Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 15
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 12237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12237/2024 promossa da:
RA BA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NICOLARDI
ANGELA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DOMENICO ZAMPIERI N. 28/B 40129
BOLOGNA, presso il difensore avv. NICOLARDI ANGELA
ATTORE/I contro
ED AS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TRANE
STEFANO e dell'avv. PANCARI STELLA ([...]) VIA MURRI 48
BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO MURRI 48 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. TRANE STEFANO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 07/01/2025 di discussione della causa.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 21/05/2024 DR NI ha intimato al conduttore HA
AS l'intimazione di sfratto per morosità in relazione a contratto ad uso abitativo sottoscritto in data 1/10/2021 (vedi contratto allegato alla memoria integrativa di parte intimante), allegando la morosità in ordine al pagamento delle spese condominiali relative all'esercizio 2022/2023 per un importo di € 2.728,10, maggiore al limite di due mensilità previsto dall'art. 5 l. 392/1978, insistendo, pertanto, per la convalida dello sfratto per morosità.
Si è costituito HA AS nel procedimento come sopra instaurato opponendosi alla convalida dello sfratto adducendo l'intervenuto pagamento degli oneri condominiali richiesti, mediante il versamento della complessiva somma di € 2.890,00 su una carta prepagata intestata a
TI CO, marito della locatrice, nonché il versamento dell'ulteriore ulteriore somma di €
100,00 sul conto intestato alla NI. Chiedendo infine la condanna ex art. 96 c.p.c. NI al risarcimento dei danni in suo favore per lite temeraria.
Il Giudice rigettava la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, assegnando termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'avvio della procedura di mediazione, con onere a carico di parte intimante e, previo mutamento del rito, ha fissato l'udienza ex art. 420 c.p.c. per la data del 21/11/2024 con termine per atti integrativi fino al 28/10/2024 per l'intimante e sino al
11/11/2024 per parte intimata. La mediazione aveva esito negativo.
La causa era istruita documentalmente e perveniva in decisione all'odierna udienza di discussione della causa.
Così brevemente riassunta in fatto la causa e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la domanda di risoluzione formulata da parte intimante sia fondata e meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
È documentato oltre che non contestato il contratto di locazione inter partes ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 n. 431, avente ad oggetto
l'immobile quale meglio descritto in atto introduttivo.
Parte locatrice ha allegato la morosità
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