Trib. Massa, sentenza 28/02/2024, n. 7
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Domenico Provenzano Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel sub-procedimento nr. 11-1/2023 R.G.P.U., promosso da:
SS BD con ricorso depositato in data 23/02/2023;
PARTE RICORRENTE
AVV. PIETRO BENEDETTI
CONTRO
LU UR RL, con sede legale in Aulla (MS), C.F. e P.I.: 01265640456, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore;
PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITA
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL LE
- ritenuto che la notificazione relativa all'istanza di apertura di liquidazione giudiziale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale ordinario di Massa, si sia regolarmente perfezionata (dalla disamina del fascicolo telematico risulta “ottenuta ricevuta” della p.e.c. inviata a cura della Cancelleria fallimentare a parte resistente);
- rilevato che parte resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione;
- rilevato infatti che, come risulta dal verbale dell'udienza di costituzione del contraddittorio, celebrata in data 11.05.2023, la notificazione al debitore eseguita ad opera della Cancelleria fallimentare si è perfezionata;
- ritenuto dunque regolarmente ed integralmente costituito il contraddittorio;
- svolta l'udienza di costituzione del contraddittorio il giorno 11.05.2023, al cui esito lo scrivente GD si è riservato di riferire al Collegio;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di debitore persona fisica esercente attività di impresa – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società LU UR S.R.L. risulta avere sede legale in Aulla
(MS), via Selva n. 1, come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del primo dei ricorsi di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, il ricorrente ha evidenziato che la LU UR RL ha debiti che paiono certi, liquidi ed esigibili per Euro 6.022,26 a favore di SS BD come risulta dal decreto ingiuntivo n. 169/2022 emesso dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale
(allegato al relativo ricorso), munito di formula esecutiva e notificato alla debitrice unitamente all' atto di precetto.
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale
e del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, per un importo complessivo pari a € 60.320,05 (“Totale residuo al netto dell'importo sospeso”, così come risultante da “Elenco cartelle/avvisi” proveniente da
ADER-Agenzia Delle Entrate Riscossione, depositato in data 13.03.2023 nel fascicolo telematico).
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi
o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII).
Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda
l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “attività di spurghi, smaltimento di rifiuti pericolosi e non etc…” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla
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