Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10174

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10174
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 10174
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. R S - Presidente
Dott.ssa G F - Giudice - Dott.ssa I C - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2448/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 30.4.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. C G R- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. M A R- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 30.4.2024 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in

€ 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.2.2021, la sign.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. il 30.7.2001 dal quale era nato il [...] Controparte_1 Persona_1
– esponeva: Sebbene vi sia stato un iniziale periodo di spensierata convivenza, dopo tale periodo di serenità, l'unione coniugale è andata rivelandosi sempre meno felice a causa delle contrastanti personalità e dell'incompatibilità caratteriale sempre più accentuata tra le parti. L'intollerabilità si è realizzata allorquando l'unità familiare e la comunione spirituale è venuta meno per effetto di una condizione di disaffezione e distacco sentimentale tra i coniugi. Ed infatti, negli ultimi anni, tra le parti si è venuto a determinare un rapporto burrascoso e litigioso ed il legame tra essi si è deteriorato al punto tale da rendere insostenibile anche la convivenza. Ed in particolare, l'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza è stata ulteriormente accentuata dai recenti atteggiamenti del Dott. che sono risultati poco collaborativi nelle CP_1
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attività quotidiane e, in alcuni casi, connotati da una vena provocatoria e aggressiva, tali da causare un atteggiamento di soggezione e forte condizionamento nelle scelte ordinarie, riversandosi persino nelle attività lavorative della che ne hanno sensibilmente risentito. Pt_1
Tale situazione conflittuale risulta oggi non più sostenibile e tollerabile anche in ragione del prioritario interesse del figlio, ancora in tenera età.
In primo luogo, non si può che insistere sulla collocazione del figlio minore delle odierne parti in causa presso la madre. Il figlio minore ha il diritto, in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo da entrambi cura, educazione ed istruzione, e conservando intatti anche tutti i rapporti con i parenti dei due rami genitoriali. (…)
Circa la casa coniugale sita in Napoli alla via Filippo Bottazzi 70, di esclusiva proprietà della Sig.
non si potrà che insistere sull'assegnazione della casa familiare alla Sig. Pt_1 Pt_1
Ha chiesto: a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) Disporre che il figlio Per_1

, affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso ex l. n.
[...]
54/2006, sia collocato prevalentemente presso la madre nella casa coniugale;
c) Assegnare la casa coniugale alla moglie e disporre che il marito asporti parte dei beni ed effetti personali ancora all'interno dell'immobile;
d) Disporre che il padre possa vedere il figlio, ancora in tenera età, previo accordo con il genitore collocatario, fermo restando che il minore pernotti sempre presso l'abitazione della madre proprio in virtù della tenera età;
e) Disporre che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno autonomamente al proprio sostentamento economico;
f) Disporre che il marito contribuirà al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente;
g) Disporre che le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise in ragione del

50% ciascuno dei coniugi.
Si costituiva il resistente e – non opponendosi alla separazione – deduceva: (…) Non è vero invece che, come si legge nel ricorso avverso, la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa dei recenti atteggiamenti del dott. che sono risultati poco CP_1 collaborativi nelle attività quotidiane, e, in alcuni casi, connotati da una vena provocatoria e aggressiva, tali da causare un atteggiamento di soggezione e forte condizionamento nelle scelte ordinarie, riversandosi persino nelle attività lavorative della che ne hanno sensibilmente Pt_1 risentito. Infatti, diversamente da quanto assume la ricorrente, nel corso degli anni l'unione coniugale è naufragata ed è stata spesso costellata da continui litigi, esclusivamente a causa dei comportamenti via via assunti nel tempo dalla sig.ra , di totale disinteresse e Parte_1 indifferenza nei confronti del marito - trascurando ogni sua esigenza e ogni tipo di attenzione - e di morboso attaccamento della stessa verso la propria famiglia di origine, la quale, secondo la moglie, era deputata a prendere decisioni su ogni situazione familiare, inappellabili dal marito. (…) il resistente ha invece sempre collaborato nella famiglia, e, pur essendo dottore commercialista, è inoccupato da più di cinque anni e privo di redditi: non riesce a trovare un'attività continuativa idonea a garantirgli un reddito dignitoso. Pertanto, diversamente da quanto si assume in ricorso, il dott. da un lato, si è sempre completamente dedicato alla CP_1 cura della casa e della famiglia, provvedendo egli solo agli approvvigionamenti e alle pulizie domestiche e soprattutto ad accudire e a crescere il piccolo , stante l'occupazione Persona_1 lavorativa a tempo pieno della moglie;
dall'altro, non è, evidentemente, economicamente indipendente, essendo infatti privo di patrimonio e di redditi. Per contro, la sig.ra

[...]
ha un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di dirigente Parte_1 percependo un reddito medio annuo di € 40.000,00;
inoltre, ha una proprietà immobiliare a lei intestata: la casa familiare sita in Napoli, via Bottazzi n. 70. (…).
Ha chiesto: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare i medesimi a vivere separatamente, stabilendo autonomamente la propria residenza, domicilio e dimora, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge. 2) Affidare il figlio minore, a entrambi i Persona_2
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genitori, con collocamento privilegiato del piccolo presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare sita in Napoli, via Bottazzi n. 70, nella quale vivrà con il figlio. 3) Allo scopo di soddisfare l'esigenza del piccolo di conservare e rinsaldare, giorno per giorno, il Persona_1 legame genitoriale che lo lega al proprio padre, autorizzare il padre a vedere e tenere con sé il figlio minore (salvo più ampie modalità per il padre di partecipare alla cura e crescita del piccolo in accordo con la madre) secondo il seguente calendario minimo di visite (…) 4) Determinare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore, nella misura non superiore a €. 200,00, tenuto conto della situazione economica di
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