Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 241
TRIB Lecce
Sentenza
23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7046 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 23/01/2025 e vertente
TRA
VI AP
Rappresentato e difeso da sé medesimo
RICORRENTE
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione per parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 23/01/2025
1
L'avv. Vincenzo Caprioli ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del 16 settembre 2024, comunicato il 26.09.2024, emesso per l'attività difensiva svolta in favore di AS AR, ammesso al Patrocinio a
Spese dello Stato, nel giudizio n. 5804/2014 RG.
L'opponente ha evidenziato che il decreto è privo di motivazione, ha dedotto che non sono stati applicati né i minimi né i medi tabellari, ha ritenuto la liquidazione
– di € 1.500,00 – non proporzionata alla complessità dell'incarico espletato e ha chiesto la riforma del provvedimento, con applicazione dei medi o, in subordine, dei minimi, con riguardo all'attività svolta.
Il Ministero della Giustizia va dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in forma documentale, mediante visione del fascicolo di riferimento, e discussa oralmente in udienza.
***
Come premesso, la presente controversia attiene all'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di lite di parte ammessa al PSS adottato nel giudizio n.
5804/2014, avente ad oggetto scioglimento di comunione ereditaria.
Il giudice a quo ha liquidato le spese per l'importo di € 1.500,00.
L'opponente ha contestato la liquidazione, evidenziando che la stessa non è conforme ai parametri medi né a quelli minimi e non è proporzionata alla complessità dell'attività espletata.
Al riguardo vanno compiute alcune precisazioni.
In via preliminare, deve ritenersi corretta la determinazione del valore della controversia, compiuta con richiamo all'art. 5 DM n. 55/2014. Nel corso del giudizio a quo è infatti stata espletata CTU, che ha determinato il valore della massa ereditaria in € 1.270.400,00.
Nel caso di specie, il giudizio verte tanto sulla determinazione della massa ereditaria, con richieste di collazione di beni donati in vita dal de cuius, quanto sulla richiesta di rendiconto nei confronti di alcuni eredi, per aver gestito beni
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ereditari. La valutazione ha richiesto la presenza di un ingegnere e di un commercialista, in ragione dell'inclusione di quote societarie nella massa.
Il valore della controversia è dunque stato correttamente individuato nella richiesta di liquidazione.
Va premesso, ancora, che AR AS è stato inizialmente difeso da altro difensore, sempre con il beneficio del gratuito patrocinio, e che tale difensore ha ricevuto la liquidazione del compenso per l'attività espletata, fino alla revoca del mandato, che includeva le fasi di studio e introduttiva (decreto del 21.09.2015).
L'avv. Carlo Guido, originario difensore del AR, ha infatti redatto l'atto di citazione e la notifica ai convenuti (sebbene una di esse non sia andata a buon fine).
L'avv. Caprioli si è poi costituito con memoria di costituzione del
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