Trib. Brindisi, sentenza 07/05/2024, n. 718

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 07/05/2024, n. 718
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 718
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1556 2022
TRA
ZO EL con l'avv. CROVACE LOREDANA e RUBINO LAURA;

Ricorrente
E
INPS BRINDISI, con l'avv. LEONE FABIOLA;

Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio
l'odierna resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e per l'effetto dichiarare che il signor NZ OS ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti contributivi e di età, ovvero dicembre 2021;
2) ordinare all'INPS convenuto il pagamento in favore del ricorrente della pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti contributivi e di età, ovvero dicembre 2021;
3) Con vittoria di spese, IVA e CAP come per legge da attribuirsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Esponeva, in particolare il ricorrente, di aver presentato, in data 29.10.2021 - avendone tutti i requisiti di legge - domanda di pensione di vecchiaia, con decorrenza 1.12.2021, nella Gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FPLD (rif domanda 2029906800088), ma l'Inps non riconosceva


nè erogava tale prestazione nemmeno a seguito di ricorso amministrativo del 14.4.2022, rimasto privo di riscontro.
Seguiva l'introduzione del presente giudizio.
Si costituiva Inps contestando in fatto ed in diritto gli avversi assunti e chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto Istituto eccepiva la carenza del requisito assicurativo per la liquidazione della pensione nel FPLD così deducendo: “Risultano, infatti al compimento del 67mo anno di età,
571 contributi settimanali dal 14.01.1976 al 30.11.2021. Verrebbe raggiunto il requisito contributivo nel caso in cui la stessa domanda fosse presentata nella gestione autonoma dei commercianti, così da poter considerare anche la contribuzione versata in questa gestione e di cui il ricorrente è titolare.”
Espletata l'istruttoria documentale, all'odierna udienza, il Giudice,
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