Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/11/2024, n. 523
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Testo completo
R.G. N. 4843/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4843/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CASELGRANDI FULVIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. CASELGRANDI FULVIA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p..c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005);
con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « 1) I ricorrenti saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna ed obbliga a comunicare all'altro genitore, tramite pec o invio di raccomandata
a/r, l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, salvo quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c. in tema di modifica della residenza della prole minorenne. Il figlio minore è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, al fine di Per_1 consentirgli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni;
i genitori dunque eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio, quali quelle attinenti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709-ter c.p.c., i genitori condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sul minore e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, della sua educazione, della sua cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico;
la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione del minore saranno assunte in via esclusiva dal genitore che in quel momento lo ha con sé. I genitori concordano che il figlio sarà collocato presso la madre ed altresì concordano che con la medesima manterrà la residenza anagrafica. Le parti si danno reciprocamente atto che la casa presso cui il minore vive con la madre è di proprietà di quest'ultima ed a lei viene comunque assegnata anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
2) Fatto sempre salvo ogni differente ed ulteriore accordo da assumersi di volta in volta fra i coniugi, i genitori concordano il calendario di frequentazione e