sistema di principi, la stessa L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della Carta Docente (art. 1, co. 121), stabilendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124" ed aggiungendo che "la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
La norma appena citata è destinata, tuttavia, ai soli insegnanti di ruolo.
Siffatta circostanza intercetta il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18.05.2022, sulla premessa che il
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