Trib. Lecco, sentenza 01/08/2024, n. 572

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecco, sentenza 01/08/2024, n. 572
Giurisdizione : Trib. Lecco
Numero : 572
Data del deposito : 1 agosto 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1127 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale avvenuta all'udienza del 03.07.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, e promossa da
IC EM, C.F. [...], domiciliata in
Milano, via Coluccio Salutati n.7, con il patrocinio dell'Avv. Luca Scarlandi,
ATTORE contro
PE SPA, C.F. 07747160153, con sede in Merate, via Como n.38,
CONVENUTA CONTUMACE che hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE
Piaccia All'Illustre Giudice del Tribunale di Lecco: In via principale Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta contumace IC s.p.a nella determinazione del sinistro di cui e' causa occorso all'attrice in data 3 settembre 2019, e per l'effetto dell'applicazione degli artt. 114 e 117 del D.lgs 206/2005;
Condannare la convenuta IC S.p.a nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento: Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 Anni 54 al momento del sinistro I.P 10% € 24.193 ITT gg. 30 € 3.450 ITP al 75% gg. 30 € 2.587
ITP al 50% gg. 30 € 1.725 ITP al 25% gg. 90 € 2.587 E cio'per un totale di € 34.542, o di quell'importo maggiore o minore ritenuto dal Giudice di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, oltre alle spese mediche accertate nella CTU per € 1356, oltre alla rifusione di quelle anticipate per la CTU e per il proprio CTP.
In via subordinata Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta contumace IC s.p.a nella determinazione del sinistro di cui e' causa occorso all'attrice in data 3 settembre 2019, per la violazione dell'art. 2043 c.c. e per l'effetto: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta contumace IC s.p.a nella determinazione del sinistro di cui e' causa occorso all'attrice in data 3 settembre 2019, e per l'effetto dell'applicazione degli artt. 114 e 117 del D.lgs 206/2005;
Condannare la convenuta IC S.p.a nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento: Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 Anni 54 al momento del sinistro

I.P 10% € 24.193 ITT gg. 30 € 3.450 ITP al 75% gg. 30 € 2.587 ITP al 50% gg. 30 € 1.725 ITP al 25% gg. 90 € 2.587 E cio' per un totale di € 34.542,00 o di quell'importo maggiore o minore ritenuto dal Giudice di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, oltre alle spese mediche accertate nella CTU per € 1356, oltre alla rifusione di quelle anticipate per la CTU e per il proprio CTP. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre C.P.A in regime forfettario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) La domanda di parte attrice e l'oggetto della domanda
La sig.ra EM ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento della responsabilità di PE SPA nella causazione del danno occorsole e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
In particolare l'attrice espone che in data 20.10.2014 si era sottoposta ad operazione chirurgica per l'inserimento di artroprotesi all'anca sinistra, fornita da PE SPA, e che, a seguito della spontanea frattura della protesi, verificatasi in data 03.09.2019, a distanza di poco meno di cinque anni, si è dovuta sottoporre ad un nuovo intervento per la sostituzione della protesi fratturata;
a causa di ciò, afferma di aver patito un peggioramento della condizione clinica, con conseguente danno non patrimoniale quantificato in Euro 34.480,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
2) Sull'accertamento dell'an.
Parte attrice ha agito in via principale ai sensi degli artt. 114 e 117 del
Codice del Consumo
. Sulla base di tali disposizioni, per attribuire al
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produttore la responsabilità per i danni provocati da propri prodotti difettosi, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale che ricollega il primo al secondo, inteso come suo effetto e conseguenza. La giurisprudenza maggioritaria e consolidata, ha inoltre chiarito che la responsabilità da prodotto difettoso prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non dalla prova del
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