Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 7955
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1013/2023 RGL avente ad
OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Puglisi e dall'avv. Alessandro Squillante Parte_1
RICORRENTE
E n persona del legale rap.nte p.t., Controparte_1 in persona del legale rap.te p.t rappresentate e difese dall'avv. Giorgia Gaudino CP_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: condanna delle resistenti al pagamento della somma complessiva di € 44.405,21.
Per la resistente: rigetto della domanda
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18 gennaio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti delle resistenti chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094
c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112 c.c.;
3) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e/o indennità di lavoro di cui al capo H che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare, la e la , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 CP_1 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della complessiva somma di Euro 73.967,71, di cui euro 69.542,76 a titolo di
TFR, euro 3.382,78 a titolo risarcitorio per mancato godimento della pausa e mancato godimento dei riposi compensativi nonché euro 1.042,17 a titolo di 9/12 di tredicesima non percepita, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva di avere lavorato alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza Privata La
Nuova Lince srl, dal 01.02.1987 al 14.04.10, dal 15.04.2010, alle dipendenze della c.c., e Controparte_1 successivamente dal 28.01.2021, alle dipendenze di cui il rapporto è proseguito, ex art. 2112, sino CP_1 alla cessazione avvenuta il 30 settembre 2022.
Deduceva di aver sempre svolto mansioni di guardia particolare giurata, inquadrato quale operaio da ultimo nel livello 4 del ruolo tecnico-operativo del vigente C.C.N.L. di categoria (dipendenti da Istituti di Vigilanza
Privata) con turni di lavoro di otto ore;
deduceva, altresì, la mancata percezione del TFR e dei ratei di tredicesima per l'anno 2022 oltre la mancata fruizione, da gennaio 2012 al settembre 2022, della pausa dei
10 minuti spettante qualora l'orario giornaliero di lavoro ecceda le 6 ore consecutive e dei relativi riposi compensativi.
In diritto invocava, per le pause, l'art 74 del CCNL stesso.
Si costituivano le resistenti che chiedevano il rigetto della domanda.
In particolare, evidenziavano di avere corrisposto al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro acconti sul TFR dovuto.
Rilevavano inoltre che al 1° luglio 2019 adottavano il CONTRATTO NAZIONALE di
VIGILANZA PRIVATA, INVESTIGAZIONI E SERVIZI FIDUCIARI, stipulato nell'ottobre 2015 tra Associazioni datoriali e ., pubblicato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del CP_2
Lavoro (CNEL) con
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